Normazione

Decreto 7 febbraio 2012 n. 25

Decreto 7 febbraio 2012 n. 25

Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell'acqua destinata al consumo umano.

(GU n. 69 del 22-3-2012)
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Art. 1. Definizioni
1. Il presente decreto stabilisce prescrizioni tecniche relative alle apparecchiature per il trattamento dell’acqua destinata al consumo umano, individuate dall’articolo 11, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 31, e successive modificazioni, e distribuita sia in ambito domestico che non domestico.
2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 178/2002 e n. 852/2004 nonché quelle contenute nei decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206 e 2 febbraio 2001, n. 31 e successive modificazioni.

Art. 2. Campo di applicazione
1. Il presente decreto non si applica alle apparecchiature per il trattamento dell’acqua potabile qualora l’acqua trattata sia destinata esclusivamente ad impianti tecnologici e/o elettrodomestici, ovvero quando da esse si diparta una rete indipendente da quella che alimenta l’uso potabile.
2. L’utilizzo delle apparecchiature per il trattamento dell’acqua destinata al consumo umano impiegate nelle varie fasi del ciclo lavorativo delle imprese del settore alimentare come definite dal regolamento CE n. 178/2002, è assoggettato agli obblighi della vigente legislazione in materia di sicurezza alimentare.

Art. 3. Obblighi generali
1. Al produttore e al distributore, come individuati all’articolo 103, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, secondo le rispettive competenze di cui all’articolo 104 del medesimo decreto, spetta la responsabilità di mettere in commercio apparecchiature che, se utilizzate e mantenute secondo quanto previsto nel manuale d’uso e manutenzione, ai sensi dell'articolo 5, assicurino, durante il periodo di utilizzo, le prestazioni dichiarate e che l’acqua trattata risulti conforme ai requisiti stabiliti dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e successive modificazioni.
2. Ferma restando la certificazione di rispondenza ai requisiti di sicurezza alle direttive comunitarie che prevedono la marcatura CE, ove pertinente, e alle norme vigenti,
i produttori devono includere, nei manuali di cui all’articolo 5, una dichiarazione di conformità dell’apparecchiatura relativamente:
a) al decreto ministeriale 6 aprile 2004, n. 174, all’articolo
9 del decreto legislativo n. 31 del 2001 e, in difetto
di misure specifiche, al regolamento (CE) n. 1935/2004;
b) ai requisiti di sicurezza applicabili;
c) alle normative specifiche applicabili;
d) alle finalità specifiche cui l’apparecchiatura è destinata.
3. Il responsabile delle apparecchiature messe in commercio adotta, o fa adottare, i provvedimenti necessari affinché i processi di fabbricazione garantiscano la conformità delle apparecchiature a quanto dichiarato, anche in riferimento alle norme tecniche internazionali.
4. I produttori rendono disponibili, su richiesta dell’Autorità Competente, e di quelle competenti per il controllo ufficiale, la documentazione relativa a quanto dichiarato e disposto ai commi 1, 2, 5 e 6.
5. Il produttore deve indicare sulla confezione di ogni apparecchiatura, fermo restando il rispetto di quanto previsto al comma 1:
a) le finalità specifiche cui l’apparecchiatura è destinata;
b) i valori dei parametri del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e successive modificazioni, che vengono eventualmente modificati dal trattamento applicato;
c) il periodo di utilizzo ed i valori prestazionali garantiti dal trattamento applicato.
6. Le informazioni, di cui al comma 5, con l’aggiunta delle condizioni e modalità di valutazione e di verifica delle prestazioni dichiarate, devono essere riportate in maniera chiara e visibile anche nei manuali di cui all’articolo 5, comma 1 lettera a).
7. Il produttore stabilisce le condizioni d’uso, di manutenzione ed il periodo di utilizzo delle apparecchiature e riporta tali informazioni nei manuali di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) . Riguardo alla definizione del periodo di utilizzo, il produttore farà riferimento o all’analisi dell’acqua dell’utilizzatore o ad un’analisi presa a riferimento, di cui verrà portato a conoscenza l’utilizzatore.
8. L’addizione di eventuali sostanze o gas eseguita nell’ambito del trattamento dell’acqua, avviene nel rispetto delle disposizioni vigenti applicabili al settore alimentare.
9. Entro centoottanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, è pubblicata, a cura del Ministero della salute, una linea guida riguardante la descrizione dei trattamenti per le acque destinate al consumo umano conosciuti a livello nazionale. La linea guida è aggiornata in relazione al progresso tecnico-scientifico e comunque
ogni tre anni.
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