D.P.C.M. 23 febbraio 2020
Disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
GU Serie generale - n. 45 del 23.02.2020
Entrata in vigore: 23.02.2020
Efficacia disposizioni fino all'8.03.2020, salva diversa successiva disposizione.
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.52 del 01-03-2020)
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Art. 1. Misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni delle Regioni Lombardia e Veneto
1. In attuazione dell’art. 3, comma 1, del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nei comuni indicati nell’allegato 1 al presente decreto, ad integrazione di quanto già disposto nella ordinanza 21 febbraio 2020 e nella ordinanza 22 febbraio 2020, sono adottate le seguenti misure di contenimento:
a) divieto di allontanamento dai Comuni di cui all’allegato 1, da parte di tutti gli individui comunque presenti negli stessi;
b) divieto di accesso nei Comuni di cui all’allegato 1;
c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
d) sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza;
e) sospensione di viaggi di istruzione in Italia o all’estero organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione;
f) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
g) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del Prefetto territorialmente competente;
h) sospensione delle procedure pubbliche concorsuali, indette e in corso nei comuni di cui all’allegato 1;
i) chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, 146, secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del Prefetto territorialmente competente, ivi compresi gli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità;
l) obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali, nonché agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità indossando dispositivi di protezione individuale o adottando particolari misure di cautela individuate dal Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie competenti per territorio;
m) sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, terrestre, ferroviario, nelle acque interne e pubblico locale, anche non di linea, con esclusione del trasporto di beni di prima necessità e deperibili e fatte salve le eventuali deroghe previste dai prefetti territorialmente competenti;
n) sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, ivi compresa l’attività veterinaria, nonché di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza. Il Prefetto, d’intesa con le autorità competenti, può individuare specifiche misure finalizzate a garantire le attività necessarie per l’allevamento degli animali e la produzione di beni alimentari e le attività non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali;
o) sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o nell’area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori dal Comune o dall’area indicata.
2. Le misure di cui al comma 1, lettere a) , b) e o) , non si applicano al personale sanitario e al personale di cui all’art. 4, nell’esercizio delle proprie funzioni.
Art. 2. Misure urgenti di contenimento sul territorio nazionale
1. In attuazione dell’art. 3, comma 1, del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, e per le finalità di cui al medesimo articolo, gli individui che dal 1° febbraio 2020 sono transitati ed hanno sostato nei comuni di cui all’allegato 1 al presente decreto sono obbligati a comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell’adozione, da parte dell’autorità sanitaria competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
Art. 3. Applicazione del lavoro agile
1. La modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è applicabile in via automatica ad ogni rapporto di lavoro subordinato nell’ambito di aree considerate a rischio nelle situazioni di emergenza nazionale o locale nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni e anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.
2. Qualora si verifichino le condizioni di cui al comma 1, gli obblighi di informativa di cui all’art. 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono resi in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.
Art. 4. Esecuzione delle misure urgenti
1. Il Prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, con il possibile concorso dei nuclei regionali N.B.C.R. del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.
Art. 5. Efficacia delle disposizioni
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dalla data odierna e sono efficaci per quattordici giorni, salva diversa successiva disposizione.
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