
Transitorio RT Serbatoi mobili carburante C: 18 Febbraio 2019
La commercializzazione e l’installazione dei contenitori-distributori di tipo approvato conformi alle specifiche tecniche contenute nel DM del 19 marzo 1990 e DM 12 settembre 2003 è consentita fino al 18 Febbraio 2019.
Decreto Ministero dell'Interno 10 maggio 2018
Disposizioni transitorie in materia di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C.
GU Serie generale n. 113 del 17.05.2018
Entrata in vigore: 18 Maggio 2018
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Attesa l'esigenza di adottare una norma transitoria che consenta un più graduale passaggio alla nuova regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C
Art. 1. Norma transitoria
1. La commercializzazione e l’installazione dei contenitori-distributori di tipo approvato conformi alle specifiche tecniche contenute nel decreto del Ministro dell’interno del 19 marzo 1990 recante «Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri » e nel decreto del Ministro dell’interno del 12 settembre 2003 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m3, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all’attività di autotrasporto», è consentita per un periodo non superiore a nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai contenitori- distributori prodotti prima dell’entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno del 22 novembre 2017.
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Schema - Periodo transitorio DM 10.05.2018

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Decreto 22 novembre 2017
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C. (GU n. 285 del 06.12.2017)
Entrata in vigore: 05 Gennaio 2018
Art. 6. Disposizioni finali decreto del Ministro dell’interno del 22 novembre 2017
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di prevenzione incendi:
a) decreto del Ministro dell’interno del 19 marzo 1990 recante «Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri»;
b) decreto del Ministro dell’interno del 12 settembre 2003 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m3, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all’attività di autotrasporto»;
c) art. 5, comma 4 del decreto del Ministro dell’interno del 27 gennaio 2006 recante «Requisiti degli apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ai sensi della direttiva n. 94/9/CE, presenti nelle attività soggette ai controlli
antincendio»;
2. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Info e download
Collegati:
Contenitori-distributori mobili carburanti liquidi 9000 lt
Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151
Decreto 22 novembre 2017