
Decreto 12 luglio 2016: dati aggregati sanitari/rischio lavoratori
Modifiche relative ai contenuti degli allegati 3A e 3B del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e alle modalità di trasmissione dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori.
Entra in vigore 9 Agosto 2016
Art. 1. 1. Al decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 9 luglio 2012, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’art. 4, comma 1, dopo le parole: «esclusivamente per via telematica,» sono inserite le seguenti: «utilizzando unicamente la predetta piattaforma,»;
b) all’allegato I (Allegato 3A, decreto legislativo n. 81/2008) nella parte denominata «Contenuti minimi della comunicazione scritta del giudizio di idoneità alla mansione» sono soppresse le parole «Firma del lavoratore» e la nota 13;
c) l’allegato II (Allegato 3B, decreto legislativo n. 81/2008) «Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori» è sostituito dall’allegato al presente decreto.
Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Min. Salute GU Serie Generale n° 184 del 08 Agosto 2016
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