Merci Pericolose

Sentenza CURIA del 20 maggio 2021 - Causa C-120/19

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 20 maggio 2021 - Causa C-120/19

contro College van burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State.

Rinvio pregiudiziale – Trasporto interno di merci pericolose – Direttiva 2008/68/CE – Articolo 5, paragrafo 1 – Nozione di “prescrizione di costruzione” – Divieto di prevedere prescrizioni di costruzione più rigorose – Autorità di uno Stato membro che impone alle stazioni di servizio di rifornirsi in gas di petrolio liquefatto (GPL) solo mediante veicoli cisterna che dispongano di un particolare rivestimento termico non previsto dall’Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR) – Illiceità – Decisione non impugnabile da una categoria di singoli – Possibilità rigorosamente disciplinata di ottenere l’annullamento di una siffatta decisione in caso di manifesta contrarietà al diritto dell’Unione – Principio della certezza del diritto – Principio di effettività.
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La sentenza ribadisce che gli Stati Membri UE non possono imporre requisiti costruttivi delle unità di trasporto di merci pericolose più stringenti di quelli previsti dal regolamento ADR.
Nello specifico viene confermata la nullità di un’ordinanza di una pubblica autorità olandese che intendeva imporre l’impiego di autocisterne per il trasporto di GPL appositamente coibentate mediante un rivestimento termico in grado di ritardare di 75 minuti l’esplosione BLEVE potenzialmente derivante all’incendio del mezzo, fattispecie attualmente non prevista dal regolamento ADR.
I punti 53 e 54 della sentenza, inoltre, ribadiscono espressamente che gli Stati Membri UE non possono disciplinare la sicurezza del trasporto di merci pericolose sul proprio territorio nazionale in modo diverso da quello previsto nel regolamento ADR, fatte salve le limitate possibilità di deroga previste dall’articolo 6 della Direttiva 2008/68/CE.
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Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

1) L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose, come modificata dalla direttiva 2014/103/UE della Commissione, del 21 novembre 2014, deve essere interpretato nel senso che esso osta all’emanazione di prescrizioni di costruzione più rigorose di quelle contenute negli allegati A e B dell’Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, nella sua versione in vigore il 1o gennaio 2015, come un requisito, imposto dalle autorità di uno Stato membro a una stazione di servizio in forza di una decisione amministrativa sotto forma di autorizzazione ambientale, in base al quale la medesima deve essere rifornita di gas di petrolio liquefatto soltanto da veicoli cisterna dotati di un particolare rivestimento termico come quello di cui trattasi nel procedimento principale.

2) Il diritto dell’Unione, segnatamente il principio di effettività, non osta a una norma procedurale del diritto amministrativo nazionale ai sensi della quale, affinché una prescrizione contraria al diritto dell’Unione imposta da una decisione amministrativa in linea di principio non impugnabile da una categoria di singoli possa essere annullata per il motivo che essa non sarebbe eseguibile se fosse attuata da una decisione successiva, il singolo deve dimostrare che la prescrizione di cui trattasi non poteva, con tutta evidenza, sulla base di un esame sommario che non dia adito a dubbi, essere adottata alla luce del diritto dell’Unione, a condizione tuttavia, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, che tale norma non sia applicata tanto restrittivamente da vanificare, di fatto, la possibilità per un singolo di ottenere l’annullamento effettivo della prescrizione di cui trattasi.

 

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