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Linee guida autorizzazione Ente tecnico CSC Container

Linee guida autorizzazione Ente tecnico CSC (Convenzione internazionale container sicuri)

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fissato, tramite la Circolare del 16 febbraio 2017, prot. n. 3876-Div3/E, le linee guida per la concessione dell’autorizzazione ad operare come Ente tecnico CSC (Convenzione internazionale sui container sicuri), previo parere della commissione mista consultiva.

In Italia, la legge n.67 del 3 febbraio 1979 sancisce l’adesione del nostro Paese alla Convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC), adottata a Ginevra il 2 ottobre 1973.

Tale convenzione prevede che le attività siano svolte da Enti tecnici autorizzati dall’Amministrazione, previo parere della Commissione mista consultiva istituita ai sensi dell’art. 4 DPR n. 448/1997 (recentemente rinnovata dal DM MIT del 23 gennaio 2015). 

La nuova Circolare MIT 16.2.2017, prot. n. 3876-Div3/E, stabilisce le linee guida per la concessione dell’autorizzazione e prevede che la domanda di autorizzazione (un fac-simile è allegato alla Circolare stessa) e di rinnovo debba essere presentata, in bollo, al MIT presso la Direzione Generale per la Motorizzazione, corredata da documenti che attestino:

- I requisiti formali e la polizza assicurativa;
- I requisiti di capacità finanziaria e di competenza tecnica;
- La struttura organizzativa e le procedure;
- La conformità alla norma internazionale ISO EN 17020:2012
- La sigla dell’Ente tecnico in conformità al DPR n. 448/1997

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ADR 7.1.4
Un grande contenitore deve essere utilizzato per il trasporto solo se è strutturalmente atto all'impiego.

Con il termine "strutturalmente atto all'impiego" si intende un contenitore che non presenta difetti importanti relativi ai suoi elementi strutturali quali i longheroni superiori e inferiori, le traverse superiori e inferiori, le soglie e gli architravi delle porte, le traverse del pavimento, i montanti d'angolo e i blocchi d'angolo. Si intende per "difetti importanti": qualsiasi avvallamento o piega avente più di 19 mm di profondità in un elemento strutturale, quale sia la lunghezza di tale deformazione; qualsiasi fessura o rottura di un elemento strutturale; la presenza di più di una giunzione o l'esistenza di giunzioni impropriamente eseguite (per esempio mediante ricopertura) nelle traverse superiori e inferiori o negli architravi delle porte, o di più di due giunzioni in uno qualunque dei longheroni superiori e inferiori, o di una sola giunzione nella soglia della porta o un montante d'angolo; il fatto che le cerniere delle porte e i serramenti siano inceppati, storti, spezzati, fuori uso o mancanti; il fatto che i giunti e le guarnizioni non siano a tenuta o qualsiasi disallineamento d'insieme sufficiente per impedire la corretta posizione della struttura di movimentazione, il montaggio e lo stivaggio sul veicolo o su un telaio.

Inoltre è inaccettabile qualsiasi deterioramento di un qualsiasi elemento del contenitore, quale sia il materiale di costruzione, come la presenza di parti arrugginite da parte a parte delle pareti metalliche o di parti disaggregate degli elementi di fibra di vetro. Tuttavia sono accettabili l'usura normale, compresa la corrosione (ruggine), la presenza di leggere tracce di urti e di scalfitture e gli altri danneggiamenti che non rendano il mezzo improprio all'impiego né ne diminuiscano la sua tenuta alle intemperie.

Prima di essere caricato, il contenitore deve essere esaminato al fine di verificare che non contenga residui di un precedente carico e che il pavimento e le pareti interne non contengano delle sporgenze.
 
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