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Obbligo ed esenzione di nomina Consulente ADR: Tabella riepilogativa

Consulente sicurezza ADR Nomina esenzione

Consulente ADR: Obbligo ed esenzione nomina / Timeline normativaRev. 5.0 del 20 Settembre 2023

ID 222 | Rev. 5.0 del 20.09.2023/ Documento completo allegato e Tabella riepilogativa casi di esenzione (! in revisione)

In allegato Documento e Tabella riepilogativa per l'obbligo di nomina o casi di esenzione del Consulente sicurezza ADR per le attività di spedizione, trasporto di merci pericolose su strada, operazioni di carico, scarico e spedizione.

Dopo l'emanazione del D.Lgs. 40/2000 abrogato in seguito dal D. Lgs 35/2010 (per quanto in esso predisposto è incompatibile con le disposizioni del presente decreto), è stato pubblicato il D.M. 4 luglio 2000 Individuazione delle imprese esenti dalla disciplina dei consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada e per ferrovia, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40. (GU n. 170 del 22 luglio 2000).

Pubblicato nella GU n.220 del 20.09.2023 il Decreto 7 agosto 2023 Regolamentazione dei casi di esenzione dall'obbligo di nomina del consulente ADR in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell'ADR.

Il  Decreto 7 agosto 2023 individua le condizioni alle quali le imprese che svolgono attività di spedizione o trasporto, oppure una o più delle connesse attività di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico, di merci pericolose su strada, sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza prevista dal paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR.

Il DM individua casi di esenzione dalla nomina del consulente ADR, rispettivamente:

- per natura del trasporto, limiti quantitativi o disposizioni speciali
- per trasporti in colli
- per spedizioni occasionali
- per esclusione dal campo di applicazione

Casi di esenzione per natura del trasporto, limiti quantitativi o disposizioni speciali

Sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese di cui all'art. 2 la cui attivita' comporti la spedizione, il trasporto oppure una o piu' delle attivita' correlate di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico di merci pericolose che:

a) rientrano nei casi di esenzione previsti dall'ADR;

b) rispondono ad un regime di esenzione per l'applicazione delle condizioni di trasporto di cui:
i. al cap. 3.3 dell'ADR «Disposizioni speciali applicabili ad alcune materie o oggetti»;
ii. al cap. 3.4 dell'ADR «Merci pericolose imballate in quantita' limitate»;
iii. al cap. 3.5 dell'ADR «Merci pericolose imballate in quantita' esenti».

Casi di esenzione per trasporti in colli

Sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese di cui all'art. 2 la cui attivita' comporti la spedizione, il trasporto oppure una o piu' delle attivita' correlate all'imballaggio, al carico oppure allo scarico di merci pericolose confezionate in colli, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) per ogni operatore, e' ammesso un limite massimo di ventiquattro operazioni per anno solare e tre operazioni per mese solare;
b) ogni operazione deve rispettare i limiti quantitativi individuati alla tabella 1.1.3.6.3 dell'ADR ovvero alla sezione 1.1.3.6.4 dell'ADR, se tali merci appartengono a categorie di trasporto diverse;
c) ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno, di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento (genere di imballaggio, recipiente a pressione, IBC o grande imballaggio) e relativo quantitativo netto. Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovra' essere archiviato (in modalita' cartacea o digitale) per un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all'amministrazione in caso di richiesta.

Sono comunque escluse dalle esenzioni di cui al precedente comma 1 le materie appartenenti alla classe 7.

Casi di esenzione per spedizioni occasionali

Sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese di cui all'art. 2 la cui attivita' comporti lo svolgimento occasionale o saltuario, in ambito nazionale, di operazioni connesse alla spedizione, al trasporto, oppure ad una o piu' delle correlate attivita' di riempimento oppure scarico di merci pericolose, nei limiti e nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:

a) le materie devono essere caricate alla rinfusa oppure in cisterna;
b) le materie devono essere assegnate al terzo gruppo di imballaggio o alla categoria di trasporto tre o quattro;
c) il numero massimo di operazioni e' di dodici per anno solare e di due per mese solare, con il limite massimo di 50 tonnellate di merci pericolose trasportate, per anno solare;
d) ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno, di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento (rinfusa oppure cisterna) e relativo quantitativo netto.

Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovra' essere archiviato (in modalita' cartacea o digitale) per un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all'amministrazione in caso di richiesta.

Sono comunque escluse dalle esenzioni di cui al precedente comma 1 le materie appartenenti alla classe 7.

Casi di esenzione per esclusione dal campo di applicazione

Sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese unicamente destinatarie di spedizioni di merci pericolose, in colli, in cisterna oppure alla rinfusa, per le quali il luogo di ricezione si configuri come destinazione finale di tali merci. Rientrano in tale contesto le imprese destinatarie che provvedono direttamente allo scarico dei colli ovvero le imprese destinatarie che affidano a terzi le attivita' di scarico colli, svuotamento di cisterne oppure scarico di merci alla rinfusa.

Prescrizioni di sicurezza

Il legale rappresentante dell'impresa, che intenda avvalersi dell'esenzione dalla nomina del consulente per la sicurezza previste dal presente decreto, assicura che tutte le altre disposizioni dell'ADR, nella misura e nella modalita' in cui risultino applicabili, siano verificate e puntualmente rispettate, tenendo conto degli aggiornamenti delle norme e delle procedure interne.

Il legale rappresentante dell'impresa, inoltre, e' responsabile della costante formazione in merito al trasporto di merci pericolose, secondo quanto previsto nel capitolo 1.3 dell'ADR. La registrazione dell'avvenuta formazione deve essere conservata per almeno cinque anni e resa disponibile all'autorita' competente su richiesta.

Relazione di incidente

Nel caso di incidenti gravi o eventi imprevisti che si siano verificati nelle fasi di carico, riempimento, trasporto o scarico di merci pericolose, e che richiedano una notifica secondo le indicazioni della sezione 1.8.5 dell'ADR, il legale rappresentante dell'impresa coinvolta in tale evento deve assicurarsi dell'inoltro al competente ufficio di Motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del rapporto in conformita' alla sezione 1.8.5.4 dell'ADR, che deve riportare, nella pagina di copertina del rapporto stesso, la condizione di esenzione della nomina del consulente.

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Con l'ADR 2019 l'obbligo di nomina del Consulente ADR è esteso ad ogni impresa le cui attività comprendono anche la "la spedizione" di merci pericolose su strada

(*) Marginale 10010 ADR 1999 come Capitolo 3.4 ADR.

Con la Direttiva quadro 2008/68/CE, (recepia in IT con il D. Lgs 35/2010), l’Unione Europea ha introdotto una nuova figura professionale qualificata per supportare all'adempimento delle prescrizioni dell’Accordi ADR/RID/ADN: “Il Consulente per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile interna di merci pericolose”, (Consulente ADR per trasporti su strada).

In Italia la Direttiva 96/35/CE è stata recepita con il D. Lgs 40/2000, successivamente in parte modificato e in parte abrogato dal D. Lgs 35/2010, che dispone per le imprese coinvolte nel carico, trasporto e scarico di merci pericolose (compreso i rifiuti) l’obbligo di nominare presso la Motorizzazione in concessione competente per territorio, il Consulente per la sicurezza ADR.

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Tabella riepilogativa nomina consulente ADR 2023

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Rev. Data Oggetto Aurtore
5.0 20.09.2023 Decreto 7 agosto 2023 Certifico Srl
4.0 22.12.2022 Nota MIT prot. 40141 del 21.12.2022 Certifico Srl
3.0 19.10.2022 ADR 2023
Integrazioni e correzioni varie
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2.0 12.05.2022 ADR 2021
Aggiunti estratti normativi / aggiornata Tabella 
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1.0 12.11.2018 ADR 2019 Certifico Srl
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