Merci Pericolose
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Marcatura ed etichettatura colli ADR/non ADR e CLP

Marcatura ed etichettatura colli ADR o non ADR e CLP

Marcatura ed etichettatura colli ADR/non ADR e CLP / Sett. 2022

ID 11330 | Rev. 1.0 del 29.09.2022 / Documento completo allegato

Con l’entrata in vigore dell'ADR 2019 è stata introdotta la Nota 2 al Cap. 5.2.1, che stabilisce che un pittogramma GHS (CLP in UE) non richiesto dall’ADR “dovrebbe” essere apposto sugli imballaggi in modo indipendente come etichetta completa (Etichetta CLP):

5.2.1 Marking of packages 

NOTE 1: For marks related to the construction, testing and approval of packagings, large packagings, gas receptacles and IBCs, see Part 6.

NOTE 2: In accordance with the GHS, a GHS pictogram not required by ADR should only appear in carriage as part of a complete GHS label and not independently (see GHS 1.4.10.4.4).

NOTA 2
“conformemente al GHS, un pittogramma GHS non richiesto dall’ADR "dovrebbe" apparire durante il trasporto come parte di un’etichetta GHS completa e non in modo indipendente (vedere GHS 1.4.10.4.4)”.

La nota 2 del capitolo 5.2 ADR, è stata inserita per indicare di riportare sull’imballaggio informazioni utili per l’utilizzatore CLP.

________

Le sostanze o miscele classificate come pericolose per gli utilizzatori e che vengono immesse sul mercato devono essere etichettate in conformità al regolamento CLP.

Una sostanza o una miscela contenuta in un imballaggio deve essere etichetta secondo il Regolamento (CE) 1272/2008 CLP nei seguenti casi:

- se la sostanza o la miscela è classificata come pericolosa;
- se è una miscela contenente una o più sostanze classificate come pericolose in concentrazioni superiori a quelle cui si fa riferimento nell'allegato II, parte 2, del Regolamento CLP. Se la miscela non è classificata come pericolosa, in questo caso si applica l'etichettatura supplementare art. 25, paragrafo 8 del CLP.
- se si tratta di un articolo esplosivo di cui all'allegato I, parte 2.1 del CLP.

Un esempio di etichetta è riporta in Fig. 1 seguente:

Etichetta CLP

Fig. 1 - Etichetta CLP

L'etichetta deve essere apposta saldamente su uno o più facce dell'imballaggio che contiene direttamente la sostanza o la miscela (art. 31 del CLP).

Essa deve essere leggibile orizzontalmente quando l'imballaggio si trova in posizione normale.

Le etichette devono avere una dimensione minima in rapporto al volume dell'imballaggio (Tabella 1.3 CLP).

Capacità
imballaggio
Dimensioni in mm
dell'etichetta
Dimensioni in mm
di ogni pittogramma
Inferiore a 3 litri Almeno 52x74 Maggiore a 10x10
possibilmente almeno 16x16
Superiore a 3 litri
ma inferiore a 50 litri
Almeno 74x105 Almeno 23x23
Superiore a 50 litri
ma inferiore a 500 litri
Almeno 105x148 Almeno 32x32
Superiore a 500 litri Almeno 148x210 Almeno 46x46


Imballaggio etichettta CLP

Fig. 2 - Etichetta CLP su Imballaggio

Nelle figure 3 e 4 sottostanti, in accordo con la Nota 2 al Cap. 5.2.1, una etichettatura completa tipo su un imballaggio semplice e combinato contenente sostanze ADR e CLP, potrebbe quindi essere:

UN 1992 Colli
Fig. 3 - Etichettatura completa tipo su un imballaggio semplice ADR e CLP

Imallaggio  combinato GHS   CLP

Fig. 4 - Etichettatura completa tipo su un Imballaggio combinato ADR e CLP

Etichettatura Imballaggi semplici (o imballaggi singoli)

Come imballaggi semplici si intendono imballaggi che non richiedono alcun imballaggio interno per compiere la loro funzione di contenimento durante il trasporto. Ad esempio, taniche in plastica (3H1), fusti in metallo (1A1), fusti in metallo (1A2), ecc, sono spesso utilizzati come imballaggi semplici.

Scheda UN 1992 Colli
[...]

Imballaggi combinati:

Come imballaggi combinati si intende la combinazione di imballaggi destinata al trasporto, costituita da uno o più imballaggi interni sistemati in un imballaggio esterno.  Ad esempio, scatole in cartone (4G), casse in legno (4D), fusti in metallo (1A2), ecc, sono spesso utilizzati come imballaggi combinati.

Scheda Imballaggio combinato GHS   ADR

[...]
segue in allegato

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Rev. Data Oggetto Autore
1.0 29.09.2022 Estratto Regolamento (CE) 1272/2008 Certifico Srl
0.0 10.08.2020 --- Certifico Srl

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