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Estintori automatici e protezioni termiche ruote veicoli ADR 2023

Estintori automatici e protezioni termiche ruote veicoli ADR 2023   Aggiornata Sez  9 7 9

Estintori automatici e protezioni termiche ruote dei veicoli ADR 2023: Aggiornata Sez. 9.7.9

ID 17835 | 14.10.2022 / Documento completo allegato

Estesi i requisiti di sicurezza per i veicoli relativi ai sistemi automatici di estinzione e protezioni termiche incendio delle ruote già applicati ai veicoli di tipo EX/III, ora anche ai veicoli di tipo FL, ma solo se  destinati al trasporto di gas infiammabili e di liquidi infiammabili a medio-alta pericolosità (Codice di classificazione che include la lettera F).

(in rosso novità ADR 2023)

9.7.9 Prescrizioni di sicurezza supplementari relative ai veicoli FL e EX/III

A seguire confronto Sez 9.7.9 ADR 2021 / ADR 2023:

ADR 2021 ADR 2023
PARTE 9 - PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E ALL'APPROVAZIONE DEI VEICOLI
CAPITOLO 9.7 - Prescrizioni supplementari relative alle cisterne fisse (veicoli-cisterna), veicoli-batteria e veicoli completi o completati utilizzati per il trasporto di merci pericolose in cisterne smontabili di capacità superiore a 1 m3 o in contenitori-cisterna, cisterne
9.7.9. Prescrizioni di sicurezza supplementari relative ai veicoli FL e EX/III 9.7.9. Prescrizioni di sicurezza supplementari relative ai veicoli FL e EX/III
9.7.9.1.
I veicoli EX/III devono essere equipaggiati di estintori automatici per il compartimento motore.
9.7.9.1. 
I seguenti veicoli devono essere equipaggiati con sistemi automatici di estinzione incendio per il compartimento in cui si trova il motore a combustione interna che aziona il veicolo:
(a) veicoli FL che trasportano gas infiammabili compressi e liquefatti con codice di classificazione che include la lettera F;
(b) veicoli FL che trasportano liquidi infiammabili di gruppo di imballaggio I o di gruppo di imballaggio II; e
(c) veicoli EX/III.
9.7.9.2
La protezione del carico dagli incendi degli pneumatici deve essere assicurata da schermi termici di metallo
9.7.9.2
I seguenti veicoli devono essere equipaggiati con protezioni termiche in grado di mitigare la propagazione di un incendio originato da tutte le ruote:
(a) veicoli FL che trasportano gas infiammabili compressi e liquefatti con codice di classificazione che include la lettera F;

(b) veicoli FL che trasportano liquidi infiammabili di gruppo di imballaggio I o di gruppo di imballaggio II; e
(c) veicoli EX/III.

NOTA: lo scopo è quello di evitare la propagazione dell’incendio al carico, ad esempio con schermi termici o altri sistemi equivalenti, sia:
(a) per propagazione diretta dalla ruota al carico; o
(b) per propagazione indiretta dalla ruota alla cabina e poi al carico.

1.6.5 Misure transitorie

Il Capitolo 1.6.5 Misure transitorie - 1.6.5 Veicoli, aggiunti 1.6.5.23, 1.6.5.24 e 1.6.5.25 che stabiliscono 6 anni di transitorio fino 2029 per i veicoli non conformi:

1.6 Misure transitorie

1.6.5 Veicoli

1.6.5.23 I veicoli EX/III immatricolati per la prima volta o messi in servizio prima del 1° gennaio 2029, in conformità alle prescrizioni del 9.7.9.2 applicabile fino al 31 dicembre 2022, ma che non sono conformi alle prescrizioni del 9.7.9.2 applicabili dal 1° gennaio 2023, possono continuare ad essere utilizzati.

1.6.5.24 I veicoli FL immatricolati per la prima volta o messi in servizio prima del 1° gennaio 2029, che non sono conformi alle prescrizioni del 9.7.9.1 applicabili dal 1° gennaio 2023, possono continuare ad essere utilizzati.

1.6.5.25 I veicoli FL immatricolati per la prima volta o messi in servizio prima del 1° gennaio 2029, che non sono conformi alle prescrizioni del 9.7.9.2 applicabili dal 1° gennaio 2023, possono continuare ad essere utilizzati.
...
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