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Direttiva (UE) 2018/2002

Direttiva UE 2018 2002

Direttiva (UE) 2018/2002

del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica

GU L 328/210  del 21.12.2018

Entrata in vigore: 24.12.2018

...

Articolo 1

La direttiva 2012/27/UE è così modificata:

1) all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito da quanto segue:
«1. La presente direttiva stabilisce un quadro comune di misure per promuovere l'efficienza energetica nell'Unione al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi principali dell'Unione in materia di efficienza energetica del 20 % per il 2020 e il conseguimento dell'obiettivo principale in materia di efficienza energetica di almeno il 32,5 % per il 2030, e getta le basi per ulteriori miglioramenti dell'efficienza energetica al di là di tali scadenze.

La presente direttiva stabilisce norme idonee a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e a superare le carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e nell'uso dell'energia e prevede la fissazione di obiettivi e contributi nazionali indicativi in materia di efficienza energetica per il 2020 e il 2030.

La presente direttiva contribuisce all'attuazione del principio che pone l'efficienza energetica al primo posto.»;

2) all'articolo 3 sono aggiunti i seguenti commi:

«4. Entro il 31 ottobre 2022 la Commissione valuta se l'Unione abbia conseguito i propri obiettivi principali per il 2020 in materia di efficienza energetica.

5. Ogni Stato membro stabilisce i contributi nazionali indicativi di efficienza energetica agli obiettivi dell'Unione per il 2030 fissati all'articolo 1, paragrafo 1, della presente direttiva in conformità degli articoli 4 e 6 del regolamento (UE) (UE) 2018/1999 (*). Gli Stati membri stabiliscono i suddetti contributi tenendo conto del fatto che nel 2030 il consumo energetico dell'Unione non deve superare 1 273 Mtoe di energia primaria e/o 956 Mtoe di energia finale. Gli Stati membri notificano i suddetti contributi alla Commissione nell'ambito dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima di cui e conformemente agli articoli 3 e da 7 a 12 del regolamento (UE) 2018/1999.

6. La Commissione valuta gli obiettivi principali dell'Unione in materia di efficienza energetica per il 2030 fissati all'articolo 1, paragrafo 1, in vista della presentazione di una proposta legislativa entro il 2023 al fine di rivedere tali obiettivi al rialzo in caso di significative riduzioni dei costi derivanti da evoluzioni economiche o tecnologiche, ovvero se necessario per realizzare gli impegni internazionali dell'Unione in materia di decarbonizzazione.

(*) Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia che modifica la direttiva 94/22/CE, la direttiva 98/70/CE, la direttiva 2009/31/CE, il regolamento (CE) n. 663/2009 e il regolamento (CE) n. 715/2009, la direttiva 2009/73/CE, la direttiva 2009/119/CE del Consiglio, la direttiva 2010/31/UE, la direttiva 2012/27/UE, la direttiva 2013/30/UE e la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1.»;

3) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7 Obbligo di risparmio energetico

1. Gli Stati membri realizzano cumulativamente risparmi energetici nell'uso finale almeno equivalenti a:
a) nuovi risparmi annui dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 pari all'1,5 %, in volume, delle vendite medie annue di energia ai clienti finali, realizzate nel triennio precedente il 1o gennaio 2013. Le vendite di energia, in volume, utilizzata nei trasporti possono essere escluse in tutto o in parte da tale calcolo;
b) nuovi risparmi annui dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 pari allo 0,8 % del consumo energetico annuo finale medio realizzato nel triennio precedente il 1° gennaio 2019. In deroga a tale requisito, Cipro e Malta realizzano nuovi risparmi annui dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 pari allo 0,24 % del consumo energetico annuo finale medio realizzato nel triennio precedente il 1° gennaio 2019.

Gli Stati membri possono contabilizzare i risparmi energetici derivanti dalle misure politiche, introdotte entro il 31 dicembre 2020 o dopo tale data, purché esse diano luogo a nuove azioni individuali eseguite dopo il 31 dicembre 2020.

Gli Stati membri continuano a realizzare nuovi risparmi annui, conformemente al primo comma, lettera b), per periodi decennali dopo il 2030, a meno che la Commissione, sulla scorta dei riesami effettuati entro il 2027 e successivamente ogni 10 anni, concluda che non è necessario per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell'Unione in materia di energia e di clima per il 2050.

Gli Stati membri determinano in che modo ripartire il quantitativo calcolato di nuovi risparmi nel corso di ciascun periodo di cui al primo comma, lettere a) e b), purché alla fine di ciascun periodo d'obbligo sia realizzato il volume totale di risparmio energetico cumulativo prescritto nell'uso finale.

2. Gli Stati membri, a condizione che adempiano almeno il proprio obbligo di risparmio energetico cumulativo nell'uso finale di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), possono calcolare il volume di risparmio energetico richiesto in uno o più dei modi seguenti:
a) applicando un tasso annuale di risparmi sulla media delle vendite di energia ai clienti finali ovvero sul consumo finale di energia, realizzate nel triennio precedente il 1° gennaio 2019;
b) escludendo in tutto o in parte l'energia usata nei trasporti dallo scenario di base del calcolo;
c) ricorrendo a una delle opzioni di cui al paragrafo 4.
3. Ove si avvalgano delle possibilità previste al paragrafo 2, lettere a), b) o c), gli Stati membri stabiliscono:
a) il proprio tasso annuale di risparmi che sarà applicato al calcolo del volume cumulativo dei risparmi energetici sull'uso finale, facendo in modo che il volume totale del risparmio netto di energia non sia inferiore al requisito di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b); e
b) il proprio scenario di base del calcolo che può escludere in tutto o in parte l'energia utilizzata nei trasporti.

[...]

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 25 giugno 2020.

Tuttavia, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ai punti da 5 a 10 dell'articolo 1 e ai punti 3 e 4 dell'allegato entro il 25 ottobre 2020.

Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali misure.

Le misure adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

...

Modifiche/rettifiche:
Rettifica della direttiva (UE) 2018/2002 | 04.02.2020

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