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D.M. 18 maggio 1995

D M  18 maggio 1995 Depositi alcoli

D.M. 18 maggio 1995

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei depositi di soluzioni idroalcoliche.

GU 133 del 09.06.1995 (S.O. n. 72)
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Att. n. 15 del DPR 01/08/2011 n. 151 - Criteri di assoggettabilità

Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m3

 

N.

 

ATTIVITÀ (DPR 151/2011)

CATEGORIA

A

B

C

15

Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione
superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m3

Fino a 10 m3

Oltre 10 m3 e fino a 50 m3

Oltre 50 m3

Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82

22

Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume:

- con capacità da 0,2 a 10 mc
- con capacità superiore a 10 mc.

Principali differenze fra le attività di equiparazione

La nuova attività alza il limite per l’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi da 0,2 m3 a 1 m3.

Stato normativo

La norma connessa all’aspetto depositi è il DM 18/05/95.

Un precedente chiarimento, la L.C. 25/09/86 n° 19224/4180, viene riportato in quanto, prima della pubblicazione del DM sopra citato, l’alcol etilico e l’alcol metilico erano considerati alla stessa stregua degli oli minerali in categoria B, per cui, le misure di sicurezza per i depositi di tali sostanze, erano quelle prescritte nel DM 31/07/34.

Analogo discorso può essere fatto per le rivendite, per le quali, gli articoli 84 e 85 del DM 31/07/34, possono essere adoperati per determinare alcune misure di sicurezza delle rivendite di alcoli.

Da notare che il D.M. 18/05/95 ha abrogato i disposti di legge preesistenti in materia, ma si riferisce solo all’alcol etilico, per cui, a rigore, i depositi di alcol metilico, utilizzato come additivo negli idrocarburi, dovrebbero essere realizzati secondo quanto disposto dal D.M. 31/07/34.

Il decreto contempla pure le misure di prevenzione incendi per i depositi con quantitativi di sostanza per i quali l’attività non è soggette ai controlli da parte dei VV.F.. Esse dovranno essere adottate sotto la responsabilità del titolare e del progettista.

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