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D. Lgs. 25 novembre 2016 n. 222

D.lgs 25 novembre 2016 n. 222 / Decreto SCIA 2Individuazione attività soggette a SCIA, silenzio assenso e comunicazione / Consolidato 2024

ID 3275 | Update 29.10.2024 / In allegato Testo consolidato Ottobre 2024

Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 22
Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

(GU SO n. 277 del 26.11.2016)

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Il presente decreto, in attuazione della delega di cui all’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e anche sulla base dei principi del diritto dell’Unione europea relativi all’accesso alle attività di servizi e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, provvede alla precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività (di seguito «Scia») o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento.

Con riferimento alla materia edilizia, al fine di garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un glossario unico, che contiene l’elenco delle principali opere edilizie, con l’individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte, ai sensi della tabella A di cui all’articolo 2 del presente decreto.

La SCIA - Segnalazione Certificata di Inizio Attività - è la dichiarazione che consente alle imprese di iniziare, modificare o cessare un’attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale), senza dover più attendere i tempi e l’esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte degli enti competenti. La SCIA, ai sensi dell’art. 19 della legge 241/90,  produce infatti effetti immediati.
La dichiarazione dell’imprenditore sostituisce le autorizzazioni, licenze o domande di iscrizioni non sottoposte a valutazioni discrezionali o al rispetto di norme di programmazione e pianificazione, così come di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, ecc. Ricorrendo tali presupposti, alle imprese é sufficiente presentare il relativo modello SCIA, correttamente compilato e completo in ogni sua parte per avviare la propria attività.
 
Tabella A

La presente tabella individua, per ciascuna delle attività elencate, il regime amministrativo, l'eventuale concentrazione dei regimi e i riferimenti normativi. Con riferimento al regime amministrativo:

- Quando la tabella indica la Comunicazione, quest'ultima produce effetto con la presentazione allo Sportello unico di cui all'articolo 19-bis della legge n. 241 del1 990 o all'amministrazione competente. Qualora per l'avvio, Io svolgimento o la cessazione dell'attività siano richieste altre comunicazioni o attestazioni, l'interessato può presentare un'unica comunicazione allo Sportello unico.

- Quando la tabella indica la SCIA, si applica l'art.19 della legge n. 241 del 1990: l'attività può essere avviata immediatamente. Entro 60 giorni (30 nel caso dell'edilizia) l'amministrazione effettua i controlli sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività. Qualora venga accertata la carenza di tali requisiti, l'amministrazione può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformare le attività alla normativa vigente.

- Quando la tabella indica la SCIA unica, si applica l'art. 19-bis, comma 2 della legge n. 241 del 1990: qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo Sportello unico del Comune, che la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate per i controlli di loro competenza. Entro 60 giorni (30 nel caso dell'edilizia), qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, l'amministrazione può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato dì conformarla alla normativa vigente.

- Quando la tabella indica la SCIA condizionata ad atti di assenso, si applica quanto previsto dall'art. 19-bis, comma 3 della legge n. 241 del 1990: qualora l'attività oggetto di SCIA sia condizionata all' acquisizione di autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati, l'interessato presenta la relativa istanza allo Sportello unico, contestualmente alla SCIA Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi. L'avvio delle attività è subordinato al rilascio delle autorizzazioni, che viene comunicato dallo Sportello unico all'interessato.

- Quando la tabella indica l'Autorizzazione, è necessario un provvedimento espresso, salvo i casi in cui è previsto il silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 della legge n. 241 del 1990. Qualora per lo svolgimento dell'attività sia necessaria l'acquisizione di ulteriori atti di assenso, si applicano le disposizioni in materia di Conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi per acquisire le autorizzazioni, il cui rilascio viene comunicato dallo Sportello unico all'interessato.

- Quando la tabella indica l'Autorizzazione più la SCIA, la SCIA unica o la Comunicazione, alla domanda per l'Autorizzazione l'interessato può allegare una semplice SCIA, una SCIA unica o una Comunicazione per le attività che le prevedono (ad esempio, è il caso di una SCIA per la prevenzione incendi allegata all'istanza per l'avvio di un'attività produttiva soggetta ad Autorizzazione oppure di una notifica sanitaria allegata all'istanza per una media struttura di vendita).
 
Le istanze, le segnalazioni e le comunicazioni indicate nella presente tabella vanno presentate utilizzando la modulistica pubblicata sul sito del Comune. L'amministrazione non può chiedere informazioni o documenti diversi da quelli pubblicati sul sito, nonché informazioni o documenti già in possesso dell'amministrazione pubblica.
La SCIA, la SCIA unica o condizionata e la comunicazione sono corredate dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati ave espressamente previsto dalla normativa vigente.

Nella Sezione II - Attività edilizia viene effettuata anche una ricognizione completa degli interventi edilizi, dei relativi regimi amministrativi e della loro concentrazione, descritta in un'apposita legenda.
 
I regimi abilitativi della SCIA 2

Il decreto SCIA 2 introduce novità al Testo unico Edilizia (DPR 380/2001). Erano sette i regimi abilitativi: attività libera, CIL, Cila, Scia, Super-Dia, permesso, permesso alternativo alla Scia pre Decreto, ora con le modifiche approvate si torna a cinque (eliminati CIL e DIA).

1. Attività di edilizia libera
2. Comunicazione di inizio lavorare asseverata (CILA)
3. Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)
4. Permesso di costruire
5. SCIA alternativa al permesso di costruire


segue
 

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