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Decreto-Legge 28 ottobre 2024 n. 160

Decreto Legge 28 ottobre 2024 n  160 DL PNRR 5

Decreto-Legge 28 ottobre 2024 n. 160 / DL PNRR 5

ID 22815 | 28.10.2024

Decreto-Legge 28 ottobre 2024 n. 160 Disposizioni urgenti in materia di lavoro, universita', ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

(GU n. 253 del 28.10.2024)

Entrata in vigore del provvedimento: 29/10/2024

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Art. 1. Misure di contrasto al lavoro sommerso

1. All’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: «dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro a far data dalla sua effettiva operatività» sono sostituite dalle seguenti: «dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)».

2. All’articolo 25 -quater , comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: «dell’ANPAL » sono sostituite dalle seguenti: «dell’INAIL».

3. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 863 è sostituito dal seguente:
«863. Nel primo semestre di ciascun anno l’INAIL pubblica nel proprio sito istituzionale l’avviso pubblico con l’indicazione delle modalità, dei termini e delle condizioni di ammissibilità di presentazione delle domande e rende noti i parametri associati sia all’oggetto della domanda sia alle caratteristiche proprie dell’impresa, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. Nello stesso avviso sono definiti i criteri di premialità per le imprese che risultano iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all’articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonché gli obblighi dei beneficiari e le cause di decadenza e di revoca del contributo.».

4. All’articolo 29 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. A seguito del rilascio dell’attestato di cui al comma 7 e per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione nella Lista di conformità INL di cui al medesimo comma, il datore di lavoro è considerato a basso rischio di irregolarità e l’Ispettorato nazionale del lavoro, nell’orientare la propria attività di vigilanza, può non procedere a ulteriori verifiche nelle materie oggetto degli accertamenti che hanno determinato l’iscrizione nella Lista di conformità INL, fatte sempre salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.».

5. A decorrere dal 1° gennaio 2026, per i soggetti di cui all’articolo 9 -bis , comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono introdotti gli indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC), al fine di promuovere il rispetto degli obblighi in materia contributiva.

6. Gli ISAC di cui al comma 5 hanno lo scopo di individuare e prevenire la sottrazione di basi imponibili all’imposizione contributiva e sono elaborati ai sensi dell’articolo 9 -bis , comma 15, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, selezionando due settori economici di prima applicazione tra quelli a maggior rischio di evasione ed elusione contributiva. Le attività di cui al presente comma, salvo quanto disposto dal comma 10, sono svolte nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l’Ispettorato nazionale del lavoro, entro il 31 dicembre 2025, sono approvati gli ISAC per i primi due settori di cui al comma 6, nonché sono stabilite le premialità da applicare ai soggetti di cui al comma 5, i criteri e le modalità per l’aggiornamento periodico degli stessi e le ipotesi di esclusione dell’applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti.

8. Con le medesime modalità di cui al comma 7 è stabilita l’estensione graduale degli ISAC ad almeno sei ulteriori settori a rischio di evasione ed elusione contributiva, entro il 31 agosto 2026.

9. Dalle disposizioni di cui ai commi da 5 a 8 non devono derivare modifiche, rispetto a quanto stabilito dalla normativa vigente, agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali da parte dei soggetti di cui al comma 5.

10. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi da 5 a 9, pari a 414.800 euro per l’anno 2025 e a 1,25 milioni di euro per l’anno 2026, si provvede a valere sugli stanziamenti relativi alla Misura 5 - Componente 2, Investimento 5, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

11. All’articolo 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, dopo il comma 1 -bis è inserito il seguente:
«1 -ter . L’Ispettorato nazionale del lavoro assicura, con modalità tecniche dallo stesso definite, l’accessibilità al Portale nazionale del sommerso da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti che erogano o gestiscono fondi pubblici, per le finalità di verifica nelle attività di propria competenza, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i dati oggetto di condivisione ai sensi del comma 1, nonché i soggetti abilitati ad accedere al Portale nazionale del sommerso ai sensi del presente comma.».

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Art. 2. Interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore moda

Art. 3. Misure relative al Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198

Art. 4. Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

Art. 5. Disposizioni urgenti riguardanti il Consiglio universitario nazionale

Art. 6. Disposizioni urgenti per l’accelerazione degli interventi strategici in materia di alloggi e residenze universitarie al fine del conseguimento del target M4C1-30 del PNRR

Art. 7. Disposizioni urgenti in materia di interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico del Campus del Politecnico di Milano

Art. 8. Promozione della internazionalizzazione degli ITS Academy - Piano Mattei

Art. 9. Modifiche alla riforma del reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici

Art. 10. Misure urgenti a favore del personale scolastico

Art. 11. Disposizioni urgenti per la fornitura dei libri di testo alle famiglie meno abbienti

Art. 12. Entrata in vigore

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