Decreto-Legge 30 giugno 2021, n. 99
Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese.
(GU n.155 del 30.06.2021)
Entrata in vigore del provvedimento: 30/06/2021
Mancata conversione del decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99, recante: «Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese.». (GU Serie Generale n.207 del 30.08.2021)
In allegato:
- Testo consolidato al 16.08.2021
24/07/2021
LEGGE 23 luglio 2021, n. 106 (in SO n.25, relativo alla G.U. 24/07/2021, n.176) In allegato testo consolidato al 16.08.2021
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Art. 1. Disposizioni in materia di utilizzo di strumenti di pagamento elettronici: sospensione del programma «cashback» e credito d’imposta POS
Art. 2. Proroghe in materia di riscossione e differimento TARI
Art. 3. Misure per il settore elettrico
Art. 4. Misure in materia di tutela del lavoro
Art. 5. Semplificazione e rifinanziamento della misura Nuova Sabatini
Art. 6. Disposizioni in materia di Alitalia - Società Aerea Italiana s.p.a
Art. 7. Disposizioni finanziarie
Art. 8. Entrata in vigore
13 INDUSTRIE TESSILI
14 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA
15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI
Art. 4. Misure in materia di tutela del lavoro
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2. I datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco2007, con i codici 13, 14 e 15, che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sospendono o riducono l’attività lavorativa, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di diciassette settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.
3. Per la presentazione delle domande si seguono le procedure di cui all’articolo 8, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
4. Ai datori di lavoro di cui al comma 2, resta precluso fino al 31 ottobre 2021 l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (riduzione del personale / ndr) e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Fino alla medesima data di cui al primo periodo, resta altresì preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (licenziamenti individuali / ndr) e restano, altresì, sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge.
5. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 4 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono, altresì, esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso. 6. I trattamenti di cui al comma 2 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 185,4 milioni di euro per l’anno 2021. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche invia prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
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segue in allegato
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