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Circolare Ministero dell'Interno 14 aprile 2020

Circolare Ministero dell Interno 14 aprile 2020

Circolare Ministero dell'Interno 14 aprile 2020: ispezioni in aziende, supermercati e negozi

DPCM 10 aprile 2020 recante misure urgenti per il contenimento e la gestione della diffusione del COVID-19

Covid19: le novità introdotte dal dpcm del 10 aprile in una circolare ai prefetti

Ministero dell'Interno 15.04.2020 - È stata inviata ai prefetti una circolare, firmata dal Capo di Gabinetto Matteo Piantedosi, che fornisce indicazioni in merito all’applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020 che ha disposto l’applicazione su tutto il territorio nazionale, a far data dal 14 aprile e fino al 3 maggio 2020, di misure urgenti di contenimento del contagio, sia di carattere generale sia finalizzate allo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali.

Il dpcm, nel confermare l’attuale regime di sospensione delle attività commerciali al dettaglio, ad esclusione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, inserisce, nel novero delle attività consentite, il commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria, il commercio al dettaglio di libri, nonché il commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati.

Il provvedimento ribadisce l’obbligo di assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto di beni.

Il dpcm conferma, inoltre, la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate, e amplia, il novero delle attività già consentite, ricomprendendovi espressamente anche quelle funzionali alla continuità delle filiere delle attività individuate al comma 7 dell’articolo 2.

Inoltre, lo stesso articolo sottopone alcune delle attività indicate al sistema della preventiva comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, innovando la precedente disciplina che prevedeva invece il meccanismo dell’autorizzazione.

Ulteriore elemento di novità, è rappresentato dalla previsione che, in sede di valutazione delle condizioni richieste dalla norma per la prosecuzione delle attività per le quali opera l’obbligo della comunicazione, il Prefetto adotti l’eventuale il provvedimento di sospensione, sentito il Presidente della Regione.

Un ulteriore, nuovo specifico obbligo di preventiva comunicazione al Prefetto è introdotto, anche con riferimento alle attività sospese, per i casi in cui si richieda l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservativa e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione, come anche per la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino e la ricezione in magazzino di beni e forniture.

La circolare richiama la possibilità di demandare al personale del Corpo della Guardia di Finanza, in linea con le funzioni proprie di polizia economico-finanziaria, lo svolgimento di specifici controlli e riscontri - a mezzo di disamine documentali, tramite le banche dati in uso e, ove necessario, rilevamenti presso le sedi aziendali - circa la veridicità del contenuto delle comunicazioni prodotte dalle aziende, avuto riguardo all’inclusione nelle categorie autorizzate ovvero all’esistenza della relazione economico-commerciale tra le attività d’impresa appartenenti alle varie filiere consentite.

La circolare ribadisce, poi, che i prefetti potranno avvalersi, oltre che dell’attività dei competenti servizi delle Aziende Sanitarie Locali, del supporto delle articolazioni territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ai fini del controllo sulle modalità di attuazione, da parte dei datori di lavoro, delle procedure organizzative e gestionali oggetto del Protocollo Governo-parti sociali del 14 marzo 2020, e, più in generale, sull’osservanza delle precauzioni dettate per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e la sussistenza di adeguati livelli di protezione dei lavoratori.

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Fonte: Ministero dell'Interno

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