RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 08 del 23/02/2018 N.2 A12/0243/18 Francia
Approfondimento tecnico: Fasciatoio
Il prodotto, di marca Bèaba, mod. 920.316, è stato sottoposto alla procedura di richiamo presso i consumatori perché non conforme alla norma tecnica EN 12221.
È presente uno spazio tra il fasciatoio ed il suo supporto dentro il quale un bambino potrebbe introdurre la testa e rimanere incastrato.
La norma tecnica EN 12221-1:2013 - Articoli per puericultura - Fasciatoi per uso domestico - Parte 1: Requisiti di sicurezza prevede, al punto 5.3, che nelle parti accessibili non ci devono essere fori, interstizi o aperture superiori a 65 mm ed inferiori a 223 mm.
Il fasciatoio deve essere testato secondo quanto previsto dalla norma tecnica EN 12221-2:2013 - Articoli per puericultura - Fasciatoi per uso domestico - Parte 2: Metodi di prova mediante l’uso di apposite sonde per la verifica delle dimensioni corrette delle aperture presenti.
Le norme EN 12221-1:2013 e EN 12221-2:2013 sono armonizzate per la Direttiva 2001/95/CE.
Direttiva 2001/95/CE
CAPO II
Obbligo generale di sicurezza, valutazione di conformità, criteri e norme europee
Articolo 3
1. I produttori sono tenuti ad immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri.
2. Un prodotto è considerato sicuro, per quanto concerne gli aspetti disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando in mancanza di disposizioni comunitarie specifiche che ne disciplinano la sicurezza, è conforme alle normative nazionali specifiche dello Stato membro nel cui territorio è commercializzato, che sono stabilite nel rispetto del trattato, in particolare degli articoli 28 e 30, e che fissano i requisiti cui deve rispondere il prodotto sul piano sanitario e della sicurezza per poter essere commercializzato.
Si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee, i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a norma dell'articolo 4. Gli Stati membri pubblicano i riferimenti di tali norme nazionali.