Marcatura CE
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RAPEX Report 9 del 04 Marzo 2016 N.1/A11/0020/16 Germania


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 09 del 04/03/2016

N.18 A11/0020/16 Germania

Approfondimento tecnico: Lubrificante per le valvole degli strumenti musicali

Il prodotto, lubrificante per le valvole degli strumenti musicali, marca ULTRAPURE, Mod. 760.606 e 760.605 è stato sottoposto alla misura di ritiro obbligatorio dal mercato perché non conforme al Regolamento (CE) 1272/2008 CLP.

Le cause dell’applicazione della misura di ritiro dal mercato risiedono nella mancanza dell’etichettatura riguardo la presenza di una chiusura a prova di bambini e l’avvertimento, riconoscibile al tatto, di pericolo.

Inoltre, i consigli di prudenza sull’etichetta sono insufficienti.

Titolo III Regolamento (CE) 1272/2008 CLP.

Articolo 17 Disposizioni generali

1. Una sostanza o miscela classificata come pericolosa e contenuta in un imballaggio è provvista di un'etichetta in cui figurano gli elementi seguenti:

a) nome, indirizzo e numero di telefono del fornitore o dei fornitori;

b) la quantità nominale della sostanza o miscela contenuta nel collo messo a disposizione dal pubblico, se tale quantità non è indicata altrove nel collo;

c) gli identificatori del prodotto specificati all'articolo 18;

d) se del caso, i pittogrammi di pericolo conformemente all'articolo 19;

e) se del caso, le avvertenze conformemente all'articolo 20;

f) se del caso, le indicazioni di pericolo conformemente all'articolo 21;

g) se del caso, gli opportuni consigli di prudenza conformemente all'articolo 22;

h) se del caso, una sezione per informazioni supplementari conformemente all'articolo 25.

2. L'etichetta è scritta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro o degli Stati membri in cui la sostanza o miscela è immessa sul mercato salvo altrimenti previsto dallo Stato membro o dagli Stati membri in questione.

I fornitori possono utilizzare nell'etichetta più lingue di quelle prescritte dagli Stati membri, purché in tutte le lingue utilizzate siano riportate le stesse informazioni.

ALLEGATO II Parte 3

3.1. Disposizioni riguardanti le chiusure di sicurezza per bambini

3.1.1. Imballaggi che devono essere muniti di chiusura di sicurezza per bambini

3.1.1.1. Imballaggi di qualunque capienza contenenti sostanze o miscele fornite al pubblico e classificate per la tossicità acuta (categorie da 1 a 3), STOT — esposizione singola (categoria 1) , STOT — esposizione ripetuta (categoria 1) o corrosione della pelle (categoria 1) sono muniti di chiusura di sicurezza per bambini.

3.1.1.2. Gli imballaggi di qualunque capienza contenenti sostanze o miscele fornite al pubblico che presentano un pericolo in caso di aspirazione, classificate secondo i punti 3.10.2 e 3.10.3 dell’allegato I ed etichettate secondo il punto 3.10.4.1 dell'allegato I, ad eccezione delle sostanze e delle miscele immesse sul mercato sotto forma di aerosol o in un recipiente munito di un dispositivo di nebulizzazione sigillato, sono muniti di chiusura di sicurezza per bambini.

3.1.1.3. Quando in una sostanza o miscela è presente almeno una delle sostanze sottoindicate, in concentrazione uguale o superiore alla massima concentrazione specificata per ciascuna sostanza, l'imballaggio, di qualunque capienza, è munito di chiusura di sicurezza per bambini.

Metanolo CAS 67-56-1 >= 3%
Diclometano CAS 75-09-2 >= 1%

3.1.2. Imballaggi richiudibili
Le chiusure di sicurezza per bambini utilizzate per imballaggi non richiudibili rispondono alla norma EN ISO 8317 modificata «Imballaggi di sicurezza per bambini — Requisiti e procedure di prova degli imballaggi richiudibili» adottata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e dall'Organizzazione internazionale di normazione (ISO).

3.1.3. Imballaggi non richiudibili
Le chiusure di sicurezza per bambini utilizzate per imballaggi non richiudibili rispondono alla norma CEN EN 862 modificata «Imballaggi — Imballaggi di sicurezza per bambini — Requisiti e procedure di prova degli imballaggi non richiudibili per prodotti non farmaceutici» adottata dal Comitato europeo di normazione (CEN).

3.2. Avvertenze riconoscibili al tatto

3.2.1. Imballaggi che devono recare un’avvertenza riconoscibile al tatto

3.2.1.1. Quando le sostanze o miscele sono fornite al pubblico e classificate per tossicità acuta, corrosive per la pelle, mutagene per le cellule germinali di categoria 2, cancerogene di categoria 2, tossiche per la riproduzione di categoria 2, sensibilizzanti delle vie respiratorie, STOT di categoria 1 o 2, pericolose in caso di aspirazione, gas infiammabili, liquidi infiammabili di categoria 1 o 2, solidi infiammabili, l’imballaggio, di qualunque capienza reca un’avvertenza di pericolo riconoscibile al tatto.

3.2.1.2. La sezione 3.2.1.1 non si applica ai recipienti di gas trasportabili. Aerosol e contenitori muniti di un dispositivo di nebulizzazione sigillato e contenenti sostanze o miscele classificate come pericolose in caso di aspirazione non devono recare un’avvertenza riconoscibile al tatto, a meno che non siano classificati per uno o più degli altri rischi di cui nella sezione 3.2.1.1.

Articolo 22 Consigli di prudenza

1. Sull'etichetta figurano i consigli di prudenza pertinenti.

2. I consigli di prudenza sono selezionati tra quelli figuranti nelle tabelle dell'allegato I, parti da 2 a 5, in cui sono indicati gli elementi dell'etichetta per ciascuna classe di pericolo.

3. I consigli di prudenza sono scelti in base ai criteri enunciati nell'allegato IV, parte 1, tenendo conto delle indicazioni di pericolo e dell'impiego o degli impieghi previsti o identificati della sostanza o miscela.

4. I consigli di prudenza sono formulati conformemente all'allegato IV, parte 2.

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