RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 43 del 28/10/2016 N.1 A12/1378/16 Germania
Approfondimento tecnico: Colla
Il prodotto, di marca e modello sconosciuti, proveniente dalla Cina, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme al Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.
La colla contiene cloroformio (valore misurato uguale al 17,38% in peso). Il cloroformio può causare irritazione della pelle e, se inalato o ingerito, danneggiare la salute.
ALLEGATO XVII del Regolamento (CE) N. 1907/2006
Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi
32. Cloroformio
Fatte salve le disposizioni di cui alle altre parti del presente allegato, alle voci da 32 a 38 si applicano le norme seguenti.
1. L’immissione sul mercato, o l’uso, non sono ammessi:
- come sostanze,
- come componenti di altre sostanze o in miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso, qualora le sostanze o le miscele siano destinate alla vendita al pubblico e/o ad applicazioni diffusive quali la pulizia di superfici o tessuti.
2. Senza pregiudizio per l’applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all’imballaggio ed all’etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell’immissione sul mercato che l’imballaggio di tali sostanze e miscele che le contengono in concentrazioni uguali o superiori allo 0,1 % rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura:
«Unicamente per uso in impianti industriali».
A titolo di deroga, tale disposizione non si applica:
a) ai medicinali per uso umano o veterinario definiti dalla direttiva 2001/82/CE e dalla direttiva 2001/83/CE;
b) ai prodotti cosmetici definiti dalla direttiva 76/768/CEE.