RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 32 del 12/08/2016 N.7 A12/0968/16 Portogallo
Approfondimento tecnico: Illuminante per la pelle
Il prodotto, di marca “CaroWhite”, è stato sottoposto alla procedura di blocco dell’importazione perché non conforme con il Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici.
Il prodotto contiene idrochinone, che può causare irritazioni cutanee e dermatiti.
Il Regolamento (CE) n. 1223/2009 stabilisce che:
CAPO IV
RESTRIZIONI APPLICABILI A DETERMINATE SOSTANZE
Articolo 14
Restrizioni applicabili alle sostanze elencate negli allegati
1. Fatto salvo l’articolo 3, i prodotti cosmetici non possono contenere:
a) sostanze vietate:
- sostanze vietate di cui all’allegato II;
b) sostanze soggette a restrizioni:
- sostanze soggette a restrizioni non impiegate conformemente alle restrizioni indicate nell’allegato III;
c) coloranti:
i) coloranti diversi da quelli elencati nell’allegato IV e coloranti ivi elencati ma non impiegati conformemente alle condizioni indicate nel suddetto allegato, ad eccezione dei prodotti per la colorazione dei capelli di cui al paragrafo 2;
ii) fatte salve la lettera b), la lettera d), punto i) e la lettera e), punto i), sostanze elencate nell’allegato IV ma non destinate ad essere impiegate come coloranti, e non impiegate conformemente alle condizioni indicate nel suddetto allegato.
d) conservanti:
i) conservanti diversi da quelli elencati nell’allegato V e conservanti ivi elencati ma non impiegati conformemente alle condizioni indicate nel suddetto allegato;
ii) fatte salve la lettera b, la lettera c), punto i) e la lettera e), punto i), sostanze elencate nell’allegato V ma non destinate ad essere impiegate come conservanti, e non impiegate conformemente alle condizioni indicate nel suddetto allegato.
e) filtri UV:
i) Filtri UV diversi da quelli elencati nell’Allegato VI e filtri UV ivi elencati ma non impiegati conformemente alle condizioni indicate nel suddetto allegato;
ii) fatte salve la lettera b), la lettera c), punto i), e la lettera d), punto i), sostanze elencate nell’allegato VI ma non destinate ad essere impiegate come filtri UV, e non impiegate conformemente alle condizioni indicate nel suddetto allegato.
2. In seguito ad una decisione della Commissione relativa all’estensione dell’ambito d’applicazione dell’allegato IV ai prodotti per la colorazione dei capelli, tali prodotti non possono contenere coloranti destinati a colorare i capelli diversi da quelli elencati nell’allegato IV e coloranti destinati a colorare i capelli che sono elencati in tale allegato ma non vengono impiegati in modo conforme alle condizioni ivi indicate.
La decisione della Commissione di cui al primo comma, volta a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 32, paragrafo 3.
In accordo all’allegato III, la presenza di idrochinone è vietata in tutti i prodotti cosmetici ad eccezione delle tinture per capelli e dei kit per unghie finte.