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RAPEX Report 01 del 08/01/2016 N.10 A12/1749/16 Bulgaria


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 01 del 08/01/2016

N.10 A12/1749/16 Bulgaria

Approfondimento: Accendino



Il prodotto “accendino”, Mod. OTL-193, marca “WORKER”, è stato sottoposto al ritiro obbligatorio dal mercato perché non conforme alla Decisione 2006/502/CE della Commissione Europea ed alla norma tecnica EN 13869.

L’accendino ha la forma di un telecomando di una macchina e nasconde un coltello. La sua forma può essere attraente per i bambini che, giocando con l’oggetto, possono causare un incendio.

La Decisione 2006/502/CE è dell’11 Maggio 2006 ed, all’art.2, stabilisce che:

1. Gli Stati membri assicurano che esclusivamente accendini sicuri per i bambini vengano immessi sul mercato a decorrere da dieci mesi dalla data di notifica della presente decisione.

2. A decorrere dalla stessa data di cui al precedente paragrafo 1, gli Stati membri proibiscono l’immissione sul mercato di accendini fantasia.

Per accendino fantasia si intende qualsiasi tipo di accendino che rientri nella definizione di cui al punto 3.2 della norma europea EN 13869:2002.

Considerando (15) Decisione Decisione 2006/502/CE

Andrebbero vietati tutti gli accendini che assomigliano in qualche modo ad altri oggetti che risaputamente attirano l’attenzione dei bambini o sono destinati al loro uso. In questi rientrano, ma l’elenco non è esaustivo, gli accendini la cui forma ricorda personaggi dei cartoni animati, giocattoli, armi, orologi, telefoni, strumenti musicali, veicoli, corpi umani o parti del corpo umano, animali, alimenti o bevande oppure che producono musica, luci lampeggianti o presentano oggetti in movimento o altri effetti di svago, di solito denominati «accendini fantasia», che comportano un rischio elevato di uso improprio da parte dei bambini.

La Decisione 2006/502/CE è stata adottata in conformità alle disposizioni dell’articolo 13 della Direttiva 2001/95/CE che limita la validità della decisione stessa ad un periodo non superiore ad un anno, ma ne consente la conferma per ulteriori periodi, ciascuno dei quali non può superare un anno.

La validità della decisione 2006/502/CE è stata prorogata di anno in anno: la prima volta con la decisione 2007/231/CE della Commissione fino all'11 maggio 2008, la seconda con la decisione 2008/322/CE della Commissione fino all'11 maggio 2009, la terza con la decisione 2009/298/CE della Commissione fino all'11 maggio 2010, la quarta con la decisione 2010/157/UE della Commissione fino all'11 maggio 2011, la quinta con la decisione 2011/176/UE della Commissione fino all'11 maggio 2012, la sesta con la decisione di esecuzione 2012/53/UE della Commissione fino all'11 maggio 2013, la settima con la decisione di esecuzione 2013/113/UE della Commissione fino all'11 maggio 2014, l'ottava con la decisione di esecuzione 2014/61/UE della Commissione fino all'11 maggio 2015, la nona con la decisione di esecuzione 2015/249/UE della Commissione fino all’11 maggio 2016.

Le proroghe sono dovute al fatto che vengono tuttora immessi sul mercato accendini che non sono a prova di bambino.

La Commissione richiede agli Stati Membri di rafforzare le attività di sorveglianza con campionamenti mirati e misure restrittive efficaci, che riducano ulteriormente la commercializzazione di accendini fantasia.


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