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RAPEX: Report 47 del 28/11/2014 - A12/1884/14 Hungary


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 47 del 28/11/2014 - A12/1884/14 Hungary

Approfondimento: Accendini



Il prodotto n. 43, del report Rapex del 28.11.2014, marca “kkk” è stato ritirato dal mercato perché non conforme alla decisione della Commissione Europea 2006/502/CE, che vieta l’immissione sul mercato di accendini fantasia. Tali accendini, infatti, a causa della loro attrattiva per i bambini, possono essere fonte di rischi (ustione/incendio) per gli stessi. Gli accendini trattati dalla decisione 2006/52/CE devono rispettare gli standard imposti dalla norma europea EN 13869.

L’11 Maggio 2006, la Commissione Europea decide di adottare delle misure per garantire che solo gli accendini a prova di bambino vengano immessi sul mercato, ed emana la Decisione 2006/502/CE. Da un indagine statistica, infatti, ogni anno nell’Unione Europea, si stimano tra i 1500 e 1900 feriti dovuti ad incidenti provocati da bambini che giocano con accendini. 
Con il decreto del 10 agosto 2007, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, è fatto divieto anche in Italia di commercializzare accendini “fantasia” e “accendini usa e getta” privi di meccanismo di sicurezza per i bambini.
Per “accendino”, ai sensi della Direttiva 2006/502/CE, si intende un dispositivo ad azionamento manuale che produce fiamma utilizzando un combustibile, usato prevalentemente per accendere sigarette, sigari, pipe, fabbricato con serbatoio integrato indipendentemente dal fatto che possa essere ricaricato o meno.
Per “accendino fantasia”, ai sensi del punto 3.2 della norma EN 13869, si intende un dispositivo la cui forma ricorda personaggi di cartoni animati, giocattoli, armi, veicoli, animali, alimenti, telefoni, ecc…
Per “accendino a prova di bambino” si intende un accendino progettato e prodotto in modo da non poter essere azionato da bambini di meno di 51 mesi d’età.
Pertanto si possono considerare sicuri, per l’uso da parte dei bambini, gli accendini:
1. che siano conformi alla norma Europea EN 13869;
2. che siano conformi alle regole stabilite dai Paesi UE e dalla Decisione 2006/502/CE.
Inoltre, Ai sensi dell’art. 112 del Codice del consumo (D.Lgs. n. 206/05):
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che immette sul mercato prodotti pericolosi in violazione del divieto di cui all'art. 107, comma 2, lettera e), è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro. 

Con la decisione dell’11 Febbraio 2014, la Commissione Europea dà tempo, fino all’11 Maggio 2015, agli Stati membri per adeguarsi alla decisione 2006/502/CE.

Esclusioni Direttiva 2006/502/CE:
“accendini ricaricabili per i quali i produttori forniscono, a richiesta delle autorità competenti, la necessaria documentazione a riprova del fatto che gli accendini sono progettati, prodotti e immessi sul mercato in modo tale da assicurare un uso prevedibilmente e continuativamente sicuro per un periodo di almeno cinque anni, con possibilità di riparazione, e che soddisfano in particolare tutti i requisiti indicati qui di seguito:
· una garanzia scritta del fabbricante valida almeno due anni per ciascun accendino, conformemente a quanto stabilito dalla direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1),
· la possibilità pratica di riparazione e di ricarica sicura dell’accendino lungo la sua intera durata di vita, compreso in particolare un meccanismo d’ignizione riparabile,
· le parti non di consumo, ma soggette a possibile usura o suscettibili di rompersi nel corso di un uso continuativo dopo la scadenza del periodo di garanzia devono essere accessibili per essere sostituite o riparate presso un centro servizi post-vendita autorizzato o specializzato basato nell’Unione europea.”


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