Raccomandazione (UE) 2023/1468 / Dispositivi per la rilevazione dei metalli negli spazi pubblici
ID 19992 | 17.07.2023
Raccomandazione (UE) 2023/1468 della Commissione del 10 maggio 2023 sui requisiti di prestazione facoltativi dell’UE per i dispositivi per la rilevazione dei metalli utilizzati negli spazi pubblici (al di fuori del settore dell’aviazione)
GU L 180/43 del 17.7.2023
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,
considerando quanto segue:
(1) Eccezion fatta per il settore dell’aviazione civile, il diritto dell’Unione non prevede attualmente requisiti di prestazione armonizzati per i dispositivi per la rilevazione dei metalli utilizzati negli spazi pubblici. I requisiti variano da uno Stato membro all’altro, il che porta a livelli disomogenei e non sempre sufficientemente elevati di protezione dei cittadini contro le minacce alla sicurezza. I terroristi e altri criminali possono sfruttare le vulnerabilità che risultano da tale situazione, anche per organizzare attacchi o perpetrare altre attività criminali negli Stati membri con un livello più basso di sicurezza negli spazi pubblici.
(2) Gli attentati terroristici commessi nell’Unione negli ultimi anni sono avvenuti prevalentemente in spazi pubblici, prendendo di mira i cittadini. Per contribuire a instaurare negli spazi pubblici di tutta l’Unione un livello di protezione sufficientemente elevato contro le minacce alla sicurezza, dovrebbero essere stabiliti a livello dell’Unione requisiti di prestazione facoltativi per i dispositivi per la rilevazione dei metalli.
(3) Le apparecchiature di individuazione, compresi i dispositivi per la rilevazione dei metalli, utilizzate nel settore dell’aviazione civile devono rispondere a requisiti dettagliati stabiliti nella decisione di esecuzione C(2015) 8005 della Commissione. Detti requisiti sono definiti chiaramente e offrono un livello di protezione elevato nel settore della sicurezza dell’aviazione civile, che pertanto non dovrebbe rientrare nell’ambito di applicazione della presente raccomandazione. Inoltre, a fini di chiarezza, andrebbe precisato che la presente raccomandazione dovrebbe lasciare impregiudicati gli atti di diritto dell’Unione che disciplinano gli aspetti della sicurezza dei dispositivi per la rilevazione dei metalli.
(4) Col programma di lotta al terrorismo dell’UE la Commissione si è impegnata a sostenere lo sviluppo di requisiti UE facoltativi per le tecnologie di individuazione, volti a garantire che tali tecnologie rilevino le minacce alla sicurezza che devono individuare preservando nel contempo la mobilità delle persone. Portando avanti questo impegno la Commissione ha istituito il gruppo di lavoro tecnico sui requisiti di prestazione in materia di individuazione, composto da esperti degli Stati membri, produttori e funzionari di una serie di servizi della Commissione, con l’incarico di fornire assistenza nello sviluppo di requisiti di prestazione facoltativi dell’UE per i dispositivi per la rilevazione dei metalli a livello dell’Unione. La presente raccomandazione, e in particolare i requisiti facoltativi in essa contenuti per quanto riguarda la documentazione del prodotto e le prestazioni relative alla rilevazione dei metalli, è basata sui lavori preparatori svolti dal gruppo di lavoro.
(5) Gli Stati membri dovrebbero pertanto utilizzare i requisiti di prestazione facoltativi dell’UE negli appalti pubblici relativi ai dispositivi per la rilevazione di metalli destinati a essere impiegati negli spazi pubblici.
(6) Gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti ad acquistare o utilizzare determinati dispositivi specifici per la rilevazione dei metalli negli spazi pubblici. Le decisioni in merito ai dispositivi per la rilevazione dei metalli da acquisire o utilizzare in un dato spazio pubblico dovrebbero continuare ad essere prese esclusivamente dagli Stati membri, in conformità del diritto dell’Unione. I requisiti di prestazione facoltativi dell’UE dovrebbero essere utilizzati nel contesto delle attività di appalto degli Stati membri, per contribuire a raggiungere un livello elevato di prestazioni in materia di individuazione tramite i dispositivi per la rilevazione dei metalli di cui si avvalgono gli Stati membri negli spazi pubblici di tutta l’Unione.
(7) I requisiti di prestazione facoltativi dell’UE dovrebbero stabilire norme diverse in funzione dei diversi tipi di applicazione dei dispositivi per la rilevazione dei metalli contemplati. Le norme di livello più basso riguardano i dispositivi meno sensibili, da impiegare nell’ambito del trasporto di massa o in grandi zone di raduno, dove è necessario individuare armi particolarmente pericolose, ma anche mantenere elevato il flusso delle persone e dei loro oggetti e mantenere bassi i livelli di falso allarme. Le norme di livello più elevato riguardano i dispositivi più sensibili, da impiegare dove è necessario individuare anche le minime minacce e dove è accettabile una bassa velocità di flusso.
(8) I requisiti di prestazione facoltativi dell’UE non dovrebbero essere intesi come destinati a sostituire le norme di prestazione nazionali relative ai dispositivi per la rilevazione dei metalli, ove tali norme esistano. In particolare, gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di applicare, conformemente al diritto dell’Unione, requisiti di prestazione più rigorosi per i dispositivi per la rilevazione dei metalli utilizzati negli spazi pubblici.
(9) La presente raccomandazione dovrebbe indirettamente incentivare i fabbricanti a conformarsi ai requisiti nelle future produzioni di dispositivi per la rilevazione dei metalli. Nei documenti di gara per i dispositivi per la rilevazione dei metalli da utilizzare per individuare le minacce alla sicurezza negli spazi pubblici, gli Stati membri dovrebbero pertanto richiedere che i partecipanti includano nell’offerta la documentazione del prodotto e una dichiarazione di conformità, sulla base della metodologia propria del produttore, per dimostrare che il dispositivo in questione soddisfa i requisiti di prestazione facoltativi contenuti nella presente raccomandazione.
(10) L’utilizzo di dispositivi per la rilevazione dei metalli negli spazi pubblici può porre problemi dal punto di vista del diritto alla protezione della vita privata e dei dati personali. È di fondamentale importanza, per quanto riguarda tutte le attività connesse all’uso dei dispositivi in questione, compresi la loro acquisizione, il loro funzionamento e ogni successiva attività di trattamento, limitare quanto più possibile l’intrusività e, in ogni caso, agire nel rispetto del diritto dell’Unione, in particolare del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
(11) Tenendo presente in particolare gli sviluppi tecnologici rilevanti nel settore dell’individuazione delle minacce alla sicurezza, i requisiti di prestazione facoltativi per i dispositivi per la rilevazione dei metalli dovrebbero essere soggetti, ove necessario, a revisione e adeguamenti. La Commissione, con l’assistenza del gruppo di lavoro tecnico sui requisiti di prestazione in materia di individuazione, seguirà quindi da vicino gli sviluppi tecnologici e gli altri sviluppi rilevanti e valuterà periodicamente la necessità di adeguare la presente raccomandazione.
(12) A fini di efficacia e trasparenza e, in particolare, considerata l’importanza di affrontare quanto prima le minacce alla sicurezza individuate, gli Stati membri dovrebbero essere esortati a dare effetto alla presente raccomandazione e a presentare alla Commissione una relazione sulle loro misure di attuazione entro un termine ragionevole.
(13) Sulla base di dette relazioni e di ogni altra informazione rilevante, trascorso un adeguato periodo di tempo è opportuno esaminare i progressi compiuti nell’attuazione della presente raccomandazione allo scopo, fra l’altro, di valutare se siano necessari o meno atti giuridici dell’Unione a carattere vincolante in tale materia,
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
1. Ai fini della presente raccomandazione si applicano le definizioni seguenti:
a) «dispositivi per la rilevazione dei metalli»: dispositivi costituiti da rilevatori portatili di metalli o da portali magnetici per la rilevazione dei metalli, destinati a individuare la presenza di metalli su persone o oggetti nell’ambito dei controlli di sicurezza fisici per scoprire oggetti di interesse che possono essere utilizzati per provocare minacce alla sicurezza, quali ordigni esplosivi, armi da fuoco e oggetti taglienti;
b) «requisiti di prestazione per la rilevazione dei metalli»: le specifiche tecniche cui devono essere conformi i dispositivi per la rilevazione dei metalli, in particolare per quanto riguarda i risultati da conseguire mediante il loro funzionamento;
c) «documentazione del prodotto»: la documentazione, in formato cartaceo o elettronico o entrambi, contenente informazioni sui requisiti di prestazione dei dispositivi per la rilevazione dei metalli;
d) «spazi pubblici»: qualsiasi luogo fisico accessibile ai cittadini, indipendentemente dall’applicabilità di determinate condizioni di accesso;
e) «autodichiarazione di conformità»: una dichiarazione di conformità ai requisiti di prestazione per la rilevazione dei metalli rilasciata dal fabbricante in base alla sua metodologia.
2. Nel documento di gara riguardante i dispositivi per la rilevazione dei metalli da utilizzare per l’individuazione delle minacce negli spazi pubblici, tranne nel settore dell’aviazione, gli Stati membri dovrebbero richiedere che il partecipante includa nell’offerta la documentazione del prodotto di cui alla sezione 2 dell’allegato.
3. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i dispositivi per la rilevazione dei metalli che acquistano ai fini dell’individuazione delle minacce alla sicurezza negli spazi pubblici soddisfino i requisiti di prestazione per la rilevazione dei metalli di cui alla sezione 3 dell’allegato, tranne nel caso in cui i dispositivi siano destinati al settore dell’aviazione civile.
4. Nel documento di gara riguardante i dispositivi per la rilevazione dei metalli da utilizzare per l’individuazione delle minacce negli spazi pubblici, gli Stati membri dovrebbero richiedere che il partecipante includa nell’offerta una dichiarazione di conformità ai requisiti di prestazione rilasciata dal produttore, sulla base della metodologia propria di quest’ultimo.
5. Entro il 10 maggio 2024 gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie, conformemente al diritto dell’Unione, per dare effetto alla presente raccomandazione.
6. Gli Stati membri dovrebbero riferire alla Commissione in merito alle loro misure di attuazione entro il 10 novembre 2024.
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