Marcatura CE

Orientamenti applicazione art. 9 Regolamento (UE) 2019/1020

Orientamenti applicazione articolo 9 Regolamento UE 2019 1020

Orientamenti applicazione articolo 9 Regolamento (UE) 2019/1020

EU - 10.01.2022

Orientamenti sull'applicazione dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2019/1020 riguardante le attività congiunte per promuovere la conformità

Le autorità di vigilanza del mercato di tutta l'UE partecipano a numerose iniziative differenti insieme ad altre autorità (comprese altre autorità di vigilanza), organizzazioni di consumatori, organizzazioni di categoria o rappresentanti dell'industria. Le attività di alcune iniziative possono comportare un intenso coinvolgimento e un'ampia cooperazione tra varie parti, mentre altre attività possono rientrare fra le responsabilità di una sola autorità di vigilanza del mercato, con limitati contributi di altre parti.

Nell'ambito di tali iniziative, le autorità di vigilanza del mercato possono realizzare "attività congiunte" ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti insieme ad altre autorità, organizzazioni che rappresentano gli operatori economici o gli utilizzatori finali per promuovere la conformità, identificando i casi di non conformità, sensibilizzando sulla normativa di armonizzazione dell'Unione e fornendo orientamenti in merito e per quanto riguarda categorie specifiche di prodotti, compresi quelli offerti per la vendita online.

Se un'autorità di vigilanza del mercato decide di svolgere tale "attività congiunta", deve adempiere agli obblighi stabiliti all'articolo 9. Si tratta dei due obblighi seguenti:

- [l]e autorità di vigilanza del mercato in questione e le parti [...] garantiscono che l'accordo sulle attività congiunte non comporti una concorrenza sleale tra gli operatori economici e non pregiudichi l'obiettività, l'indipendenza e l'imparzialità delle parti;
- [l]'autorità di vigilanza del mercato in questione mette tale accordo sulle attività congiunte, insieme ai nomi delle parti coinvolte, a disposizione del pubblico e lo inserisce nel sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 341.

Il presente documento ha carattere non vincolante e si prefigge di fornire orientamenti per coadiuvare le autorità di vigilanza del mercato nell'attuazione dell'articolo 9 per quanto riguarda:

A. decidere se un'iniziativa sia considerata un'"attività congiunta" da svolgere in conformità dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti;
B. evitare la concorrenza sleale e mantenere l'obiettività, l'indipendenza e l'imparzialità delle parti al momento di sottoscrivere un accordo di attività congiunta;
C. fornire criteri per tipi specifici di attività congiunte e
D. fornire alle parti interessate un modello di accordo di attività congiunta.

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Regolamento (UE) 2019/1020

Articolo 9 Attività congiunte per promuovere la conformità

1. Le autorità di vigilanza del mercato possono stipulare accordi con altre autorità interessate, organizzazioni che rappresentano gli operatori economici o gli utilizzatori finali per la realizzazione di attività congiunte volte a promuovere la conformità, identificando i casi di non conformità, sensibilizzando sulla normativa di armonizzazione dell'Unione e fornendo orientamenti in merito e per quanto riguarda categorie specifiche di prodotti, in particolare le categorie di prodotti che spesso presentano un rischio grave, compresi i prodotti offerti per la vendita online.
2. Le autorità di vigilanza del mercato in questione e le parti di cui al paragrafo 1 garantiscono che l'accordo sulle attività congiunte non comporti una concorrenza sleale tra gli operatori economici e non pregiudichi l'obiettività, l'indipendenza e l'imparzialità delle parti.
3. Un'autorità di vigilanza del mercato ha facoltà di utilizzare qualsivoglia informazione derivante dalle attività congiunte svolte nell'ambito di un'indagine da essa condotta su un caso di non conformità.
4. L'autorità di vigilanza del mercato in questione mette tale accordo sulle attività congiunte, insieme ai nomi delle parti coinvolte, a disposizione del pubblico e lo inserisce nel sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34. La rete istituita a norma dell'articolo 29 fornisce, su richiesta di uno Stato membro, assistenza nell'elaborazione e nell'attuazione dell'accordo sulle attività congiunte.

Fonte: EU

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