DPI Regolamento (UE) 2016/425: Prodotti in scorta dopo il 21 aprile 2019
In allegato Note dalla Commissione
Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale (DPI): transizione dalla direttiva 89/686 / CEE - Prodotti nelle scorte del costruttore prima del 21 aprile 2019
Il regolamento (UE) 2016/425 ("il regolamento PPE") è entrato pienamente in vigore il 21 aprile 2018 e, nello stesso giorno, la direttiva 89/686/CEE ("la direttiva DPI") è stata abrogata, conformemente all'articolo 46 del Regolamento DPI.
Le disposizioni transitorie specifiche dell'articolo 47 del regolamento DPI consentono l'immissione sul mercato di dispositivi di protezione individuale progettati e fabbricati in conformità della direttiva DPI per un anno dalla data di abrogazione, vale a dire fino al 20 aprile 2019.
A partire dal 21 aprile 2019, possono essere immessi sul mercato solo dispositivi di protezione individuale conformi al regolamento DPI. I produttori e gli altri operatori economici hanno espresso preoccupazioni per i prodotti progettati e fabbricati conformemente alla direttiva DPI, che possono ancora essere presenti nelle scorte prima della fine del periodo transitorio il 20 aprile 2019.
In questo senso, i produttori hanno chiesto chiarimenti sul concetto di " immissione sul mercato "rispetto a tali prodotti, trovare soluzioni pratiche per affrontarli in modo appropriato e prevenire inutili oneri tecnici e amministrativi connessi alla transizione legislativa.
Fonte: CE
Regolamento (UE) 2016/425
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Articolo 47 Disposizioni transitorie
1. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato dei prodotti contemplati dalla direttiva 89/686/CEE conformi a tale direttiva e immessi sul mercato anteriormente al 21 aprile 2019.
2. Gli attestati di certificazione CE e le approvazioni rilasciati a norma della direttiva 89/686/CEE rimangono validi fino al 21 aprile 2023, salvo che non scadano prima di tale data.
Regulation (EU) 2016/425 (“the PPE Regulation”) became fully applicable on 21 April 2018, and on the same day, Directive 89/686/EEC (“the PPE Directive”) was repealed, according to Article 46 of the PPE Regulation.
The specific transitional provisions of Article 47 of the PPE Regulation allow the placing on the market of personal protective equipment designed and manufactured in conformity with the PPE Directive during one year after the repeal date, it is to say, until 20 April 2019.
As from 21 April 2019, only personal protective equipment in conformity with the PPE Regulation can be placed on the market. Manufacturers and other economic operators expressed concerns about products designed and manufactured according to the PPE Directive, which can still be in the stocks before the end of the transitional period on 20 April 2019. In this sense, manufacturers asked for clarification on the concept of “placing on the market” with respect to such products, to find practical solutions to deal with them in an appropriate manner and to prevent unnecessary technical and administrative burdens related to the legislative transition.
Fonte: EC
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