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Vigilanza del mercato e Controlli sui Prodotti

Vigilanza del mercato e Controlli sui Prodotti   Regolamento  UE  2019 1020

Vigilanza del mercato e Controlli sui Prodotti | Regolamento (UE) 2019/1020

ID 17509 | Rev. 1.0 del 21.11.2022 / Documento completo in allegato.

Note sulle misure di vigilanza del mercato (Art. 16) e controlli (Artt. 27, 28) sui prodotti di cui al Regolamento (UE) 2019/1020, che entrano nel mercato dell'Unione (autorità doganali). Le merci non unionali destinate al mercato dell'Unione o destinate all'uso o al consumo privato nell'ambito del territorio doganale dell'Unione sono vincolate al regime di immissione in libera pratica (vedi a seguire).

Documenti di riferimento
Orientamenti applicazione articolo 4 Regolamento (UE) 2019/1020
Orientamenti applicazione articolo 9 Regolamento (UE) 2019/1020

La presente Nota fa riferimento, in particolare a talune normative di armonizzazione dell'Unione di cui all'Art. 4 del Regolamento (UE) 2019/1020, per le quali l'immissione sul mercato può essere effettuata solo se esiste un operatore economico stabilito nell'Unione, in elenco:

Regolamento (UE) n. 305/2011 - Prodotti da costruzione
Regolamento (UE)2016/425 - Dispositivi Protezione Individuale DPI
Regolamento (UE) 2016/426 - Apparecchi a gas
Direttiva 2000/14/CE - Emissione acustica ambientale macchine
Direttiva 2006/42/CE - Macchine
Direttiva 2009/48/CE - Giocattoli
Direttiva 2009/125/CE - Ecodesign ERP (Energy Related Products)
Direttiva 2011/65/UE - ROHS
Direttiva 2013/29/UE - Articoli pirotecnici
Direttiva 2013/53/UE - imbarcazioni da diporto
Direttiva 2014/29/UE - Recipienti semplici a pressione SPV
Direttiva 2014/30/UE - Compatibilità elettromagnetica EMC
Direttiva 2014/31/UE - Strumenti per pesare a funzionamento non automatico
Direttiva 2014/32/UE - Strumenti di misura
Direttiva 2014/34/UE - ATEX
Direttiva 2014/35/UE - Materiale elettrico bassa tensione
Direttiva 2014/53/UE - RED
Direttiva 2014/68/UE - Attrezzature a pressione PED

Fig 1   Ambito di applicazione   Procedura Immissione mercato

Fig 1 - Ambito di applicazione / Procedura Immissione sul mercato

Determinazione dell'operatore economico di cui all'articolo 4

Quattro tipi di operatori economici possono agire in qualità di operatori economici di cui all'articolo 4:

1. un fabbricante stabilito nell'Unione;

2. un importatore (per definizione stabilito nell'Unione), se il fabbricante non è stabilito nell'Unione;

3. un rappresentante autorizzato (per definizione stabilito nell'Unione) che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che lo incarica di svolgere i compiti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, per suo conto;

4. un fornitore di servizi di logistica stabilito nell'Unione, se nessun fabbricante, importatore o rappresentante autorizzato è stabilito nell'Unione.

Individuazione operatore economico di cui all'articolo 4 in diverse catene di approvvigionamento:

Individuazione operatore economico di cui all articolo 4 in diverse catene di approvvigionamento
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segue in allegato

Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 21.11.2022 D.Lgs 12 ottobre 2022 n. 157 Certifico Srl
0.0 04.09.2022 --- Certifico Srl

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