Sistemi a Cappotto: EAD 040083-00-0404 (già ETAG 004) e Requisti Superbonus 110%
ID 12267 | Rev. 1.0 del 13.09.2022 / Documento di lavoro completo allegato / EAD 040083-00-0404 e ETAG 004
In allegato:
- EAD 040083-00-0404
- ETAG 004
- EAD 330196-00-0604 (Rev. 1.0)
Nella Rev. 1.0 del 13.09.2022 aggiunto capitolo B relativo ai requisiti per l'accesso all'incentivo superbonus 110 in relazione ai Sistemi a capotto:
- EAD Sistemi a cappotto
- UNI 11716
- Cappotto termico ed incentivi Decreto Rilancio
- Criteri Ambientali Minimi
Excursus
Con la Decisione di esecuzione (UE) 2020/1574 del 29.10.2020 è stato pubblicato in GU il documento per la valutazione europea (EAD) Documento EAD 040083-00-0404 per i prodotti da costruzione "Sistemi/kit complessi per l'isolamento termico esterno, supporti di intonaco (denominati "a cappotto") (ETICS)", (che sostituisce la specifica tecnica "ETAG 004").
Dal 29.10.2020, esiste una specifica tecnica importante aggiornata al Regolamento (UE) n. 305/2011 per i prodotti da costruzione "Sistemi a cappotto", tipici applicazioni di risparmio energetico in edilizia ed incentivati da Ecobonus. La EAD 040083-00-0404 ha sostituito la ETAG 004.
I sistemi a cappotto conformi ad un ETA (European Technical Assessment) rilasciato al fabbricante da un TAB (Technical Assessment Bodies) in accordo con l'EAD 040083-00-0404 (European Assessment Document), possono essere immessi sul mercato con una Dichiarazione di Prestazione (DoP) ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011.
Il Documento EAD 040083-00-0404, (Revisione 2019) ha sostituito la specifica tecnica "ETAG 004" (ultima Revisione 2013).
ETAG 004
I Sistemi a cappotto, detti ETICS (External Thermal Insulation Composit System), conformi ad un ETA rilasciato ad un fabbricante che ne fa richiesta, hanno un riferimento tecnico importante per i loro requisiti prestazionali (vedasi Ecobonus) e possono essere marcati CE.
Sistemi a Cappotto: EAD 040083-00-0404 (già ETAG 0004)
Con lo schema seguente, è illustrato il percorso della marcatura CE in presenza di una norma armonizzata o di un EAD. Se il prodotto rientra interamente nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata, non può essere rilasciata una valutazione tecnica europea ETA.
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Schema 1 - Marcatura CE di un Prodotto da Costruzione Norme armonizzate / EAD
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I documenti per la valutazione europea sono adottati dall’Organizzazione Europea per la Valutazione Tecnica (EOTA).
La Commissione europea non è responsabile della correttezza dei titoli forniti da EOTA per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L'EAD (European Assessment Document) è il Documento per la Valutazione Europea che è adottato dall'organizzazione dei TABs (Technical Assessment Bodies) ai fini del rilascio delle Valutazioni Tecniche Europee ETAs (European Technical Assessments).
La Valutazione Tecnica Europea, ETA, è rilasciata da un TAB, su richiesta di un fabbricante, in base all'EAD, stilato in conformità delle procedure di cui all'articolo 21 e all'allegato II del regolamento (UE) n. 305/2011.
Quando un prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o è conforme a una Valutazione Tecnica Europea (ETA) rilasciata per il prodotto in questione, il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione all'atto dell'immissione di tale prodotto sul mercato.
La pubblicazione dei riferimenti dei documenti per la valutazione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea non implica che i documenti per la valutazione europea sono disponibili in tutte le lingue ufficiali dell’Unione europea.
L’Organizzazione Europea per la Valutazione Tecnica (EOTA) mette a disposizione per via elettronica il documento per la valutazione europea conformemente alle disposizioni di cui all’allegato II, punto 8, del regolamento (UE) n. 305/2011.
In caso di conflitti, le disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 prevalgono su quelle dei documenti per la valutazione europea.
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B. Requisiti incentivo Superbonus 110%
B.1 EAD Sistemi a cappotto
Gli EAD per i sistemi a cappotto da considerare sono:
EAD 040083-00-0404 - Documento di valutazione tecnica europea per sistemi di isolamento termico a cappotto per esterni con finitura a spessore (2020).
EAD 330196-01-0604 - Documento di valutazione tecnica europea per tasselli in sistemi di isolamento termico a cappotto (2016).
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B.2 UNI 11716
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B.3 Cappotto termico ed incentivi Decreto Rilancio
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Art. 119 (Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici).
1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022, nei seguenti casi:
a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unita' immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno. Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. La detrazione di cui alla presente lettera e' calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unita' immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unita' immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unita' immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unita' immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da piu' di otto unita' immobiliari.
I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017; ...
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B.4 Il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi
Come previsto dall’Art. 1 c.a del Decreto Rilancio D.L. 34/2020 i materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017.
In particolare indicati nei capitoli 2.4.1.3 e 2.4.2.9del Decreto 11 ottobre 2017 . I CAM premiano, mediante punteggio, i materiali più sostenibili o più efficienti sotto il profilo energetico.
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segue in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2022
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Matrice Revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
1.0 | 13.09.2022 | Nuovo Cap. B. Requisiti Superbonus 110% | Certifico Srl |
0.0 | 08.12.2020 | --- | Certifico Srl |
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