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PED: Uso Raccolte ISPESL VSR, VSG, M, S e Norme armonizzate

PED Uso Raccolte ISPESL VSR  VSG  M  S e Norme tecniche armonizzate

PED: Uso Raccolte ISPESL VSR, VSG, M, S e Norme armonizzate

ID 12142 | 24.11.2020 / Documento di lavoro completo allegato

Il Documento intende chiarire le modalità applicative delle Raccolte ISPESL VSR, VSG, M ed S inerenti le attrezzature a pressione, in uso secondo la normativa previgente la Direttiva 97/23/CE (D.M. 21 Novembre 1972) e il suo decreto di attuazione, D.Lgs. 25 febbraio 2000 n. 93, nonché la loro applicazione nel transitorio D.M. 21 Novembre 1972 e D.Lgs. 25 febbraio 2000 n. 93.

Le raccolte ISPESL VSR, VSG, M ed S (la cui l'ultima revisione è del 1995) sono “le specifiche tecniche applicative” previste dall’Art. 20 del D.M. 21 Novembre 1972 “Norme per la costruzione degli apparecchi a pressione” (GU n. 1 del 02-01-1973).

PED Uso Raccolte ISPESL VSR  VSG  M  S e Norme tecniche armonizzate Fig  1

Fig 1 - Le Raccolte VSR, VSG, M e S sono le specificazioni tecniche applicative del D.M. 21 Novembre 1972

Sino al 29 maggio 2002 (termine transitorio commercializzazione di attrezzature a pressione e di insiemi di cui all'Art. 22 del D.Lgs. 25 febbraio 2000 n. 93) sono state le specifiche tecniche cogenti ai fini della costruzione ed omologazione delle apparecchiature a pressione da parte dell’ ISPESL: esse hanno pertanto costituito il riferimento obbligatorio in Italia ai fini dell’immissione sul mercato di attrezzature a pressione, sino all’introduzione della direttiva PED 97.

L’ISPESL era l’ente ufficiale italiano per il controllo delle attrezzature in pressione (ora è confluito nell’INAIL). Tutte le vecchie norme ISPESL:

- Raccolta VSR = Verifica Stabilità Recipienti,
- Raccolta VSG = Verifica Stabilità Generatori,
- Raccolta M = Materiali,
- Raccolta S = Saldature,

sono rimaste congelate alla loro ultima edizione 1995, uscita nel 1999.

Il Comitato Termotecnico Italiano nel 2005 ha emesso delle aggiunte e delle modifiche denominate “Raccomandazioni per l’uso delle Raccolte ISPESL in ambito PED” allo scopo di aggiornare le Raccolte alla nuova Direttiva Attrezzature in Pressione. E’ in discussione la preparazione di un ulteriore aggiornamento.

Le “Raccolte” considerano tutti i materiali metallici, e anche alcuni materiali non metallici, come il vetro e la plastica.

La VSR e la VSG contengono per lo più norme di calcolo mediante formule (DBF), tuttavia il calcolo DBA con il metodo elastico tradizionale è previsto dalla VSR. Non vi sono invece regole per l’analisi a fatica. Il progetto nel campo dello scorrimento viscoso è possibile per una qualunque durata di vita, purché siano disponibili le relative caratteristiche del materiale.

La progettazione e fabbricazione delle attrezzature a pressione è regolamentata dalla Direttiva 2014/68/UE, nota come Nuova PED (Pressure Equipment Directive), che ha sostituito, con modifiche contenute dal punto di vista tecnico, la PED 97 (Direttiva 97/23/CE) recepita dall’Italia con D.Lgs. 25 febbraio 2000 n. 93.

La Direttiva 97/23/CE, e' stata attuata con il D.Lgs. 25 febbraio 2000 n. 93 (GU n. 91 del 18 aprile 2000 - SO n. 62), entrato in vigore il 19 aprile 2000 con transitorio fino al 29 maggio 2002, vedi a seguire.

PED Uso Raccolte ISPESL VSR  VSG  M  S e Norme tecniche armonizzate   Fig  2

Fig 2 - Transitorio applicazione Raccolte VSR, VGS, M, S e NTA

PED Uso Raccolte ISPESL VSR  VSG  M  S e Norme tecniche armonizzate Fig  3

Fig. 3 - Percorso “Presunzione di Conformità” applicazione norme armonizzate
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Le norme per le attrezzature a Pressione “Nuovo approccio” 1976 / 2016

Direttiva Atto recepimento IT Note
Direttiva 76/767/CEE Decreto 5 marzo 1981 A carattere non obbligatorio (1)
Direttiva 97/23/CE D.Lgs. 25 febbraio 2000 n. 93 ---
Direttiva PED 2014/68/UE D.Lgs 15 febbraio 2016, n. 26 Modifica il D.Lgs. 93/2000

(1) Direttiva 97/23/CE
...
Considerando (12)
La direttiva quadro 76/767/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi a pressione ed ai metodi di controllo di questi apparecchi, ha carattere non obbligatorio; Essa stabilisce una procedura per il riconoscimento bilaterale delle prove e delle certificazioni delle attrezzature a pressione che non si è rivelata soddisfacente e che deve essere pertanto sostituita da misure comunitarie efficaci.

segue in allegato

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