Marcatura CE
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Arthur Eisenmenger - Chief Designer of the European Community

La marcatura CE è un simbolo grafico ben preciso, che deve essere apposto secondo le indicazioni delle Direttive Nuovo Approccio che prevedono la marcatura CE, in maniera chiara, leggibile e soprattutto indelebile.

Le due iniziali, C ed E, devono avere la stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm, e in caso di riduzioni o ingrandimenti, devono essere rispettate le proporzioni indicate nel simbolo grafico graduato qui rappresentato. 

L'autore del simbolo rappresentante la marcatura CE è Arthur Eisenmenger, capo disegnatore grafico per la Comunità Europea, ideatore anche della bandiera europea e del simbolo dell’Euro.
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Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93
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Articolo 30 Principi generali della marcatura CE


1. La marcatura CE può essere apposta solo dal fabbricante o dal suo mandatario.

2. La marcatura CE, come presentata all’allegato II, è apposta solo su prodotti per i quali la sua apposizione è prevista dalla specifica normativa comunitaria di armonizzazione e non è apposta su altri prodotti.

3. Apponendo o avendo apposto la marcatura CE, il fabbricante accetta di assumersi la responsabilità della conformità del prodotto a tutte le prescrizioni applicabili stabilite nella normativa comunitaria di armonizzazione pertinente che ne dispone l’apposizione.

4. La marcatura CE è l’unica marcatura che attesta la conformità del prodotto alle prescrizioni applicabili della normativa comunitaria di armonizzazione pertinente che ne dispone l’apposizione.

5. È vietata l’apposizione su un prodotto di marcature, segni o iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato della marcatura CE o il simbolo grafico della stessa. Può essere apposta sul prodotto ogni altra marcatura che non comprometta la visibilità, la leggibilità ed il significato della marcatura CE.

6. Senza pregiudizio dell’articolo 41, gli Stati membri garantiscono l’applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni appropriate contro l’uso improprio della marcatura. Gli Stati membri istituiscono inoltre sanzioni per le infrazioni, che possono comprendere sanzioni penali per le infrazioni gravi.
Tali sanzioni sono proporzionate alla gravità dell’infrazione e costituiscono un deterrente efficace contro l’uso improprio.
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