EN 10204:2004 | Documenti di controllo prodotti metallici
ID 10895 | 02.06.2020
Documenti e Dichiarazioni per le forniture di acciaio (e non), per le quali non sussista l’obbligo della Marcatura CE (la norma è armonizzata per la Direttiva 2014/68/UE "PED" e quindi ne fornisce Presunzione di Conformità), le Dichiarazioni sono usualmente utilizzate anche per prodotti non di interesse PED:
- Dichiarazione di conformità all'ordine / Declaration of compliance with the order (Tipo 2.1)
- Rapporto di prova / Test report (Tipo 2.2)
- Certificato di controllo 3.1 / Inspection certificate 3.1 (Tipo 3.1)
- Certificato di controllo 3.2 / Inspection certificate 3.2 (Tipo 3.2)
La norma EN 10204:2004 “Prodotti metallici - Tipi di documenti di controllo” specifica i differenti tipi di documenti di controllo forniti al committente, in accordo con i requisiti dell'ordine, per la consegna di tutti i prodotti metallici, per esempio lamiere, fogli, barre, forgiati, getti, indipendentemente dal loro metodo di produzione. La Norma è armonizzata per la Direttiva 2014/68/UE "PED".
I codici assegnati dalla norma collegata EN 10168:2004 hanno lo scopo di contribuire all’eliminazione delle difficoltà di comunicazione negli scambi europei.
La norma può essere utilizzata anche per prodotti non metallici.
Data entrata in vigore: 20 ottobre 2004 Sostituisce: EN 10204:1991 | EN 10204:1991/A1:1995 Recepita in Italia: 01 marzo 2005 | UNI EN 10204:2005 Norma armonizzata per la Direttiva PED 2014/68/UE
11.3.1.5 FORNITURE E DOCUMENTAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
Tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussista l’obbligo della Marcatura CE, devono essere accompagnate dalla copia dell’attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale e dal certificato di controllo interno tipo 3.1, di cui alla norma UNI EN 10204, dello specifico lotto di materiale fornito.
Tutte le forniture di acciaio, per le quali sussista l’obbligo della Marcatura CE, devono essere accompagnate dalla “Dichiarazione di prestazione” di cui al Regolamento UE 305/2011, dalla prevista marcatura CE nonché dal certificato di controllo interno tipo 3.1, di cui alla norma UNI EN 10204, dello specifico lotto di materiale fornito. Il riferimento agli attestati comprovanti la qualificazione del prodotto deve essere riportato sul documento di trasporto. Le forniture effettuate da un distributore devono essere accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal fabbricante e completati con il riferimento al documento di trasporto del distributore stesso. Nel caso di fornitura in cantiere non proveniente da centro di trasformazione, il Direttore dei Lavori, prima della messa in opera, è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del fabbricante.
Tabella 1 - Corrispondenza fra la presente norma europea e la Direttiva 97/23/CE
Confrontando la EN 10204:2004 con la norma sostituita EN 10204:1991, i principali cambiamenti della sono:
- la riduzione del numero di documenti di controllo:
- il tipo 2.3 della precedente edizione è stato annullato;
- il tipo 3.1 sostituisce il tipo 3.1.B della precedente edizione;
- il tipo 3.2 sostituisce i tipi 3.1.A, 3.1.C e il verbale di collaudo 3.2*) della precedente edizione.
*) Il termine "verbale di collaudo 3.2" richiamato nella precedente edizione della norma, in base alle modifiche apportate al testo della norma attualmente in vigore, è diventato "certificato di controllo 3.2 tipo 3.2" come definito nel punto 4.2 della nuova edizione.
La Direttiva PED 2014/68/UE è entrata in vigore il 17 Luglio 2014 ed ha sostituito la Direttiva 97/23/CE dal 19 Luglio 2016.
Note
a Un controllo non specifico può essere sostituito da un controllo specifico se specificato sulla norma relativa al materiale o sull'ordine.
b Sistema di gestione per la qualità del fabbricante del materiale, certificato da un organismo competente con sede all'interno della Comunità e che è stato sottoposto a una specifica valutazione relativa ai materiali.
Figura 1 - Conformità con l'Allegato I, sezione 4.3 della Direttiva 97/23/CE
_________
6. Riepilogo
Tabella 2 - Riepilogo dei documenti di controllo
7. Informazioni che possono figurare nei documenti di controllo definiti dalla EN 10204:2004
La norma EN 10168:2004 fornisce una breve descrizione delle informazioni che possono figurare nei documenti di controllo definiti dalla EN 10204:2004.
Tutti i documenti di controllo definiti dalla EN 10204:2004 hanno come elemento comune gruppi di informazioni che permettono di associare in maniera chiara il documento di controllo alla corrispondente fornitura.
Tutti i documenti di controllo, ad eccezione del tipo 2.1, contengono informazioni su prove specifiche o non specifiche, eseguite in base alla relativa specifica di prodotto.
L’organizzazione responsabile di un documenti di controllo può adattare l’ordine di presentazione delle informazioni e cancellare gli elementi inutili in funzione del prodotto.In tutti i tipo di documenti di controllo si deve attestare la conformità della fornitura con i requisiti dell’ordine.
Le informazioni indicate nei prospetti seguenti dovrebbero essere riportate nelle sezioni corrispondenti dei documenti di controllo (anche in forma abbreviata, purché non ne risulti compromessa la comprensione). Se manca lo spazio per l’inserimento delle informazioni si può far riferimento ad un allegato o ad una sezione libera del documento di controllo.
_________
_________
_________
...
segue in allegato
Fonti
EN 10204:2004
EN 10168:2004
Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2020
©Copia autorizzata Abbonati
Collegati
Rettifica della direttiva PED 2014/68/UE del 23.10.2015
Guidelines related to the Pressure Equipment Directive 2014/68/EU (PED)
Nuova Direttiva PED 2014/68/UE: file CEM
Norme armonizzate Direttiva 2014/68/UE PED
Direttiva PED | Dichiarazione corretta prassi costruttiva
Decreto 17 gennaio 2018
PED e materiali: Norme / RES