Dichiarazione UE di conformità Regolamento ESPR / Update 26 Agosto 2024
ID 22473 | 26.08.2024 / Modello allegato doc/pdf
Il 18 Luglio 2024 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2024/1781 (GU L 2024/1781 del 28.6.2024), relativo ai requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili (ESPR - Ecodesign for Sustainable Products Regulation), che ha abrogato la direttiva 2009/125/CE (ERP - Energy Related Products). Previsti transitori.
All'articolo 44 del nuovo Regolamento (UE) 2024/1781 (ESPR) è previsto che il fabbricante rediga e fornisca la dichiarazione UE di conformità di un prodotto ESPR, in accordo con la struttura tipo di cui all'allegato V.
Procedura di valutazione della conformità prevista: Controllo interno della produzione (Modulo A) di cui all'Allegato IV.
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Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento istituisce un quadro per la definizione di requisiti di progettazione ecocompatibile che i prodotti devono rispettare per essere immessi sul mercato o messi in servizio, al fine di migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti per fare in modo che i prodotti sostenibili diventino la norma e per ridurre l'impronta di carbonio e l'impronta ambientale complessive dei prodotti nel corso del loro ciclo di vita, nonché al fine di assicurare la libera circolazione dei prodotti sostenibili nel mercato interno.
Il presente regolamento istituisce altresì un passaporto digitale di prodotto, dispone la definizione di requisiti obbligatori per gli appalti pubblici verdi e stabilisce un quadro per evitare la distruzione dei prodotti di consumo invenduti.
2. Il presente regolamento si applica a qualsiasi bene fisico immesso sul mercato o messo in servizio, compresi i componenti e i prodotti intermedi. Non si applica tuttavia:
a) agli alimenti quali definiti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002;
b) al mangime quale definito all'articolo 3, punto 4), del regolamento (CE) n. 178/2002;
c) ai medicinali quali definiti all'articolo 1, punto 2), della direttiva 2001/83/CE;
d) ai medicinali veterinari quali definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2019/6;
e) alle piante, agli animali e ai microrganismi, vivi;
f) ai prodotti di origine umana;
g) ai prodotti di piante e animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione;
h) ai veicoli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 167/2013, all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 168/2013 e all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858, in relazione agli aspetti del prodotto per i quali sono definiti requisiti nell'ambito di atti legislativi settoriali dell'Unione applicabili a tali veicoli.
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Articolo 44 Dichiarazione UE di conformità
1. La dichiarazione UE di conformità attesta il rispetto dei requisiti di progettazione ecocompatibile di cui agli atti delegati applicabili adottati a norma dell’articolo 4 o l’applicazione della presunzione di conformità conformemente all’articolo 41.
2. La dichiarazione UE di conformità assume la struttura tipo di cui all'allegato V e contiene gli elementi specificati nella procedura di valutazione della conformità applicabile nonché un riferimento agli atti delegati applicabili adottati a norma dell'articolo 4. È continuamente aggiornata ed è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato il prodotto è immesso o messo a disposizione.
3. Se a un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4 si applicano più atti giuridici dell'Unione che prescrivono una dichiarazione UE di conformità, è redatta un'unica dichiarazione UE di conformità in rapporto a tutti questi atti giuridici dell'Unione. La dichiarazione indica gli atti giuridici dell'Unione interessati e i riferimenti della loro pubblicazione. Può consistere in un fascicolo comprendente le singole dichiarazioni UE di conformità.
4. Con la dichiarazione UE di conformità il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto.
Articolo 45 Principi generali della marcatura CE
La marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.
Articolo 46 Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE
1. La marcatura CE è apposta sul prodotto in modo visibile, leggibile e indelebile. Qualora ciò sia impossibile o difficilmente realizzabile a causa della natura del prodotto, essa è apposta sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento.
2. La marcatura CE è apposta sul prodotto prima della sua immissione sul mercato o messa in servizio.
3. La marcatura CE di un prodotto in fase di controllo della produzione a cui partecipa un organismo notificato è seguita dal numero di identificazione dell'organismo. Il numero di identificazione dell'organismo notificato è apposto dall'organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo mandatario.
4. La marcatura CE e, se del caso, il numero di identificazione dell'organismo notificato possono essere seguiti da un pittogramma o da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un uso particolare.
5. Gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un'applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni opportune contro l'uso improprio della marcatura CE.
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ALLEGATO IV Controllo interno della produzione (Modulo A)
1. Il controllo interno della produzione è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi stabiliti ai punti da 2, 3 e 4 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che il prodotto soddisfa i requisiti dell'atto delegato adottato a norma dell'articolo 4.
2. Documentazione tecnica
Il fabbricante redige la documentazione tecnica. La documentazione consente di valutare la conformità del prodotto ai requisiti dell'atto delegato adottato a norma dell'articolo 4. La documentazione tecnica precisa i requisiti applicabili e include, nella misura necessaria ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto.
La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:
- una descrizione generale del prodotto e dell'uso cui è destinato;
- progetti di massima e piani di fabbricazione, schemi dei componenti, dei sottoinsiemi, dei circuiti ecc.;
- descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione dei disegni, degli schemi e del funzionamento del prodotto;
- un elenco delle norme armonizzate, delle specifiche comuni o di altre pertinenti specifiche tecniche i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, applicate integralmente o in parte, e le descrizioni delle soluzioni adottate per rispettare i requisiti, se tali norme armonizzate non sono state applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;
- i risultati dei calcoli di progettazione effettuati, delle analisi svolte ecc.;
- i risultati delle misurazioni effettuate in relazione ai requisiti di progettazione ecocompatibile, compresi ragguagli sulla conformità delle misurazioni con riferimento ai requisiti di progettazione ecocompatibile definiti nell'atto delegato adottato a norma dell'articolo 4;
- i verbali delle prove; e
- una copia delle informazioni fornite in conformità degli obblighi di informazione di cui all'articolo 7.
3. Fabbricazione
Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il relativo controllo assicurino la conformità del prodotto alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e ai requisiti dell'atto delegato adottato a norma dell'articolo 4.
4. Marcatura CE e dichiarazione UE di conformità
Il fabbricante applica il marchio di conformità prescritto a ciascun prodotto che soddisfa i requisiti dell'atto delegato adottato a norma dell'articolo 4. Il fabbricante redige per ciascun modello di prodotto, conformemente all'articolo 44, una dichiarazione di conformità scritta che, insieme alla documentazione tecnica, lascia a disposizione delle autorità nazionali competenti per 10 anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato o messo in servizio. La dichiarazione di conformità identifica il prodotto per cui è stata redatta. Una copia della dichiarazione è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
5. Mandatario
Gli obblighi del fabbricante di cui al punto 4 possono essere rispettati, per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilità, dal suo mandatario, purché tali obblighi siano specificati nel mandato.
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ALLEGATO V Dichiarazione UE di conformità (di cui all’articolo 44)
1) N. … (identificazione univoca del prodotto):
2) Nome e indirizzo del fabbricante e, ove applicabile, del suo mandatario:
3) La presente dichiarazione di conformità UE è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante:
4) Oggetto della dichiarazione (descrizione del prodotto sufficiente per identificarlo in maniera inequivocabile e garantirne la tracciabilità; se necessario per l'identificazione del prodotto, è possibile includere un'immagine):
5) L'oggetto della dichiarazione di cui al punto 4 è conforme al presente regolamento, all'atto delegato adottato a norma dell'articolo 4 e, se del caso, ad altra legislazione di armonizzazione dell'Unione:
6) Riferimenti alle norme armonizzate pertinenti, alle specifiche comuni utilizzate o alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità:
7) Ove applicabile, l'organismo notificato … (denominazione, numero) … ha svolto … (descrizione dell'intervento) e ha rilasciato il certificato o l'approvazione … (numero):
8) Se del caso, il riferimento ad altro diritto dell'Unione applicato che dispone l'apposizione del marchio CE:
9) L'indicazione e la firma della persona avente titolo per vincolare il fabbricante o il mandatario del fabbricante:
10) Informazioni supplementari: Firmato a nome e per conto di: (luogo e data del rilascio): (nome e cognome, funzione) (firma):
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