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CEI 111-51: Guida alla conformità RoHS

ID 15906 CEI 111 51

CEI 111-51: Guida alla conformità RoHS

ID 15906 | 03.03.2022 / Documento di approfondimento in allegato

Documento di approfondimento sulle corrette modalità per il raggiungimento della conformità RoHS del proprio prodotto basato sulle indicazioni della Guida CEI 111-51 “Guida alla conformità RoHS: implicazioni tecniche e indicazioni di buona pratica".

L’obiettivo della Guida CEI 111-51 è quello di fornire chiarimenti relativi alla Direttiva RoHS vista nel contesto d’insieme delle altre Direttive, Regolamenti e norme tecniche ad essa correlate:

- Direttiva WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment) 2012/19/UE;  
- Regolamento REACH (Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals) 1907/2006/CE 
- Regolamento 2019/1021/UE relativo agli inquinanti organici persistenti (persistent organic pollutants – «POP»);
- Direttiva “Ecodesign” relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia 2009/125/CE.

[...]

Direttiva RoHS

La direttiva prevede il divieto di utilizzo di piombo, cadmio, cromo esavalente, mercurio, bifenili polibromurati (PBB) ed eteri di difenile polibromurati (PBDE) e con la Direttiva delegata (UE) 2015/863 sono stati aggiungi 4 nuovi flatati nell’elenco delle sostanze soggette a restrizione:

- Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP)
- Benzilbutilftalato (BBP)
- Dibutilftalato (DBP)
- Diisobutilftalato (DIBP)

Nell’allegato II della Direttiva sono specificati anche i valori delle concentrazioni massime di ciascuna sostanza regolamentata che saranno tollerate all’interno dei singoli materiali omogenei; i valori sono espressi come percentuale della quantità di sostanza regolamentata sul peso complessivo del materiale omogeneo.

La RoHS esclude alcune tipologie di prodotti dall’obbligo del rispetto della Direttiva stessa ed inoltre l’esenzione di alcune applicazioni specifiche dal sottostare ai limiti di presenza previsti per le singole sostanze.

[...]

Materiali e sostanze

Tabella 1 Materiali sostanze

Tabella 1 - Le presenze più comuni delle sostanze regolamentate

[...]

I fabbricanti devono compilare la documentazione tecnica affinché sia possibile valutare la conformità del prodotto alle norme pertinenti: essa comprende un’analisi e una valutazione adeguate dei rischi. La documentazione tecnica deve specificare le prescrizioni applicabili e illustrare, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto.

Figura 1 Processo IEC EN 63000

Fig. 1 - Processo seguito dal fabbricante per redigere la documentazione tecnica in accordo alla IEC EN 63000 

Al fine di creare una documentazione tecnica corretta il soggetto responsabile si impegna a:

- Identificare le informazioni necessarie.
- Raccogliere le informazioni.
- Valutare le informazioni riguardo alla loro qualità e affidabilità e decidere se includerle nella documentazione tecnica.
- Rivedere la documentazione tecnica.

Identificare le informazioni necessarie

La tipologia di documentazione tecnica richiesta per i materiali, le parti e/o i sotto -assiemi si basa sulla valutazione del fabbricante La valutazione o le relative procedure possono far parte di un sistema di gestione della qualità o equivalente. Alla base della valutazione condotta dal fabbricante vi sono i seguenti criteri da considerare e schematizzabili secondo la matrice di rischio sottostante.

Figura 2 Matrice valutazione del rischio

Fig. 2 - Matrice di valutazione del rischio

Raccogliere le informazioni

Sulla base della valutazione fatta il soggetto responsabile deve predisporre i seguenti documenti:

1. dichiarazione dei fornitori attestante che il contenuto di sostanza soggetta a restrizione del materiale, parte o sub-assemblaggio è entro i livelli consentiti (All. II) e che specifichi le eventuali esenzioni che sono state applicate (All. III, All. IV);
2. accordi contrattuali indicanti che le specifiche tecniche di fornitura per il contenuto massimo di sostanze soggette a restrizioni in un materiale, componente o semilavorato sono soddisfatte;
3. dichiarazione dei materiali (“material declaration”) completa delle informazioni in merito alle sostanze contenute secondo quanto previsto dalla norma IEC 62474;
4. risultati delle prove analitiche effettuate utilizzando i metodi descritti nella serie di Norme IEC 62321. 

[...]

Figura 3 Esempio Dichiarazione UE Conformit

Fig. 3 - Esempio Dichiarazione UE di Conformità

[...]

[...] segue in allegato

Fonti:
Guida CEI 111-51
Direttiva 2011/65/EU

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