Applicazione Direttiva 2014/34/UE ATEX con altre Direttive / Regolamenti: Linee Guida
ID 12758 | 06.02.2021 / A seguire esttratto, Documento completo allegato
Documento di analisi su casi di possibili applicazioni della Direttiva 2014/34/UE ATEX contemporaneamente ad altre Direttive/Regolamenti applicabili al prodotto.
In linea di principio, se un prodotto rientra nel campo di applicazione di altre Direttive o Regolamenti contemporaneamente alla Direttiva 2014/34/UE ATEX, tutte devono essere applicate in parallelo per soddisfare le disposizioni di ciascuna.
Di seguito le Direttive/Regolamenti analizzati:
Direttiva 2014/30/UE (EMC)
Direttiva 2014/35/UE (LVD)
Direttive 2008/68/CE e 98/91/CE (ADR)
Direttiva 89/686/CEE e Regolamento (UE) 2016/425 (PPE)
Direttiva 2014/68/UE (PED)
Direttiva 2014/29/UE (SPVD)
Direttiva 2014/53/UE (RED)
Direttiva 2009/142/CE e Regolamento (UE) 2016/426 (GAD)
Regolamento (UE) 305/2011 (CPR)
Direttiva 2014/90/UE (MED)
L’analisi riporta un dettaglio maggiore per la Direttiva 2006/42/CEin quanto il rapporto con la Direttiva 2014/34/UE ATEXè diverso da quello con le altre Direttive/Regolamenti.
Il documento è redatto in accordo a quanto riportato nelle ATEX 2014/34/EU Guidelines.
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Direttiva 2006/42/CE (MD)
Il rapporto tra la Direttiva 2014/34/UE ATEX e la Direttiva macchine 2006/42/CE (MD) è diverso. La Direttiva 2014/34/UE ATEX, che è una Direttiva più specifica, ai sensi dell’articolo 3 della Direttiva Macchine, contiene requisiti molto specifici e particolareggiati per evitare i pericoli derivanti da atmosfere potenzialmente esplosive, mentre la Direttiva Macchine contiene solo requisiti di carattere molto generale relativi alla sicurezza contro i rischi di esplosioni (allegato I, paragrafo 1.5.7 della Direttiva Macchine).
Per quanto riguarda la protezione contro le esplosioni in presenza di atmosfera potenzialmente esplosiva, prevale e deve essere applicata la Direttiva 2014/34/UE ATEX.
Pertanto, un apparecchio che è in conformità con la ATEX, e che è anche una macchina, può essere ritenuto conforme agli specifici requisiti essenziali di sicurezza concernenti i rischi di innesco in relazione alle atmosfere esplosive di cui alla Direttiva Macchine (RESS 1.5.7).
Fig. 1 - Apparecchio (macchina) conforme Direttiva ATEX è conforme al RESS 1.5.7 della Direttiva macchine (condizione sufficiente)
Per tutti gli altri rischi riguardanti le macchine, devono essere applicati anche i requisiti di cui alla Direttiva Macchine.
Il luogo di installazione “all’interno, presso o accanto” un’atmosfera potenzialmente esplosiva non è decisivo per l’applicazione della Direttiva 2014/34/UE ATEX. L’elemento decisivo è l’esistenza o meno di un contatto, o di un’interfaccia, tra le potenziali sorgenti di innesco di un apparecchio e un’atmosfera potenzialmente esplosiva, con la conseguenza che la combustione può propagarsi all’insieme della miscela incombusta (v. definizione di “miscela esplosiva”). In tale caso, la potenziale sorgente di innesco si trova all’interno dell’atmosfera potenzialmente esplosiva.
L’apparecchio può avere una miscela esplosiva interna (senza limitazioni relative a quantità pericolose), che ha un’interfaccia nel senso di una propagazione della combustione ad un’atmosfera potenzialmente esplosiva anche nel caso in cui l’apparecchio non sia installato completamente all’interno di un’atmosfera potenzialmente esplosiva. Un esempio potrebbe essere rappresentato da un sistema di estrazione vapori da un serbatoio di stoccaggio, installato al di fuori dell’atmosfera potenzialmente esplosiva con un ventilatore (potenziale sorgente di innesco propria) che scarica l’atmosfera esplosiva all’esterno oppure in un’altra atmosfera potenzialmente esplosiva, attraverso una tubazione che funge da interfaccia di connessione.
In questo contesto, è importante sottolineare che devono essere prese in considerazione le macchine che hanno un’atmosfera potenzialmente esplosiva all’interno in condizioni operative, ma che non hanno interfacce con atmosfere potenzialmente esplosive esterne. Tali macchine, nel loro insieme, non rientrano nel campo di applicazione della Direttiva 2014/34/UE ATEX.
Tuttavia, il requisito essenziale di salute e sicurezza 1.5.7 "Esplosione" di cui all'allegato I della Direttiva Macchine 2006/42/CE, richiede che "La macchina deve essere progettata e costruita in modo da evitare qualsiasi rischio di esplosione provocato dalla macchina stessa o da gas, liquidi, polveri, vapori od altre sostanze prodotti o utilizzati dalla macchina.
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La macchina deve essere progettata e costruita in modo da evitare qualsiasi rischio di esplosione provocato dalla macchina stessa o da gas, liquidi, polveri, vapori od altre sostanze prodotti o utilizzati dalla macchina.
La macchina deve essere, per quanto riguarda i rischi di esplosione dovuti all’utilizzo in atmosfera potenzialmente esplosiva, conforme alle specifiche direttive comunitarie
Il requisito di cui al primo paragrafo del punto 1.5.7 si applica ai rischi di esplosione dovuti al funzionamento stesso della macchina o ai materiali o sostanze usati o prodotti dalla macchina.
Si possono verificare esplosioni se la combustione di talune concentrazioni di sostanze infiammabili quali gas, vapori, nebbie o polveri nell’aria è innescata da una fonte d’accensione avente l’energia sufficiente. L’esplosione comporta una propagazione molto rapida e autoalimentata della reazione di combustione, con un accumulo di alta pressione. Il danno provocato dalle esplosioni a persone e cose è dovuto alla violenta irradiazione di fiamme, calore, onde di pressione e l’emissione di frammenti volanti e sostanze pericolose. La gravità del danno potenziale dipende principalmente dalla quantità di miscela esplosiva presente e dalla sua natura.
I principi applicabili alla prevenzione del rischio di esplosione sono simili a quelli per la prevenzione del rischio di incendio. La prevenzione del rischio di esplosione comporta una combinazione dei seguenti accorgimenti:
- evitare l’accumulo di miscele esplosive nei settori all’interno della macchina o nelle zone vicine, evitando i materiali e le sostanze infiammabili o mantenendo in permanenza la loro concentrazione nell’aria con valori diversi dai limiti di esplosione minimi o massimi;
- evitare la presenza di fonti di accensione nelle zone pericolose;
- ridurre la concentrazione di ossigeno nelle zone pericolose (nella misura in cui ciò non genera un ulteriore rischio per le persone).
Qualora il rischio di esplosione non possa essere completamente evitato, si devono adottare misure di prevenzione aggiuntive per limitare le conseguenze di un’eventuale esplosione. Tali misure comprendono, ad esempio, una progettazione resistente alle esplosioni, la dotazione di dispositivi di scarico delle esplosioni (sfiatatoi), la dotazione di sistemi o dispositivi automatici di rilevamento e soppressione delle esplosioni per evitare la propagazione delle fiamme e dell’esplosione.
Le specifiche generali per la valutazione, la prevenzione e la protezione contro il rischio d’esplosione sono indicate dalla norma EN 1127-1.
Conformemente al secondo paragrafo del punto 1.5.7, le macchine destinate ad essere utilizzate all’interno di atmosfere potenzialmente esplosive o in collegamento con queste sono soggette alle disposizioni della direttiva ATEX. Il concetto di atmosfera potenzialmente esplosiva è definito dalle linee guida concernenti l’applicazione della direttiva ATEX.
Le macchine disciplinate dalla direttiva ATEX sono soggette a specifici requisiti di marcatura.
Benché la direttiva ATEX non sia applicabile in quanto tale ai rischi di esplosione generati all’interno della macchina, occorre installare le attrezzature conformi alle prescrizioni della direttiva ATEX nei settori della macchina in cui è presente il rischio di accumulo di un’atmosfera potenzialmente esplosiva.
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2. L’apparecchio “non elettrico” utilizzato all’interno di questa macchina deve essere anch’esso conforme alla Direttiva 2014/34/UE ATEX?
L’apparecchio utilizzato all’interno deve essere conforme alla normativa applicabile. All’epoca della stesura della Direttiva Macchine originaria 89/392/CEE, le direttive europee disciplinavano solo gli apparecchi elettrici da utilizzare in atmosfere potenzialmente esplosive; pertanto, gli apparecchi non elettrici non erano contemplati
Tuttavia, è opinione comune del Comitato permanente che, dopo la data di applicazione della Direttiva 94/9/CE (1° luglio 2003), sia gli apparecchi elettrici che quelli non elettrici utilizzati in macchine contenenti al loro interno un’atmosfera potenzialmente esplosiva devono conformarsi alla Direttiva ATEX. Tale posizione è rispecchiata anche dal progetto di revisione della Direttiva Macchine.
Il presente documento tenta di fornire un orientamento sull’applicazione della Direttiva 2014/34/UE ATEX agli apparecchi destinati ad operare con interfacce connesse a diverse atmosfere potenzialmente esplosive.
A questo punto, occorre osservare che l’apparecchio che contiene un’atmosfera potenzialmente esplosiva, ma non è né collegato né destinato ad essere utilizzato in un’atmosfera potenzialmente esplosiva connessa al processo, non rientra nel campo di applicazione della Direttiva 2014/34/UE ATEX.
Tuttavia, qualsiasi apparecchio all’interno di questo “contenitore” dovrà conformarsi alle relative disposizioni, nella misura in cui soddisfa i criteri di inclusione nel campo di applicazione.
Il fabbricante o il suo mandatario devono stabilire la categoria di appartenenza di un apparecchio in base alla valutazione del rischio di innesco e in base all’interfaccia tra l’atmosfera di processo dell’apparecchio e qualsiasi atmosfera esterna.
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Fig. 2 - Macchina che contiene atmosfera esplosiva – Casi macchina che contiene atmosfera esplosiva
Il seguente diagramma illustra questo concetto:
Fig. 3 - Categorizzazione dell’apparecchio
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Fig. 4 – Esempi casi applicazione Direttiva 2014/34/UE ATEX | Direttiva 2006/42/CE Macchine
UNI EN 1127-1:2019 Atmosfere esplosive - Prevenzione dell'esplosione e protezione contro l'esplosione - Parte 1: Concetti fondamentali e metodologia
Armonizzata:
- Febbraio 2020, per la Direttiva 2014/34/UE (ATEX Prodotti)
- Aprile 2020, per la Direttiva 2006/42/CE (macchine) tipo B.
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Direttiva 89/686/CEE e Regolamento (UE) 2016/425 (PPE)
Gli apparecchi contemplati dalla Direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale (PPED) sono specificamente esclusi dalla Direttiva 2014/34/UE ATEX. Tuttavia, la produzione di questi dispositivi da utilizzare in atmosfere esplosive è contemplata nei requisiti essenziali in materia di sicurezza e salute di cui all’allegato II, paragrafo 2.6, della Direttiva 89/686/CEE. I dispositivi di protezione individuale destinati ad essere utilizzati in atmosfere esplosive devono essere progettati e costruiti in modo da non poter causare archi elettrici, elettrostatici o dovuti agli urti, o scintille suscettibili di dar luogo all’innesco di una miscela esplosiva. L’osservanza dei requisiti essenziali in materia di sicurezza e salute di cui alla Direttiva 2014/34/UE ATEXè un modo per dimostrarne la conformità.
Il Regolamento sui DPI (UE) 2016/425 è stato pubblicato nella GUUE L 81 del 31 marzo 2016 ed abroga la Direttiva 89/686/CEE dal 21 aprile 2018.
Il regolamento prevedeva un periodo di transizione fino al 20 aprile 2019.
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Regolamento (UE) 305/2011 (CPR)
Circa il rapporto tra la Direttiva 2014/34/UE ATEX e il Regolamento (UE) 305/2011 relativo ai prodotti da costruzione, durante i lavori di normalizzazione, si è rilevato che (per alcuni aspetti) i rispettivi campi di applicazione potrebbero sovrapporsi. I settori già identificati sono quelli in cui:
- i sistemi di protezione contro le esplosioni e i sistemi antincendio che utilizzano gli stessi materiali;
- entrambi i sistemi utilizzano lo stesso tipo di componenti per i sistemi di distribuzione, come tubi, supporti pendenti, ugelli, ecc.
In generale, si può affermare che, in caso di dubbio, il regolamento sui prodotti da costruzione è applicabile se il prodotto in questione è fissato a un edificio diventandone parte integrante, o se è configurabile come una struttura a sé stante (ad esempio, un silo). In tali casi, il regolamento sui prodotti da costruzione e la Direttiva 2014/34/UE ATEX si applicano parallelamente. In genere, la conformità con i requisiti essenziali in materia di sicurezza e salute della Direttiva 2014/34/UE ATEX dimostra la conformità con i requisiti essenziali in materia di sicurezza e salute della Direttiva sui prodotti da costruzione, per quanto riguarda i rischi di innesco.
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Segue in allegato Documento completo
Fonti
Direttiva 2006/42/CE
Direttiva 2014/30/UE
Direttiva 2014/35/UE
Direttive 2008/68/CE
Direttiva 98/91/CE
Direttiva 89/686/CEE
Regolamento (UE) 2016/425
Direttiva 2014/68/UE
Direttiva 2014/29/UE
Direttiva 2014/53/UE
Direttiva 2009/142/CE
Regolamento (UE) 2016/426
Regolamento (UE) 305/2011
Direttiva 2014/90/UE
ATEX 2014/34/EU Guidelines
Guide to application of the Machinery Directive 2006/42/EC
UNI EN 1127-1:2019
Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2021
©Copia autorizzata Abbonati
Matrice Revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
0.0 | 06.02.2021 | --- | Certifico Srl |
Collegati
Direttiva macchine 2006/42/CE
Nuova Direttiva EMC 2014/30/UE
Nuova Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
Nuova Direttiva PED 2014/68/UE
Direttiva 2008/68/CE
Pubblicato il Nuovo Regolamento DPI: Regolamento (UE) 2016/425
Nuova Direttiva SPVD 2014/29/UE
Nuova Direttiva R&TTE 2014/53/UE (Direttiva RED)
Direttiva 2009/142/CE
Regolamento (UE) 2016/426: Apparecchi a gas
Il CPR: Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011
Direttiva 2014/90/UE e Direttiva 2014/93/UE Equipaggiamento marittimo
Linee guida nuova direttiva ATEX 2014/34/UE | Maggio 2020
Guida direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2019 EN