Marcatura CE

Istruzioni vigilanza articoli pirotecnici marcati CE e Modulo controllo Dogane

Istruzioni vigilanza articoli pirotecnici marcati CE e Modulo controllo Dogane

Allegato modulo ad uso delle dogane e del personale addetto ai controlli per la vigilanza sul mercato. Controllo sulla marcatura ed etichettatura di un fuoco d'artificio -  decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123; direttiva 2013/29/UE, standard UNI EN 15947.

La direttiva 2013/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013, che ha abrogato la precedente direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 23 maggio 2007, è stata recepita nella normativa nazionale con il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, per disciplinare la messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici muniti della marcatura CE.

Detto decreto, all’art. 13 disciplina le modalità con le quali tali prodotti possono essere immessi sul territorio dello stato italiano o essere destinati verso altro stato, a seguito delle modifiche apportate al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58.

Gli operatori economici interessati, che sono individuati nel fabbricante/importatore/distributore, come definiti all’art. 2 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, tra i vari obblighi previsti da detto decreto, sono anche tenuti ad esibire la documentazione necessaria affinché l’autorità possa espletare la prevista attività di vigilanza.
Pertanto, gli operatori economici sopraindicati forniscono la seguente documentazione:

- MODULO B: Esame UE del tipo – Il certificato di esame UE del tipo ed i suoi allegati devono contenere ogni utile informazione che permetta di valutare la conformità degli articoli pirotecnici fabbricati al tipo esaminato e consentire il controllo del prodotto in argomento (comma 2, punto 6, modulo B dell’Allegato II del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123). In tale certificato sono indicati, tra l’altro, il numero di registrazione, la denominazione commerciale del prodotto, la tipologia e la categoria europea di appartenenza.

Congiuntamente al “modulo B”, secondo la scelta effettuata dal fabbricante, per gli articoli pirotecnici prodotti in serie, deve essere prodotto:

- “MODULO C2” (il fabbricante applica un sistema di qualità basato sul controllo interno del processo di produzione unito a prove del prodotto effettuate a intervalli casuali da parte dell’ente notificato che ha rilasciato il modulo),
oppure
- “MODULO D” (il fabbricante adotta un sistema riconosciuto di qualità per la produzione, l’ispezione del prodotto finale e la prova degli articoli pirotecnici interessati ed è sottoposto alla sorveglianza dell’ente notificato che ha rilasciato il modulo)
oppure
- “MODULO E” (il fabbricante applica un sistema di qualità approvato per l’ispezione e le prove dei prodotti finiti ed è soggetto alla sorveglianza dell’ente notificato che ha rilasciato il modulo)
oppure
- “MODULO H”: conformità basata sulla garanzia totale di qualità del prodotto nella misura in cui la procedura riguardi fuochi d’artificio di categoria F4.
oppure:
- “MODULO G” (conformità basata sulla verifica dell’esemplare unico)

La dichiarazione di conformità UE (art. 18 decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123) è redatta dal fabbricante, secondo le modalità previste dall’Allegato III, al termine di ciascun ciclo produttivo e contiene, tra l’altro, il numero di prodotto, di lotto o di serie. Il fabbricante si assume la responsabilità della conformità dell’articolo pirotecnico ai requisiti stabiliti dal medesimo decreto legislativo.

I fabbricanti e gli importatori conservano la dichiarazione di conformità UE per un periodo di dieci anni dalla data in cui l’articolo pirotecnico è stato immesso sul mercato.
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segue in allegato

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