Decreto direttoriale 27 luglio 2017 - Aggiornamento autorizzazione INAIL
Certificazione CE di conformità direttiva PED
Il decreto direttoriale 27 luglio 2017 aggiorna il decreto del 16/06/2016 di autorizzazione a INAIL ad emettere certificazione CE di conformità ai sensi della Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 di attuazione della direttiva 2014/68/UE in materia di attrezzature a pressione.
Art. 1
1. L’elenco dei moduli di cui al comma 1 dell’art. 1 del decreto Direttoriale di autorizzazione del 16/06/2016 emanato a favore dell’istituto INAIL – Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti ed insediamenti antropici – Sezione Tecnico Scientifica Organismo Notificato per Direttive Europee con sede legale in Via IV Novembre 144, 00187 ROMA, deve intendersi comprensivo del seguente:
MODULO B: esame UE del tipo - tipo di progetto;
Art. 2
1. Il presente provvedimento di aggiornamento è notificato alla Commissione europea nell’ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations).
Art. 3
1. Restano salve tutte le disposizioni contenute nel richiamato decreto del 16/06/2016 concernenti gli obblighi a carico dell’Organismo, nonché i termini di validità dell’autorizzazione stessa.
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Decreto direttoriale 16.06.2016 autorizzazione INAIL
L’istituto INAIL – Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti ed insediamenti antropici – Sezione Tecnico Scientifica Organismo Notificato per Direttive Europee con sede legale in Via IV Novembre 144, 00187 ROMA, è autorizzata ad effettuare la valutazione di conformità ai sensi della Direttiva 2014/68/UE relativa alle attrezzature a pressione e del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 di attuazione, per recipienti, tubazioni, accessori di sicurezza, accessori a pressione, attrezzature a focolare e insiemi per i seguenti moduli contenuti nell’allegato III al citato decreto legislativo:
- MODULO A2: controllo interno della produzione unito a controlli ufficiali delle attrezzature a pressione effettuati a intervalli casuali;
- MODULO B: esame UE del tipo — tipo di produzione;
- MODULO C2: conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove delle attrezzature a pressione sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali;
- MODULO D: conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione;
- MODULO D1: garanzia della qualità del processo di produzione;
- MODULO E: conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità delle attrezzature a pressione;
- MODULO E1: garanzia della qualità dell’ispezione e della prova delle attrezzature a pressione finite;
- MODULO F: conformità al tipo basata sulla verifica delle attrezzature a pressione;
- MODULO G: conformità basata sulla verifica dell’unità;
- MODULO H: conformità basata sulla garanzia totale di qualità;
- MODULO H1: conformità basata sulla garanzia totale di qualità con controllo della progettazione.
2. L’istituto di cui il comma 1 è altresì autorizzato a svolgere i compiti di cui al punto 3.1.2, approvazione delle modalità operative e del personale che esegue giunzioni permanenti, dell’Allegato I del Decreto Legislativo n. 93/2000, come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26.
3. L’Organismo effettua la valutazione di conformità nel rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26.
Fonte: MISE
Ministero dello Sviluppo Economico
Collegati:
D.Lgs 15 febbraio 2016, n. 26: Attuazione nuova Direttiva PED 2014/68/UE