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Decreto 29 dicembre 2023

Decreto ANSFISA 29 dicembre 2023   Disciplina realizzazione apertura nuovi sistemi trasporto a impianti fissi  STIF

Decreto ANSFISA 29 dicembre 2023 / Disciplina realizzazione apertura nuovi sistemi di trasporto a impianti fissi (STIF)

ID 21241 | 25.01.2024

Disciplina delle modalità per la realizzazione e l’apertura all'esercizio di nuovi sistemi di trasporto a impianti fissi ai sensi dell’articolo 12, comma 4-quater dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 conversione decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, come modificato dalla legge n.156/2021.

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Articolo 1 (Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto disciplina le modalità per la realizzazione e l’apertura al pubblico esercizio di nuovi sistemi di trasporto a impianti fissi (STIF) e le relative procedure autorizzative.

2. Il presente decreto si applica altresì per l’immissione in servizio di sottosistemi di natura fisica nuovi o sottoposti a modifiche rilevanti.

3. Il presente decreto non si applica alle ferrovie. 4. Per le finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2, il presente Decreto stabilisce le competenze del MIT e dell’ANSFISA.

5. Il presente decreto non si applica alle piattaforme elevatrici ed ai servoscale per i quali si applicano le norme degli impianti in servizio privato.

6. Le norme di cui al presente decreto si applicano, indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata dell’impianto, ai sistemi di trasporto in servizio pubblico. 

Articolo 2 (Classificazione dei sistemi di trasporto a impianti fissi)

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, i sistemi di trasporto a impianti fissi (STIF), in relazione alla loro complessità tecnologica, si distinguono nelle categorie A, B e C, come di seguito rappresentato:  

Sistemi tipo A

- Ascensori
- Scale Mobili
- Marciapiedi e tappeti mobili
- Sciovie e slittinovie 

Sistemi tipo B - Impianti monofune a collegamento fisso e temporaneo non adibiti a servizi di trasporto pubblico locale;
- Ascensori inclinati 
- Sistemi costituiti da scale mobili e/o tappeti mobili e/o ascensori che realizzino un collegamento su un numero di livelli pari o superiori a tre per costituire un percorso indipendente al di fuori di altri sistemi di trasporto
Sistemi tipo C - Metropolitane
- Tramvie 
- Filovie e Busvie con punti di ricarica in linea/capolinea 
- People mover automatici 
- Impianti monofune a collegamento fisso e temporaneo adibiti a servizi di trasporto pubblico locale; 
- Funicolari terrestri, funivie bifune o di complessità superiore
- Sistemi assimilabili ai precedenti
- Sistemi di trasporto rientranti nel tipo «A» o nel tipo «B» che adottino tecnologie innovative e che non utilizzano architetture di sistema e tecnologie già sperimentate sul territorio nazionale 

Articolo 3 (Definizioni)

1. Si definiscono “sottosistemi di natura fisica”, per i vari tipi di sistemi di trasporto ad impianti fissi, quelli definiti nella seguente tabella: 

Sottosistemi di natura fisica 1
Sottosistemi di natura fisica 2

2. Per le metropolitane, tramvie, filovie, busvie a punti di ricarica fissi ed i sistemi ad essi assimilabili, anche innovativi, si definiscono “modifiche rilevanti ai fini della sicurezza” quelle modifiche ai sottosistemi costituenti sistemi di trasporto già in esercizio che risultino tali all’esito dell’applicazione del procedimento di gestione dei rischi descritto dall’ Appendice al Regolamento (UE) 402/2013, per quanto applicabile. 
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