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Regolamento (UE) 2020/1040

Regolamento (UE) 2020/1040

Regolamento (UE) 2020/1040 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) 2016/1628 per quanto riguarda le disposizioni transitorie al fine di far fronte agli effetti della crisi della COVID-19

GU L 231/1 del 17.7.2020

Entrata in vigore: 17.07.2020

Applicazione dal 1° luglio 2020

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Articolo 1

L’articolo 58 del regolamento (UE) 2016/1628 è così modificato:

1) il paragrafo 5 è così modificato:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Per i motori delle sottocategorie della categoria NRE per i quali la data di cui all’allegato III per l’immissione sul mercato dei motori della fase V è il 1° gennaio 2020, gli Stati membri autorizzano la proroga del periodo di transizione e del periodo di 18 mesi di cui al primo comma di un ulteriore periodo di 12 mesi per gli OEM con una produzione totale annua inferiore a 100 unità di macchine mobili non stradali dotate di motori a combustione interna. Ai fini del calcolo di tale produzione totale annua, tutti gli OEM sotto il controllo della stessa persona fisica o giuridica sono considerati come un singolo OEM.»;
b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Per i motori delle sottocategorie della categoria NRE per i quali la data di cui all’allegato III per l’immissione sul mercato dei motori della fase V è il 1° gennaio 2020, utilizzati in gru mobili, il periodo di transizione e il periodo di 18 mesi di cui al primo comma sono prorogati di 12 mesi.»;
c) è aggiunto il comma seguente:
«Per i motori di tutte le sottocategorie per i quali la data di cui all’allegato III per l’immissione sul mercato dei motori della fase V è il 1° gennaio 2019, a eccezione dei motori di cui al quarto comma, il periodo di transizione e il periodo di 18 mesi di cui al primo comma sono prorogati di 12 mesi.»;
2) al paragrafo 7 è aggiunta la seguente lettera:
«d) 36 mesi a decorrere dalla data applicabile all’immissione sul mercato di motori di cui all’allegato III, nel caso di cui al paragrafo 5, quinto comma.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2020.

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