Regolamento di esecuzione (UE) 2015/504
della Commissione dell'11 marzo 2015 che applica il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle prescrizioni amministrative per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali.
Articolo 1 Oggetto
Il presente regolamento reca le misure di attuazione di cui all'articolo 68 del regolamento (UE) n. 167/2013 al fine di stabilire condizioni uniformi di attuazione delle prescrizioni amministrative per l'omologazione dei veicoli agricoli e forestali nuovi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti progettati e costruiti per tali veicoli e per l'immissione sul mercato e l'entrata in circolazione di parti o equipaggiamenti che possono comportare gravi rischi per il corretto funzionamento di sistemi essenziali per la sicurezza del veicolo o per la sua compatibilità ambientale.
Articolo 2 Modello di scheda tecnica e di documentazione informativa
I costruttori che chiedono l'omologazione UE presentano la scheda tecnica e la documentazione informativa di cui all'articolo 22, paragrafo 1, e all'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 167/2013, sulla base del modello di cui all'allegato I del presente regolamento.
Articolo 3 Modello di certificato del costruttore relativo all'accesso alle informazioni OBD nonché di riparazione e manutenzione del veicolo
I costruttori interessati dall'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 167/2013 che chiedono l'omologazione UE forniscono all'autorità di omologazione un certificato relativo all'accesso alle informazioni OBD nonché di riparazione e manutenzione del veicolo a norma dell'articolo 53, paragrafo 8, di tale regolamento, sulla base del modello riportato nell'allegato II del presente regolamento.
Articolo 4 Modelli di certificato di conformità
I costruttori rilasciano il certificato di conformità di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 167/2013 secondo i modelli di cui all'allegato III del presente regolamento.
Articolo 5 Modelli di targhetta regolamentare e di marchio di omologazione UE
I costruttori appongono la targhetta regolamentare e il marchio di omologazione UE di cui all'articolo 34, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 167/2013 secondo i modelli di cui all'allegato IV del presente regolamento.
Articolo 6 Modelli di certificato di omologazione UE
Le autorità di omologazione rilasciano i certificati di omologazione UE di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 167/2013 secondo i modelli di cui all'allegato V del presente regolamento.
_________
GUUE L 85/1 del 28.3.2015
Entrata in vigore: 17.04.2015
_________
Rettificato:
[box-note]Regolamento di esecuzione (UE) 2018/128
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/986[/box-note]
Correlati: