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Lettera Circolare del 8 Marzo 2010

Procedure ISPESL riparazione temporanea

Lettera Circolare del 8 Marzo 2010 / Riparazione temporanea attrezzature a pressione e specifiche tecniche esercizio - Update Ottobre 2022

ID 5243 | 11.10.2022 / Documento completo allegato

Lettera Circolare del 8 Marzo 2010
(ISPESL DCC/DTS prot. A00-07/000321/10 del 8.03.2010)

Procedure ISPESL (INAIL) per la riparazione temporanea di attrezzature a pressione già in esercizio alla data del 12/2/2005 e comunque commercializzate fino al 29/05/2002 e/o certificate in conformità alla Direttiva 97/23 CE PED."

In allegato Elenco delle norme tecniche (appendice Z) che legano i requisiti delle stesse ai punti specifici del DM 329/2004 e quindi potrebbero conferirne presunzione di conformità nel caso di approvazione formale del MiSE.

Premessa
Nelle more dell'emanazione delle specifiche tecniche di cui all'art. 3 del D.M. 329/04, la presente Lettera Circolare il cui testo è stato elaborato dal Consiglio Tecnico "Attrezzature e Insiemi PED" è approvato nella riunione del 4 marzo 2010 - descrive la procedura per la riparazione temporanea delle attrezzature in oggetto. La procedura si applica alle attrezzature solo se denunciate all''ISPESL in conformità agli artt. 6 o 16 del Decreto Ministeriale n.329/04 o se esse sono state omologate secondo le norme nazionali previgenti al decreto di cui sopra.

Campo di applicazione
La riparazione temporanea si applica agli impianti a ciclo continuo e/o a quelli che rivestono caratteristiche di pubblica utilità o servizio essenziale come, ad esempio, le seguenti tipologie:

- impianti antincendio;
- impianti di inertizzazione e attemperamento con ricircolazione di acqua libera,
- impianti con caratteristica di pubblica utilità al servizio della rete di distribuzione di gas o delle cabine elettriche,
- centrali termoelettriche;
- impianti di supporto a servizi essenziali di ospedali, case di riposo e assimilabili;
- sistemi di cogenerazione e teleriscaldamento.

Riparazioni temporanee
Per gli impianti sopra indicati, in presenza di difetti che possono pregiudicare l'esercizio di un'attrezzatura, a giudizio e sotto la responsabilità dell'utilizzatore possono essere effettuati interventi di riparazione temporanea (anche con attrezzatura in esercizio), finalizzati a mantenere la stabilità strutturale dell'attrezzatura e garantire il contenimento delle eventuali perdite per il tempo di ulteriore esercizio fino alla fermata successiva dell'unità/impianto o al limite temporale stabilito nell'analisi dei rischi, se inferiore.
La riparazione temporanea deve eseguirsi alle seguenti condizioni:

1. deve avere un limite temporale definito;
2. non deve interessare una riparazione temporanea già in essere e non deve essere eseguita in sostituzione di un altro intervento già effettuato;
3. deve essere giustificato il carattere di eccezionalità, necessità e indifferibilità.
La riparazione temporanea, da eseguirsi secondo una procedura preventivamente esaminata dall'ISPESL, si applica con le modalità descritte al punto a) per le tubazioni, e con le modalità descritte al punto b) per le rimanenti attrezzature.

La riparazione temporanea che prevede l'applicazione di metodi e tecniche emesse dal Licenziatario del metodo o dal Detentore della licenza/brevetto per l'esecuzione/applicazione dello specifico metodo, si applica a tutte le attrezzature a pressione in esercizio con le modalità di cui al successivo punto c).

Per l'esecuzione di riparazioni temporanee di cui ai punti a) e b) è facoltà dell'ISPESL indicare quali tra le norme tecniche internazionalmente riconosciute dovranno essere applicate da parte dell'Utilizzatore per richiedere l'esame e la valutazione secondo quanto indicato nella presente Lettera Circolare.

Le norme applicabili sono al momento quelle indicate nell'Appendice I.
Le procedure di riparazione temporanea di cui al punto c) sono da qualificarsi a cura del CTAIP dell'ISPESL.

Con successive Lettere Circolari ISPESL verranno rese disponibili ulteriori norme e, relativamente alle riparazioni descritte nel punto c), le metodologie o tecniche, conformemente alla procedura descritta nella stessa Appendice.

Qualora il Tecnico dell'ISPESL, durante le attività di verifica o controllo, riscontrasse il mancato rispetto delle procedure e/o delle scadenze previste per l'esecuzione delle riparazioni definitive, ne darà immediata comunicazione all'organo di vigilanza territoriale (ASL/ARPA) per le attività di competenza.
...
APPENDICE 1

1. Normative tecniche applicabili alle riparazioni temporanee di cui ai punti a) e b).

Le seguenti norme tecniche sono utilizzabili per la riparazione temporanea di attrezzature a pressione:

1. ASME PCC-2-2008, parte 1, scelta del metodo;
2. ASME PCC-2-2008, parte 2, articolo 2.1;
3. ASME PCC-2-2008, parte 2, articolo 2.4;
4. ASME PCC-2-2008, parte 2, articolo 2.6;
5. ASME PCC-2-2008, parte 2, articolo 2.10;
6. ASME PCC-2-2008, parte 2, articolo 2.12.

A seguito di valutazione e successiva redazione di apposita procedura tecnico-applicativa, il Consiglio Tecnico CTAIP dell'ISPESL renderà disponibili all'uso ulteriori norme tecniche che risulteranno d'interesse generale o specifico. Sarà cura dei Dipartimenti Territoriali o degli Utilizzatori interessati proporre al CTAIP l'applicazione di una normativa internazionalmente riconosciuta e non ancora riportata nella presente Appendice.
La disponibilità all'uso verrà sancita mediante apposite Lettere Circolari a cura del DCC/DTS.

Dettaglio sulle specifiche tecniche art. 3 DM 329/2005 emanate

Update 2022

Serie UNI/TS 11325
Attrezzature a pressione
Messa in servizio ed  utilizzazione delle attrezzature e degli insiemi a pressione

Stato di
avanzamento

art. 3
DM 329

UNI/TS - Parte 1:
Valutazione dello stato di conservazione ed efficienza delle tubazioni in esercizio ai fini della riqualificazione periodica d’integrità

2009

SI

UNI/TS - Parte 2:
Procedura di valutazione dell’idoneità all’ulteriore esercizio delle attrezzature e degli insiemi a pressione soggette a scorrimento viscoso

2013

SI

UNI/TS - Parte 3:
Sorveglianza dei generatori di vapore e/o acqua surriscaldata

2018

NO

UNI/TS - Parte 4:
Metodi operativi per la valutazione di integrità di attrezzature a pressione operanti in regime di scorrimento viscoso applicabili nell’ambito della procedura di valutazione di cui alla UNI/TS 11325 - 2

2013

SI

UNI/TS - Parte 5:
Interventi temporanei sulle attrezzature a pressione

2012

NO

UNI/TS - Parte 6:
Messa in servizio delle attrezzature e degli insiemi a pressione

2014

SI(*)

segue in allegato

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La colonna «art. 3 DM 329» indica se la norma contiene o meno un'appendice Z che lega i requisiti della stessa a punti specifici del DM 329 e quindi potrebbe conferirne presunzione di conformità nel caso di approvazione formale del MiSE.

(*) Vedi esempio:

Es:

UNI/TS 11325:2014 Parte 6
Attrezzature a pressione - Messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature e degli insiemi a pressione - Parte 6: Messa in servizio delle attrezzature e degli insiemi a pressione

La specifica tecnica definisce le procedure generali per la verifica di messa in servizio di attrezzature a pressione e insiemi soggetti a tale verifica ai sensi della legislazione vigente.

APPENDICE Z (informativa)

PUNTI DELLA PRESENTE SPECIFICA TECNICA RIGUARDANTI l REQUISITI DEL ED.M. n. 329/2004

La presente specifica tecnica è stata elaborata nell'ambito di un incarico conferito all'UNI dal Ministero delle attività produttive ed è di supporto ai requisiti del Decreto del Ministero delle attività produttive 1 dicembre 2004, n. 329 "Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93".

AVVERTENZA: Altri Decreti e altri documenti legislativi possono essere applicabili ai prodotti che rientrano nello scopo e campo di applicazione della presente specifica tecnica.

Qualora la presente specifica tecnica sia approvata dalle autorità competenti, la conformità ai punti indicati nel prospetto Z.1 conferisce, entro i limiti del suo scopo e campo di applicazione, una presunzione di conformità ai requisiti specifici del D.M. n. 329/2004.

Prospetto z.1 Confronto tra il D.M. n. 329/2004 e la presente specifica tecnica

Punti della presente 
specifica tecnica
Contenuto Articoli del D.M. n.329/2004
4 Verifica obbligatoria di primo impianto ovvero della messa in servizio 4


...

specifiche attrezzature insiemi APPENDICE Z

...
Segue in allegato

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