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Comunicazione CE 02.06.2020 | Etichettatura energetica

Comunicazione CE 02 06 2020 Etichettatura energetica

Comunicazione CE 02.06.2020 | Etichettatura energetica

Comunicazione della Commissione sul tema «Applicazione dei requisiti di etichettatura energetica per display elettronici, lavatrici per uso domestico, lavasciuga biancheria per uso domestico, apparecchi di refrigerazione e lavastoviglie per uso domestico, e applicazione delle specifiche per la progettazione ecocompatibile relative alla fornitura d’informazioni per gli alimentatori esterni» 

(2020/C 182/02)

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I regolamenti delegati 2019/2013 (UE)2019/2014 (UE)2019/2016 (UE)2019/2017 della Commissione («regolamenti sull’etichettatura energetica»), adottati nel 2019, impongono nuovi obblighi di etichettatura per display elettronici, lavatrici per uso domestico, lavasciuga biancheria per uso domestico, apparecchi di refrigerazione e lavastoviglie per uso domestico. I regolamenti si applicheranno a decorrere dal 1° marzo 2021, ma dal 1° novembre 2020 i fornitori devono apporre un’etichetta riscalata ai prodotti che immettono sul mercato e sono inoltre tenuti a inserire i parametri della nuova scheda informativa del prodotto nella banca dati dei prodotti.

Il regolamento (UE) 2019/1782 della Commissione relativo alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli alimentatori esterni si applica a decorrere dal 1° aprile 2020 e fissa nuovi obblighi sulle informazioni da fornire agli utilizzatori finali, alle autorità di sorveglianza del mercato e ad altri interlocutori. Tra gli obblighi figura la ridefinizione delle targhette dati apposte alle apparecchiature immesse sul mercato.

Alcuni Stati membri hanno informato la Commissione di essere consapevoli delle difficoltà che il settore dovrà affrontare per rispettare i nuovi obblighi e di seguire la situazione con la massima attenzione. Anche varie associazioni di categoria hanno contattato la Commissione per segnalare le difficoltà incontrate.

La conformità alla normativa di armonizzazione dell’Unione, in questo caso i regolamenti sulla progettazione ecocompatibile e l’etichettatura energetica, è monitorata e applicata mediante la vigilanza del mercato a cura delle autorità preposte allo scopo dagli Stati membri, secondo il disposto dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al quadro per l’etichettatura energetica, e agli articoli 11 e da 14 a 20 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti.

A fronte delle difficoltà che probabilmente si incontreranno nel conformarsi agli obblighi sia di etichettatura energetica sia di progettazione ecocompatibile in ordine alla fornitura d’informazioni sugli alimentatori esterni, la Commissione formula diverse considerazioni da tenere presenti in sede di applicazione.

In primo luogo va rilevato che l’obbligo delle autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri di monitorare la conformità è una costante non legata a date specifiche dopo l’inizio dell’applicazione, rispettivamente il 1° aprile 2020 (progettazione ecocompatibile) e il 1° novembre 2020 (etichettatura energetica).

In secondo luogo la Commissione rammenta il requisito di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1020, secondo il quale le autorità di vigilanza del mercato esercitano i loro poteri in modo efficiente ed efficace e conformemente al principio di proporzionalità.

In terzo luogo tutte le etichette attualmente esposte nei negozi dovranno comunque essere sostituite dalle etichette riscalate tra il 1° e il 15 marzo 2021 conformemente all’articolo 11, paragrafo 13, del regolamento (UE) 2017/1369.

La Commissione rammenta che né la Commissione né i singoli Stati membri hanno il potere di disattendere termini vincolanti o altri obblighi stabiliti nella normativa dell’Unione, a meno che detti termini od obblighi non siano modificati con le procedure del caso.

Tuttavia, nell’applicare il diritto dell’Unione, gli Stati membri sono tenuti a prendere in debita considerazione il principio di proporzionalità. In tale contesto gli Stati membri, quando applicano il diritto dell’UE e fanno rispettare gli obblighi previsti dai regolamenti pertinenti, sono invitati a tener conto di tutte le condizioni seguenti:

- le circostanze eccezionali e impreviste dovute alla crisi della Covid-19, che impediscono ai fabbricanti, prove alla mano, di adempiere gli obblighi previsti dai regolamenti sull’etichettatura energetica;
- la durata relativamente limitata del problema, dato il tempo relativamente breve durante il quale i fabbricanti potrebbero continuare a immettere sul mercato prodotti recanti solo l’etichetta attuale;
- l’esigenza per i fabbricanti di poter continuare a immettere sul mercato i loro prodotti, in particolare quelli accumulati nei depositi.

Se dal 1° novembre 2020, in linea con le suddette condizioni, le autorità nazionali di vigilanza del mercato non applicano l’obbligo di presentare un’etichetta riscalata con il prodotto quando lo immettono sul mercato e di inserire nella banca dati dei prodotti i parametri della scheda informativa del prodotto, la Commissione si asterrà dall’avviare procedure d’infrazione purché la mancata esecuzione non vada al di là di quanto necessario, sia limitata nel tempo, ossia dal 1° novembre 2020 al 1° marzo 2021 e i fornitori trasmettano le etichette mancanti ai distributori prima del 1° marzo 2021.

Alle specifiche per la progettazione ecocompatibile relative alla fornitura d’informazioni per gli alimentatori esterni di cui al regolamento (UE) 2019/1782 si dovrebbe applicare un approccio analogo fino al 1° ottobre 2020.

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