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Maniglioni antipanico: normativa

Maniglioni antipanico   Marcatura CE 

Maniglioni antipanico: normativa e marcatura CE - Note / Rev. Giugno 2024

ID 6372 | Update news 10.06.2024 / Documenti allegati

Le porte antincendio, salvo casi particolari, devono "aprirsi a semplice spinta dall'interno nel verso dell'esodo", i dispositivi di apertura del tipo maniglioni o piastre ai apertura pur non essendo obbligatori (salvo casi specifici Decreto 3 agosto 2015 / altro) sono altamente consigliati per soddisfare il requisito.

Il 18 febbraio 2013 è stato il termine ultimo del transitorio per la sostituzione, nei casi previsti (1) dei maniglioni antipanico o maniglie o piastre a spinta non marcati CE delle porte installate lungo le vie di esodo nelle attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco in accordo con il D.M. 3 novembre 2004 e Decreto 6 dicembre 2011.

Dal 18 febbraio 2013 tutti dispositivi per l'apertura delle porte devono essere obbligatoriamente marcati CE ed se già istallati devono essere sostituiti con quelli marcati CE.

D.M. 3 novembre 2004

Art. 5. Termini attuativi e disposizioni transitorie

I dispositivi non muniti di marcatura CE, già installati nelle attività di cui all'art. 3 del presente decreto, sono sostituiti a cura del titolare in caso di rottura del dispositivo o sostituzione della porta o modifiche dell'attività che comportino un'alterazione peggiorativa delle vie di esodo o entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
La manutenzione dei dispositivi di cui al comma precedente dovrà comunque garantire il mantenimento della loro funzionalità originaria e dovrà essere effettuato quanto prescritto al punto c.3) dell'art. 4.

Fig  1   Maniglioni antipanico   Normativa e Marcatura CE

Fig. 1 - Casi di obbligo sostituzione maniglioni antipanico non marcati CE (fino al 18 febbraio 2013)

Il D.M. 3 novembre 2004 stabilisce i criteri da seguire per la scelta dei dispositivi di apertura manuale, di seguito denominati «dispositivi», delle porte installate lungo le vie di esodo nelle attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, quando ne sia prevista l'installazione.

I dispositivi di cui sopra, devono essere conformi alle norme UNI EN 1125 (maniglioni antipanico) o UNI EN 179 (maniglie o piastre a spinta) o ad altre a queste equivalenti, secondo quanto disposto nel D.M. 3 novembre 2004.

I dispositivi devono essere muniti di marcatura CE, in quanto le 2 norme sono in regime di armonizzazione dal 2010 per Regolamento (UE) 305/2011 CPR.

UNI EN 179:2008
Accessori per serramenti - Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta per l'utilizzo sulle vie di fuga - Requisiti e metodi di prova

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 179 (edizione gennaio 2008). La norma specifica i requisiti di costruzione, prestazione e verifica dei dispositivi di emergenza azionati meccanicamente mediante una maniglia a leva o una piastra di spinta allo scopo di raggiungere un'uscita di sicurezza in una situazione di emergenza sulle vie di fuga.

UNI EN 1125:2008
Accessori per serramenti - Dispositivi per le uscite antipanico azionati mediante una barra orizzontale per l'utilizzo sulle vie di esodo - Requisiti e metodi di prova
 
La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 1125 (edizione gennaio 2008). La norma specifica i requisiti di costruzione, prestazione e verifica dei dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati meccanicamente mediante una barra orizzontale a spinta o una barra orizzontale a contatto specificatamente progettati per l'utilizzo in una situazione di panico sulle vie di fuga.

Criteri di installazione

In particolare, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, l'installazione dei dispositivi è prevista nei seguenti casi:

a) locali non aperti al pubblico:
- con capienza minore di 9 persone, nessun dispositivo di apertura;
- con capienza fra 9 e 25 persone, maniglia o piastra a spinta;
- con capienza superiore a 25 persone, maniglione antipanico;

b) locali aperti al pubblico:
- con capienza fino a 9 persone, maniglia o piastra a spinta;
- con capienza superiore a 10 persone, maniglione antipanico;

c) locali pericolosi per esplosione:
- con numero di addetti inferiore a 5 unità, maniglia o piastra a spinta;
- con numero di addetti da 5 unità, maniglione antipanico.

Marcatura CE maniglioni antipanico

D.Lgs. 81/2008
...
ALLEGATO IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO
...
1.5.6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. L'apertura delle porte delle uscite di emergenza nel verso dell'esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di altri accorgimenti adeguati specificamente autorizzati dal Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.

Decreto 3 settembre 2021
...

4.2 Esodo

1. La finalità del sistema d’esodo è di assicurare che in caso di incendio gli occupanti del luogo di lavoro possano raggiungere un luogo sicuro, autonomamente o con assistenza.

Nota
Ad esempio, si considera luogo sicuro la pubblica via. Relativamente ad un compartimento, si considera luogo sicuro temporaneo qualsiasi altro compartimento o spazio scoperto che può essere attraversato dagli occupanti per raggiungere il luogo sicuro tramite il sistema d’esodo, senza rientrare nel compartimento in esame.

4.2.1 Caratteristiche del sistema d’esodo

1. Tutte le superfici di calpestio delle vie d’esodo non devono essere sdrucciolevoli, né presentare avvallamenti o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito degli occupanti.
2. In generale, il fumo ed il calore dell’incendio smaltiti o evacuati dall’attività non devono interferire con le vie d’esodo.

Nota
Ad esempio, sono da evitare aperture di smaltimento o di evacuazione di fumo e calore sottostanti o adiacenti alle vie di esodo esterne.

3. Le porte installate lungo le vie d’esodo devono essere facilmente identificabili ed apribili da parte di tutti gli occupanti.
4. Se l’attività è aperta al pubblico, le porte ad apertura manuale lungo le vie d’esodo impiegate da > 25 occupanti, nella condizione d’esodo più gravosa, devono aprirsi nel senso dell’esodo ed essere dotate di dispositivo di apertura UNI EN 1125 o equivalente.
5. Il sistema d’esodo (es. vie d’esodo, luoghi sicuri, spazi calmi, …) deve essere facilmente riconosciuto ed impiegato dagli occupanti grazie ad apposita segnaletica di sicurezza.
6. Lungo le vie d’esodo deve essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza, qualora l’illuminazione naturale possa risultare anche occasionalmente insufficiente a consentire l’esodo degli occupanti.

Nota
Per la progettazione dell’impianto di illuminazione di sicurezza può essere impiegata la norma UNI EN 1838.
 

Decreto 3 agosto 2015
.
..

S.4.5.7 Porte lungo le vie d’esodo

1. Le porte installate lungo le vie d’esodo devono essere facilmente identificabili ed apribili da parte di tutti gli occupanti.

2. L’apertura delle porte non deve ostacolare il deflusso degli occupanti lungo le vie d’esodo.

Nota
Ad esempio, le porte che si aprono su pianerottoli o corridoi non devono ridurre la larghezza calcolata del percorso d’esodo, né creare pericolo per gli occupanti durante l’esodo.

3. Le porte devono aprirsi su aree piane orizzontali, di profondità almeno pari alla larghezza complessiva del varco.

4. Qualora, per necessità connesse a particolari esigenze d’esercizio dell’attività o di sicurezza antintrusione, sia necessario cautelarsi da un uso improprio delle porte, è consentita l’adozione di idonei e sicuri sistemi di controllo ed apertura delle porte. In tali casi, la gestione della sicurezza antincendio dell’attività (capitolo S.5) deve prevedere le modalità di affidabile, immediata e semplice apertura di tali porte in caso di emergenza.

S.4.5.7.1 Porte ad apertura manuale

1. Al fine di consentire l’affidabile, immediata e semplice apertura delle porte ad apertura manuale in condizioni di elevata densità di affollamento, ciascuna porta deve possedere i requisiti della tabella S.4-6 in funzione delle caratteristiche dell’ambito servito e del numero di occupanti dell’ambito che impiegano tale porta nella condizione d’esodo più gravosa.

Nota
Si riportano esempi di calcolo nella tabella S.4-7.

2. In alternativa a porte munite dei dispositivi di apertura della tabella S.4-6, sono comunque ammesse porte apribili nel verso dell’esodo, a condizione che le stesse siano progettate e realizzate a regola d’arte e che l’apertura durante l’esercizio possa avvenire a semplice spinta sull’intera superficie della porta.

S.4.5.7.2 Porte ad azionamento automatico

1. Lungo le vie d’esodo è consentito installare porte ad azionamento automatico dello specifico tipo previsto dalla norma UNI EN 16005. Tali porte non devono costituire intralcio all’esodo degli occupanti, in particolare in caso di emergenza, in assenza di alimentazione elettrica, in caso di guasto.

Nota
Le porte ad azionamento automatico devono rispettare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza previsti all’allegato I della direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006.

2. Le porte ad azionamento automatico devono essere inserite nella progettazione della GSA dell’attività (capitolo S.5).

 

Ambito servito

Caratteristiche della porta

Occupanti serviti [1]

Verso di apertura

Dispositivo di apertura

Ambiti dell’attività non aperti al pubblico

n > 50 occupanti

 

Nel senso dell’esodo [2]

 

UNI EN 1125 [3]

Ambiti dell’attività aperti al pubblico

n > 25 occupanti

 

Aree a rischio specifico

n > 10 occupanti

n > 5 occupanti

UNI EN 179 [3] [4]

Altri casi

Secondo risultanze della valutazione del rischio [5]

[1] Numero degli occupanti che impiegano la singola porta nella condizione d’esodo più gravosa, considerando anche la verifica di ridondanza di cui al paragrafo S.4.8.6.

[2] Qualora l’esodo possa avvenire nelle due direzioni devono essere previste specifiche misure (es. porte distinte per ciascuna direzione, porte apribili nelle due direzioni, porte ad azionamento automatico, segnaletica variabile, …). Sono escluse dal verso di apertura le porte ad azionamento automatico del tipo a scorrimento.

[3] Oppure dispositivo per specifiche necessità, da selezionare secondo risultanze della valutazione del rischio (es. EN 13633, EN 13637, …).

[4] I dispositivi UNI EN 179 sono progettati per l’impiego da parte di personale specificamente formato.

[5] Ove possibile, è preferibile che il verso di apertura sia comunque nel senso dell’esodo, anche qualora si mantenga il dispositivo di apertura ordinario.

DM 10 Marzo 1998 (abrogato da Decreto 3 settembre 2021)
...

Sistemi di aperture delle porte

3.10 - SISTEMI DI APERTURA DELLE PORTE(1) 
Il datore di lavoro o persona addetta, deve assicurarsi, all'inizio della giornata lavorativa, che le porte in corrispondenza delle uscite di piano e quelle da utilizzare lungo le vie di esodo non siano chiuse a chiave o, nel caso siano previsti accorgimenti antintrusione,(2) possano essere aperte facilmente ed immediatamente dall'interno senza l'uso di chiavi. Tutte le porte delle uscite che devono essere tenute chiuse durante l'orario di lavoro, e per le quali è obbligatoria l'apertura nel verso dell'esodo, devono aprirsi a semplice spinta dall'interno. Nel caso siano adottati accorgimenti antintrusione, si possono prevedere idonei e sicuri sistemi di apertura delle porte alternativi a quelli previsti nel presente punto. In tale circostanza tutti i lavoratori devono essere a conoscenza del particolare sistema di apertura ed essere capaci di utilizzarlo in caso di emergenza.(3) 

(1) Negli edifici a destinazione mista in cui siano presenti ai vari piani oltre ad appartamenti di civile abitazione, anche locali adibiti ad uffici, studi professionali ed altre attività lavorative compatibili con la destinazione d’uso dell’edificio, le vie di uscita comuni devono essere conformi alle norme di sicurezza dei luoghi di lavoro. Ciò premesso ne consegue che il sistema di apertura dei portoni condominiali, di ingresso all’edificio, deve conformarsi ai criteri stabiliti al punto 3.10 dell’allegato III al DM 10/3/1998 (Nota prot. n. P1560/4122 sott. 54 del 07/12/1998). 
(2) In merito all’installazione di un sistema di controllo delle uscite di emergenza nelle attività commerciali con problemi di anti-intrusione che preveda l’adozione di dispositivi elettromagnetici comandati a distanza, da una unità logica di controllo, con apertura delle porte “ritardata” di alcuni secondi, si ritiene che il sistema sia in linea con i requisiti essenziali di sicurezza atti a garantire l’esodo delle persone, con le seguenti precisazioni:
a) la vetrofania indicante l’apertura controllata e ritardata delle uscite, deve essere di tipo visibile anche in condizioni di mancanza di energia elettrica di rete; 
b) l’unità logica di controllo deve essere permanentemente presidiata, durante il giorno di apertura al pubblico dei locali, da personale appositamente addestrato; 
c) il funzionamento del sistema di controllo delle uscite di emergenza e le relative procedure, devono formare oggetto del piano di emergenza di cui all’art. 5 del DM 10/3/1998, nonché di specifica informazione e formazione dei lavoratori; d) il sistema ed i suoi componenti devono essere oggetto di manutenzione e controlli periodici di conformità delle norme di buona tecnica emanate da organismi di normalizzazione nazionali od europei, o in assenza, secondo le istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall’installatore (Nota prot. P1185/4147 sott. 4 del 25/10/1999).
(3) Le problematiche relative ai sistemi di apertura delle porte sono comuni a diverse attività (case di riposo, reparti psichiatrici, istituti bancari, etc.) e si ritiene debbano essere affrontate caso per caso individuando idonei e sicuri sistemi di apertura alternativi a quelli a spinta, come peraltro indicato all’ultimo capoverso del punto 3.10 del DM 10/3/1998. L’autorità competente a rilasciare l’autorizzazione prevista è il locale Comando Provinciale VVF. La procedura deve prevedere la presentazione di un’istanza da parte dell’interessato, completa della necessaria documentazione, sulla quale il Comando VV.F. esprimerà il proprio parere ricorrendo, ove ritenuto opportuno, anche ad una verifica in loco. Si precisa infine che tale servizio non rientra tra quelli da rendere a pagamento (Nota prot. n. P113/4101 sott. 106/53 del 6/3/2001)

Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 10.06.2024 Aggiornato intero documento
Decreto 3 settembre 2021
DM 3 novembre 2004 - V 2.5 - VVF Ing. Malizia
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0.0 19.06.2018 --- Certifico Srl

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