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Decreto 21 marzo 2018

Decreto 21 marzo 2018

Decreto 21 marzo 2018 Indicazioni programmatiche normativa antincendio edifici e locali adibiti a scuole

Update 02.04.2018

Ministero dell'Interno

Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido

Indicazioni programmatiche prioritarie per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola

Con il DM 21 Marzo 2018 sono stabilite le "Indicazioni programmatiche prioritarie" per l'adeguamento di prevenzione incendi degli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola e ai locali adibiti ad asili nido, livelli di priorità indicati con le lettere a/b/c e posti in relazione ai punti delle rispettive regole tecniche.

Tabelle di raccordo RT - Livelli livelli di priorità programmatica - Preview

Dettaglio punti RT Scuole e asili nido livelli di priorità D.M. 21/2018 - Preview

Adeguamento PI scuole asili tabelle livelli priorit  programmatica

Le scuole e gli asili sono compresi nell'attività 67 del D.P.R: 151/2011 (Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; Asili nido con oltre 30 persone presenti) con le categorie A/B/C:

 N.B. : Gli asili nido on oltre 30 persone presenti sono stati ricompresi nell'attività 67 del D.P.R. 151/2011 (già 85 del DM 16.02.1982) come "nuova attività", e come tale soggetta a proroga adeguamento):

PI scuole asili Adeguamento Programmatico prioritario 00


Nelle tabelle allegate all'articolo, i punti dei requisiti dei 2 decreti in relazione ai livelli prioritari di adeguamento previsti dal DM 21 marzo 2018:

tabella 1

Segue....

...

Decreto 21 marzo 2018

Preso atto che alla data del 31 dicembre 2017 è scaduto il termine di adeguamento alla normativa antincendio, più volte prorogato, degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado;

Preso atto che alla stessa data del 31 dicembre 2017 è, altresì, scaduto il termine di adeguamento degli edifici e locali adibiti ad asili nido, relativamente alle prescrizioni indicate all’art. 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014;

Considerata la necessità di definire, in materia, indicazioni programmatiche prioritarie ai fini dell’adeguamento delle predette strutture alla normativa di sicurezza antincendio;

Decreta:

Art. 1. Finalità

1. Ai fini indicati nelle premesse, per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché degli edifici e dei locali adibiti ad asili nido, sono definite le indicazioni programmatiche prioritarie previste dal presente decreto.

Art. 2. Indicazioni programmatiche prioritarie per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola    Scuole  

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di prevenzione incendi ed in particolare dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e ferma restando l’integrale osservanza del decreto del Ministro dell’interno 26 agosto 1992, le attività di adeguamento degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, potranno essere realizzate secondo le seguenti indicazioni, attuative del citato decreto ministeriale, che fissano livelli di priorità programmatica:

2. Le attività di adeguamento di cui al presente decreto potranno essere effettuate, in alternativa, con l’osservanza delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 così come integrato dal decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2017. In tal caso le attività di adeguamento potranno essere articolate secondo modalità attuative che tengano conto delle indicazioni di cui al comma 1.

Art. 3. Indicazioni programmatiche prioritarie per gli edifici ed i locali adibiti ad asili nido   Asili Nido  

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di prevenzione incendi ed in particolare dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e ferma restando l’integrale osservanza delle misure di sicurezza antincendio di cui all’art. 6, lettera a), del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014, le attività di adeguamento degli edifici e dei locali adibiti ad asili nido, potranno essere realizzate secondo le seguenti indicazioni, attuative del predetto art. 6, lettera a), che fissano livelli di priorità programmatica:

Art. 4. Sicurezza sui luoghi di lavoro

1. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

 

GU n.74 del 29-03-2018

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