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Convenzione SOLAS

SOLAS Consolidated Edition 2020

Convenzione internazionale per la sicurezza della vita in mare (SOLAS)

ID 5143 | Update 11.06.2020 / In allegato testo consolidato 2020 e Corrigenda 2021

La Convenzione internazionale SOLAS, acronimo di Safety Of Life At Sea è un accordo internazionale elaborato dall'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO), volta a tutelare la sicurezza della navigazione mercantile, con esplicito riferimento alla salvaguardia della vita umana in mare.

Adozione: 1 novembre 1974

Entrata in vigore: 25 maggio 1980 con la Legge 23 maggio 1980 n. 313

La convenzione SOLAS nelle sue forme successive è generalmente considerata il più importante di tutti i trattati internazionali relativi alla sicurezza delle navi mercantili. La prima versione fu adottata nel 1914, in risposta al disastro del Titanic, la seconda nel 1929, la terza nel 1948 e la quarta nel 1960. La versione del 1974 include la tacita procedura di accettazione - che prevede che un emendamento entri in vigore il una data specifica a meno che, prima di tale data, le obiezioni all'emendamento siano ricevute da un numero concordato di Parti.

Di conseguenza, la Convenzione del 1974 è stata aggiornata e modificata in numerose occasioni. La Convenzione in vigore oggi è a volte indicata come SOLAS, 1974, come modificata.

L'obiettivo principale della convenzione SOLAS è specificare le norme minime per la costruzione, l'equipaggiamento e il funzionamento delle navi, compatibili con la loro sicurezza. Gli Stati di bandiera hanno la responsabilità di garantire che le navi sotto la loro bandiera rispettino i propri requisiti e un numero di certificati è prescritto nella Convenzione come prova che ciò è stato fatto. Le disposizioni di controllo consentono inoltre ai Governi Contraenti di ispezionare navi di altri Stati Contraenti se vi sono fondati motivi per ritenere che la nave e le sue attrezzature non siano sostanzialmente conformi ai requisiti della Convenzione - questa procedura è nota come controllo dello Stato di approdo. L'attuale convenzione SOLAS comprende articoli che stabiliscono obblighi generali, procedure di modifica e così via, seguiti da un allegato suddiviso in 12 capitoli.
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Capitolo I - Disposizioni generali

Include regolamenti relativi al rilevamento dei vari tipi di navi e al rilascio di documenti che attestano che la nave soddisfa i requisiti della Convenzione. Il Capitolo comprende anche disposizioni per il controllo delle navi nei porti di altri Governi Contraenti.

Capitolo II-1 - Costruzione - Suddivisione e stabilità, macchine e impianti elettrici

La suddivisione delle navi passeggeri in compartimenti stagni deve essere tale che, dopo aver subito un danno allo scafo della nave, la nave rimanga a galla e stabile. Vengono inoltre stabiliti i requisiti di integrità a tenuta stagna e sistemi di pompaggio delle sentine per le navi passeggeri nonché i requisiti di stabilità per le navi da passeggeri e da carico.

Il grado di suddivisione, misurato dalla distanza massima consentita tra due paratie adiacenti, varia in base alla lunghezza della nave e al servizio in cui è impegnata. Il più alto grado di suddivisione si applica alle navi passeggeri.

I requisiti relativi alle macchine e agli impianti elettrici sono progettati per garantire che i servizi essenziali per la sicurezza della nave, dei passeggeri e dell'equipaggio siano mantenuti in varie condizioni di emergenza.

Nel 2010 sono stati adottati gli "standard basati sugli obiettivi" per le petroliere e le navi portarinfuse, che richiedono che le nuove navi siano progettate e costruite per una durata di progetto specifica e siano sicure e rispettose dell'ambiente, in condizioni di danno intatte e specifiche, per tutta la loro durata. Ai sensi del regolamento, le navi dovrebbero avere un'adeguata resistenza, integrità e stabilità per ridurre al minimo il rischio di perdita della nave o inquinamento dell'ambiente marino a causa di cedimenti strutturali, incluso il collasso, con conseguente allagamento o perdita dell'integrità stagna.

Capitolo II-2 - Protezione antincendio, rivelazione incendi e estinzione degli incendi

Include disposizioni dettagliate sulla sicurezza antincendio per tutte le navi e misure specifiche per le navi passeggeri, le navi da carico e le navi cisterna.

Includono i seguenti principi: divisione della nave in zone principali e verticali mediante limiti termici e strutturali; separazione degli spazi di alloggio dal resto della nave da confini termici e strutturali; uso limitato di materiali combustibili; rilevamento di eventuali incendi nella zona di origine; contenimento ed estinzione di qualsiasi incendio nello spazio di origine; protezione dei mezzi di sfuggita o di accesso per scopi antincendio; pronta disponibilità di dispositivi di estinzione incendi; minimizzazione della possibilità di accensione di vapori infiammabili del carico.

Capitolo III - Apparecchi e disposizioni di salvataggio

Il capitolo comprende i requisiti per gli apparecchi e le disposizioni di salvataggio, compresi i requisiti per le scialuppe di salvataggio, le imbarcazioni di salvataggio e i giubbotti di salvataggio in base al tipo di nave. Il codice LSA (International Life-Saving Appliance) fornisce requisiti tecnici specifici per gli LSA ed è obbligatorio ai sensi della Regulation 34, che stabilisce che tutti gli apparecchi e le apparecchiature di salvataggio devono essere conformi ai requisiti applicabili del Codice LSA.

Capitolo IV - Radiocomunicazioni

Il capitolo incorpora il sistema globale di soccorso e sicurezza marittima (GMDSS). Tutte le navi passeggeri e tutte le navi da carico di stazza lorda 300 e superiori in viaggi internazionali sono tenute a trasportare attrezzature progettate per migliorare le possibilità di soccorso a seguito di un incidente, compresa la posizione di emergenza satellitare che indica radiofari (EPIRB) e transponder di ricerca e soccorso (SART) per l'ubicazione della nave o del mezzo di salvataggio.
I regolamenti di cui al capo IV riguardano le imprese da parte dei governi aggiudicatori a fornire servizi di radiocomunicazione nonché i requisiti di spedizione per il trasporto di apparecchiature di radiocomunicazione. Il capitolo è strettamente collegato ai regolamenti radiofonici dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni.

Capitolo V - Sicurezza della navigazione Il

Identifica alcuni servizi di sicurezza della navigazione che dovrebbero essere forniti dai Governi Contraenti e stabilisce disposizioni di carattere operativo applicabili in generale a tutte le navi in ​​tutti i viaggi. Ciò è in contrasto con la Convenzione nel suo complesso, che si applica solo a certe classi di navi impegnate in viaggi internazionali.

Gli argomenti trattati comprendono il mantenimento dei servizi meteorologici per le navi; il servizio di pattuglia sul ghiaccio; instradamento di navi; e il mantenimento di servizi di ricerca e soccorso.
Questo capitolo include anche un obbligo generale per i maestri di procedere all'assistenza di coloro che sono in difficoltà e per i Governi Contraenti per garantire che tutte le navi siano gestite in modo sufficiente ed efficiente dal punto di vista della sicurezza.
Il capitolo rende obbligatorio il trasporto di registratori di dati di viaggio (VDR) e sistemi di identificazione automatica della nave (AIS).

Capitolo VI - Trasporto di carichi

Il capitolo copre tutti i tipi di carico (eccetto liquidi e gas sfusi) "che, a causa dei loro particolari pericoli per le navi o per le persone a bordo, può richiedere precauzioni speciali". I regolamenti includono i requisiti per lo stivaggio e il fissaggio di merci o unità di carico (come i container). Il Capitolo richiede che le navi da carico che trasportano il grano rispettino il Codice internazionale del grano.

Capitolo VII - Trasporto di merci pericolose

Le regole sono contenute in tre parti:

Parte A - Trasporto di merci pericolose in forma imballata - include disposizioni per la classificazione, l'imballaggio, la marcatura, l'etichettatura e l'etichettatura, la documentazione e lo stivaggio di merci pericolose. I Governi Contraenti sono tenuti a impartire istruzioni a livello nazionale e il Capitolo rende obbligatorio il Codice IMDG (Maritime Maritime Dangerous Goods), sviluppato da IMO, che viene costantemente aggiornato per accogliere nuove merci pericolose e per integrare o rivedere le disposizioni esistenti.

Parte A-1 - Trasporto di merci pericolose in forma solida alla rinfusa - copre i requisiti di documentazione, stivaggio e segregazione per questi beni e richiede la segnalazione di incidenti che coinvolgono tali merci.

La parte B riguarda la costruzione e l'equipaggiamento di navi che trasportano sostanze chimiche liquide pericolose alla rinfusa e richiede che le navi chimichiere rispondano al codice internazionale per prodotti chimici (codice IBC).

La parte C riguarda la costruzione e l'equipaggiamento di navi che trasportano gas liquefatti alla rinfusa e trasportatori di gas per soddisfare i requisiti del codice internazionale del gas di trasporto (codice IGC).

La Parte D comprende requisiti speciali per il trasporto di rifiuti nucleari irradiati imballati, plutonio e rifiuti radioattivi ad alto livello a bordo delle navi e richiede che le navi che trasportano tali prodotti rispettino il Codice internazionale per il trasporto sicuro di combustibile nucleare irradiato confezionato, plutonio e alta Livello di rifiuti radioattivi a bordo di navi (codice INF).

Il capitolo richiede che il trasporto di merci pericolose sia conforme alle disposizioni pertinenti del Codice marittimo internazionale delle merci pericolose (codice IMDG).

Capitolo VIII - Navi nucleari

Fornisce i requisiti di base per le navi a propulsione nucleare ed è particolarmente preoccupato per i rischi di radiazioni. Si riferisce a un codice di sicurezza dettagliato e completo per le navi mercantili nucleari adottato dall'assemblea dell'IMO nel 1981.

Capitolo IX - Gestione per l'utilizzo in sicurezza delle navi
Il Capitolo rende obbligatorio il Codice di gestione internazionale della sicurezza (ISM), che richiede l'istituzione di un sistema di gestione della sicurezza da parte dell'armatore o di qualsiasi persona che si è assunta la responsabilità della nave (la "Società") ).

Capitolo X - Misure di sicurezza per le imbarcazioni ad alta velocità

Il Capitolo rende obbligatorio il Codice internazionale di sicurezza per le imbarcazioni ad alta velocità (codice HSC).

Capitolo XI-1 - Misure speciali per migliorare la sicurezza marittima

Il Capitolo chiarisce i requisiti relativi all'autorizzazione degli organismi riconosciuti (incaricati di condurre indagini e ispezioni sui sinistri delle Amministrazioni); sondaggi potenziati; schema del numero di identificazione della nave; e controllo dello Stato di approdo sui requisiti operativi.

Capitolo XI-2 - Misure speciali per rafforzare la sicurezza marittima

Il regolamento XI-2/3 del capitolo sancisce il Codice di sicurezza internazionale delle navi e degli impianti portuali (codice ISPS). La Parte A del Codice è obbligatoria e la Parte B contiene indicazioni su come meglio rispettare i requisiti obbligatori. La Regola XI-2/8 conferma il ruolo del Master nell'esercitare il suo giudizio professionale sulle decisioni necessarie per mantenere la sicurezza della nave. Dice che non deve essere vincolato dalla Società, dal noleggiatore o da qualsiasi altra persona a questo riguardo.

La regola XI-2/5 richiede che tutte le navi siano dotate di un sistema di allarme di sicurezza della nave. La Regola XI-2/6 riguarda i requisiti per gli impianti portuali, prevedendo tra l'altro ai Governi Contraenti di garantire che le valutazioni di sicurezza dell'impianto portuale siano eseguite e che i piani di sicurezza dell'impianto portuale siano sviluppati, implementati e rivisti in conformità con il Codice ISPS. Altri regolamenti in questo capitolo riguardano la fornitura di informazioni all'IMO, il controllo delle navi in ​​porto (comprese misure quali il ritardo, la detenzione, la limitazione delle operazioni incluso il movimento all'interno del porto o l'espulsione di una nave dal porto), e responsabilità specifica delle aziende.

Capitolo XII - Misure di sicurezza supplementari per le navi portarinfuse

Il capitolo comprende i requisiti strutturali per le navi portarinfuse di lunghezza superiore a 150 metri.

Capitolo XIII - Verifica della conformità

Rende obbligatorio dal 1 ° gennaio 2016 il sistema di audit degli Stati membri dell'IMO.

Capitolo XIV - Misure di sicurezza per le navi che operano in acque polari

Il capitolo rende obbligatorio, dal 1 ° gennaio 2017, l'introduzione della parte del Codice internazionale per le navi che operano in acque polari (il codice polare).

Modifiche / Amendments

La convenzione del 1974 è stata modificata più volte per tenerla aggiornata. 

La prima versione fu adottata nel 1914, in risposta al disastro del Titanic, la seconda nel 1929, la terza nel 1948 e la quarta nel 1960. 

Gli emendamenti adottati dal Comitato per la sicurezza marittima (MSC) sono elencati nelle Risoluzioni MSC (IN ALLEGATO lista degli emendamenti SOLAS dal 1981 al 2021).

Fonte: IMO/Marina US

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