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DM 31 luglio 1934

DM 31 luglio 1934 RTV oli minerali

DM 31 luglio 1934 / Norme oli minerali

ID 4359 | Aggiornamento 28.07.2024

DM 31 luglio 1934
Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi.

(GU n. 228 del 28 settembre 1934)

Testo coordinato con modifiche successive (D.M. 12 maggio 1937, D.M. 1 dicembre 1975, D.M. 24 febbraio 1995, ecc.) con chiarimenti e commenti a cura dell’autore (in corsivo rosso).

Attività soggetta di cui al D.P.R. n. 151/2011: Attività 12

Attività 12 Attività 12.1.A Attività 12.2.B Attività 12.3.C
Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 mc Depositi e/o rivendite di liquidi con punto di infiammabilità sopra i 65 °C, con capacità da 1 a 9 mc (esclusi liquidi infiammabili). Depositi e/o rivendite di liquidi con punto di infiammabilità sopra i 65 °C, con capacità superiore a 9 e fino 50 mc; depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili con capacità da 1 a 50 mc. Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 50 mc.

Fonte: Corpo Nazionale Vigili del Fuoco

Altre norme aggiuntive:
Circolare n. 132 del 22 dicembre 1962
-
 Circolare n. 10 del 10 febbraio 1969

Gli impianti di distribuzione di carburanti sono disciplinati dalle norme di cui al decreto ministeriale 31 luglio 1934, che riguardano la installazione dei serbatoi (capacità, profondità d'interramento, distanze, cassa di contenimento, ecc.), le ”colonnine” distributrici e l'esercizio degli impianti medesimi.

In relazione però allo sviluppo sempre maggiore degli impianti di distribuzione di carburanti sono state via prospettate nuove esigenze funzionali, scaturite dall'esercizio degli stessi, alla soluzione delle quali si è provveduto con apposite disposizioni integrative di quelle previste nel Decreto Ministeriale innanzi citato, emanate con le Circolari Ministeriali che di seguito si indicano:

- Circolare n. 70 dell'11 giugno 1951: ”Norme suppletive per la vendita di carburanti in aree pubbliche".
- Circolare n. 60 del 23 aprile 1954: ”Rifornimento, a mezzo di autocisterne, di distributori stradali di carburanti, esistenti lungo le vie di comunicazione, fuori degli agglomerati urbani”.
- Circolare n. 59 del 12 giugno 1957: ”Impianti di distributori di benzina, depositi di carburanti e stazioni di servizio nei pressi delle carceri”.
- Circolare n. 26 del 13 aprile 1960: ”Attraversamenti con linee telegrafiche di aree sulle quali sorgono depositi o distributori stradali di benzina”.
- Circolare n. 68 del 24 maggio 1963: ”Distributori di carburanti. Serbatoi collegati a più colonnine e colonnine collegate a più serbatoi”.
- Circolare n. 50 del 4 maggio 1964: ”Vendita petrolio agevolato per uso riscaldamento domestico in lattine presso le stazioni per la distribuzione dei carburanti”.
- Circolare n. 23 del 13 marzo 1965: ”Distributori automatici di carburanti con funzionamento a gettoni".
- Circolare n. 68 del 10 giugno 1967: ”Distributori di carburanti sottostanti ad elettrodotti”.
- Circolare n. 55 del 27 agosto 1968: ”Distributori stradali di carburanti Potenzialità dei serbatoi".

Testi allegati consolidati con le modifiche apportate dai Decreti:

- Decreto Ministeriale 12 maggio 1937
- Decreto Ministeriale 1 dicembre 1975
- Decreto Ministeriale 17 giugno 1987 n. 280
- Decreto Ministeriale 24 febbraio 1995

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