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Decreto 5 novembre 2001

Decreto 5 novembre 2001 Consolidato 05 2024

Decreto 5 novembre 2001 / Norme costruzione strade / Testo in vigore al 05.2024

Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade. 

(GU n.3 del 04.01.2002 - SO n. 5)
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Modificato da:
Decreto 22 aprile 2004 
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Art. 1.
Sono approvate le norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade di cui al comma 1 dell’art. 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che si riportano in allegato al presente decreto di cui formano parte integrante.
Esse sono dirette a tutti gli enti proprietari delle strade di uso pubblico individuate dall’art. 2 del decreto sopra citato e successivamente individuate, limitatamente a quelle di pertinenza dello Stato, dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, attuativo dell’art. 98, comma 2, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, e cioè:

- l’ANAS e le società concessionarie per le autostrade di interesse nazionale;
- l’ANAS per le altre strade di interesse nazionale;
- le regioni per le strade regionali;
- le province per le strade provinciali;
- i comuni per le strade comunali sia urbane che extraurbane.

Art. 2.
Le presenti norme si applicano per la costruzione di nuovi tronchi stradali, salva la deroga di cui al comma 2 dell'art. 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, e sono di riferimento per l'adeguamento delle strade esistenti, in attesa dell'emanazione per
esse di una specifica normativa.

Art. 3.
Nel caso in cui, per le strade di nuova costruzione, come previsto dal suddetto comma 2 dell’art. 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, particolari condizioni locali, ambientali, paesaggistiche, archeologiche ed economiche non consentano il pieno rispetto delle presenti norme, possono essere adottate soluzioni progettuali diverse a condizione che le stesse siano supportate da specifiche analisi di sicurezza e previo parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici per le autostrade, le strade extraurbane principali e le strade urbane di scorrimento, e del provveditorato regionale alle opere pubbliche per le altre strade.

Art. 4.
Ove si proceda ad interventi riguardanti la rettifica di strade esistenti per tratti di estesa limitata, il rispetto delle presenti norme, previa idonea sistemazione delle zone di transizione, è condizionato alla circostanza che detto adeguamento non determini pericolose ed inopportune discontinuità.

Art. 5.
Il presente decreto non si applica alle opere in corso ed a quelle per le quali, al momento della sua entrata in vigore, sia già stato redatto il progetto definitivo.
Per i progetti preliminari già approvati, le varianti richieste in applicazione del decreto saranno introdotte in corso di stesura del progetto definitivo, senza l’obbligo di rivedere il progetto preliminare.
I quadri economici ed i piani finanziari saranno adeguati agli incrementi di spesa al momento della approvazione del progetto definitivo.

Art. 6.
Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per la pubblicazione.

Roma, 5 novembre 2001
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