Discussione Consiglio Regolamento macchine - Maggio 2023
ID 19628 | 15.05.2023 / In allegato Draft PE-CONS 6/23 in IT
Progetto di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle macchine (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo
1. Il 22 aprile 2021 la Commissione ha presentato al Consiglio la sua proposta, basata sull'articolo 114 TFUE.
2. Il Comitato economico e sociale europeo ha formulato il suo parere il 22 settembre 2021.
3. Il 18 aprile 2023 il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura sulla proposta della Commissione. L'esito della votazione del Parlamento europeo riflette l'accordo di compromesso raggiunto tra le istituzioni e dovrebbe pertanto essere accettabile per il Consiglio.
4. Consiglio: 10 maggio 2023 - PE-CONS 6/23 [in lingua italiana - allegato] Progetto di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle macchine (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo.
5. 15.05.2023: Dichiarazione della Commissione
Nel valutare i criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 4, la Commissione presterà particolare attenzione alle categorie di prodotti per i quali si verifica un numero significativo di incidenti e decessi.
4. La Commissione valuta la gravità del potenziale rischio intrinseco che presenta una categoria di macchine o prodotti correlati al fine di stabilire se aggiungere tale categoria di macchine o prodotti correlati all'allegato I o se eliminarla da tale allegato. Tale valutazione è stabilita sulla base della combinazione della probabilità del verificarsi del danno e della gravità di quest'ultimo.
Nel determinare la probabilità e la gravità del danno, sono presi in considerazione, se del caso, i criteri seguenti:
a) la natura del pericolo intrinseco alla funzione della categoria di macchine o prodotti correlati, tenendo conto dell'uso previsto e di qualsiasi uso scorretto ragionevolmente prevedibile;
b) la gravità del danno che una persona subirebbe, incluso il grado di reversibilità del danno;
c) il numero di persone potenzialmente interessate dal danno;
d) la frequenza e la durata dell'esposizione al pericolo al quale una persona sarebbe esposta nel corso dell'uso previsto o di qualsiasi uso scorretto ragionevolmente prevedibile della categoria di macchine o prodotti correlati;
e) le possibilità di evitare o di limitare il danno;
f) per quanto riguarda i componenti di sicurezza, la probabilità di conseguenze gravi per la sicurezza delle persone esposte al danno in caso di guasto di tali componenti
6. Il Comitato dei Rappresentanti Permanenti è invitato a confermare il proprio accordo e a suggerire al Consiglio di approvare la posizione del Parlamento europeo (PECONS 6/23).
7. Se il Consiglio approva la posizione del Parlamento europeo, l'atto legislativo sarà adottato. Dopo essere stato firmato dai presidenti del Parlamento europeo e del Consiglio, l'atto legislativo sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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Fonte: Consiglio europeo
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