Valvole: Direttiva macchine e/o Direttiva PED - Divergenze sull'applicabilità
ID 8450 | 26.05.2019
In allegato Documento sull'applicabilità della Direttiva Macchine e/o PED alle valvole, posizioni, note, casi con illustrazioni, ed allegati:
- Estratto - Consolidated minutes WG Machinery from 1997-03-24 - Update February 2019;
- CEIR statement valves 2018;
- Position Paper Machinery Directive Valves UNITED;
- Guide Machinery Directive for Valves VDMA 2015;
- Leitfaden - Maschinenrichtlinie 2006 42 EG VCI 2018.
Il documento illustra con Documenti e Posizioni le direttive applicabili alle valvole quando le stesse possono essere ricomprese nella definizione delle Direttive PED e MD.
Direttiva 2014/68/UE
….
Articolo 1 Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica alla progettazione, fabbricazione e valutazione di conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar.
2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva:
…
f) le attrezzature appartenenti al massimo alla categoria I a norma dell’articolo 13 della presente direttiva e contemplate da una delle seguenti direttive:
i) direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
…
Direttiva 2006/42/CE
…
Articolo 1 Campo d'applicazione
1. La presente direttiva si applica ai seguenti prodotti:
a) macchine
…
Articolo 2 Definizioni
Ai fini della presente direttiva il termine «macchina» indica uno dei prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a f).
Si applicano le definizioni seguenti:
a) «macchina»:
- insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata,
- insieme di cui al primo trattino, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento,
- insieme di cui al primo e al secondo trattino, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione,
- insiemi di macchine, di cui al primo, al secondo e al terzo trattino, o di quasi-macchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale,
- insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta;
…
Excursus
Da quando la Direttiva Macchine 2006/42/CE è entrata in vigore il 29/12/2009, i produttori di valvole si sono costantemente confrontati con la questione se e in quale misura i loro prodotti debbano essere disciplinati dalla Direttiva Macchine e/o Direttiva PED. Ancora oggi sono molte le divergenze sul tema.
Il CEIR (Comité Européen de l'Industrie de la Robinetterie) anche nel 2018 ha inteso ribadire la sua posizione ufficiale del 2014: le valvole non sono in generale nel campo di applicazione della Direttiva Macchine perché i criteri di "applicazione specifica" non sono soddisfatti, ed a giugno 2018, è stata richiesta una chiara decisione della Commissione europea in merito all'applicazione della legislazione per le valvole (allegato).
Per ultimo, nella riunione WP Machinery Directive del 15 novembre 2017 (allegato 5.6 (5.7) Posizione sulle valvole rispetto alla Direttiva macchine (Doc. WG-2017.11rev1, WG-2017.11/-1/2/3/4)), non si è trovata una soluzione esaustiva in merito.
A seguire quanto riportato dal CEIR 2014, VDMA 2015 ed Estratto WG EC 2017, SAPAF 2018, in attesa di una posizione definitiva della EC ufficiale.
Nel 2014, il CEIR (Comité Européen de l'Industrie de la Robinetterie) ha presentato al Working Group Machinery, sulla Direttiva 2006/42/CE (numero di riferimento WG-2014.2), la propria posizione per quanto riguarda la classificazione delle valvole e la legislazione applicabile a questi prodotti, affermando che, secondo il principio del rischio prevalente, le valvole, a meno di qualche eccezione, non debbano essere considerate prodotti rientranti nel campo di applicazione della direttiva macchine (1).
Nel 2018 la questione se la Direttiva Macchine si applica alle valvole industriali o meno ha generato intense discussioni e confusione in Europa.
Il CEIR, l'associazione europea dell'industria dei rubinetti e valvole, attivamente coinvolta nelle discussioni con la Commissione europea e altre parti interessate, al fine di chiarire la situazione delle valvole in relazione alla Direttiva Macchine, ha avanzato alcune proposte.
Nel giugno 2018, è stata richiesta una chiara decisione della Commissione europea in merito all'applicazione della legislazione quadro appropriata per le valvole.
Il CEIR vorrebbe pertanto ribadire la sua posizione ufficiale: le valvole non rientrano in generale nel campo di applicazione della Direttiva Macchine perché i criteri di "applicazione specifica" non sono soddisfatti.
Solo in casi eccezionali sono, alcuni tipi di valvole, considerate Quasi-Macchine nel senso della Direttiva Macchine. Si raccomanda pertanto un’analisi caso per caso.
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Da quando la Direttiva Macchine 2006/42/CE è entrata in vigore il 29/12/2009, i produttori di valvole sono costantemente confrontati con la questione se e in quale misura i loro prodotti siano disciplinati dalla presente Direttiva.
Il documento (allegato) si concentra esclusivamente sul testo della Direttiva Macchine e sulla guida della Commissione Europea per l'applicazione della Direttiva Macchine (versione di giugno 2010).
Per inciso, le valutazioni formulate di seguito sono condivise da esperti che hanno attivamente accompagnato la procedura legislativa e la preparazione della guida della Commissione europea.
Nota sul termine macchine: la Direttiva Macchine distingue principalmente tra "macchine" e "quasi-macchine".
I. Macchine secondo la Direttiva
Ai sensi dell'articolo 2, lettera a), primo trattino della direttiva macchine, il termine "macchina" designa un insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata.
II. Applicazione della Direttiva Macchine alle valvole
Le valvole sono componenti utilizzate nell'ingegneria impiantistica e nella tecnologia delle tubazioni utilizzate per bloccare, controllare e proteggere i flussi di materiali.
Pertanto, per la loro funzione, sono costituite principalmente da diversi componenti di cui almeno uno è mobile.
1. Valvole manuali
Una valvola ad azionamento manuale non ha il sistema di azionamento richiesto ai sensi dell'articolo 2 a). Di conseguenza, non è soggetto alla Direttiva Macchine.
2. Valvole con attuatori
Una valvola con attuatore è una macchina secondo la Direttiva se è stata assemblata per una specifica applicazione.
Le valvole sono utilizzate in quasi tutti i rami dell'industria e dei sistemi di alimentazione, ad es. approvvigionamento idrico e trattamento, chimica e petrolchimica, fornitura di petrolio e gas, farmaceutica, gestione energetica, biotecnologia e protezione ambientale.
All'interno delle rispettive aree di applicazione, il processo desiderato determina i requisiti da applicare a una valvola nella sua funzione di blocco, controllo o protezione dei flussi di materiale.
I requisiti determinano il tipo di progetto e il materiale, nonché i parametri di prestazione come la resistenza dell'alloggiamento e la resistenza alla temperatura. La configurazione di una valvola - anche come merce commerciabile - consente quindi normalmente di riconoscere l'applicazione concreta intesa.
Le valvole con attuatori, quindi, soddisfano principalmente il requisito dell'articolo 2 a) primo trattino e sono quindi macchine secondo la Direttiva Macchine.
3. Valvole senza attuatore / ma destinate ad essere dotate di sistemi di azionamento
Una valvola senza sistema di azionamento secondo la Direttiva è una macchina se è stata assemblata per una specifica applicazione e deve essere dotata di un sistema di azionamento (vedere Guida CE sull'applicazione della Direttiva Macchine, paragrafo 35, pagina 31). 2. Edizione, giugno 2010).
Se le condizioni seguenti non sono soddisfatte, le macchine in cui il sistema azionamento non è stato indicato sono considerate quasi-macchine.
In questo caso, solo la combinazione costituita da tale quasi-macchine e un sistema di azionamento deve essere considerata una macchina completa e deve essere sottoposta a una procedura di valutazione della conformità con la conseguente marcatura CE della macchina completa. Per essere considerata una macchina completa devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
- la valutazione del rischio del Fabbricante deve includere tutti i rischi, compresi i rischi in relazione al sistema di azionamento da installare sulla macchina (se applicabile, possono essere valutati anche diversi sistemi di azionamento se concordato tra cliente e fabbricante).
- il costruttore della macchina deve quindi definire nelle sue istruzioni per l'uso tutte le specifiche richieste per l'unità di azionamento scelta, tra le altre, le interfacce (forze, coppia, ecc.), l'uscita e i mezzi di collegamento e fornire istruzioni di installazione precise per il sistema di azionamento.
- la valutazione della conformità della macchina deve includere i dettagli tecnici sul sistema di azionamento da installare, nonché le istruzioni di installazione.
- la marcatura CE sulle macchine e la dichiarazione di conformità CE fornita devono contenere i dettagli tecnici e le istruzioni operative sul sistema di azionamento da installare.
4. Valvole in aree di applicazione speciali
Secondo i campi di applicazione esclusi in base all'articolo 1 (2), le valvole utilizzate non sono soggette alla Direttiva Macchine nei seguenti casi (ad esempio):
- macchine appositamente progettate o messe in servizio a scopi nucleari che, in caso di guasto, possono provocare un'emissione di radioattività ;
- navi marittime e unità mobili offshore e macchinari installati a bordo di tali navi e / o unità;
- macchine appositamente progettate e costruite per scopi militari o di polizia IV.
Relazione con altre direttive
Quando, per le macchine, i pericoli di cui all'allegato I sono integralmente o in parte coperti più specificamente da altre direttive comunitarie, la presente direttiva non si applica o cesserà di applicarsi a tale macchina in relazione a tali pericoli dal momento in cui vengono applicate le altre Direttive (articolo 3).
Di conseguenza, la direttiva sulle attrezzature a pressione e la direttiva ATEX, ad es. devono essere applicate per i rischi corrispondenti in via preferenziale rispetto alla Direttiva Macchine se il prodotto è disciplinato anche dall'area di applicazione di queste Direttive.
Oltre a ciò, rimane l’obbligo di osservare la Direttiva Macchine.
Note integrative
Questo documento deve essere considerato un punto di riferimento. Non rivendica la completezza né l'interpretazione finale delle disposizioni legislative esistenti. In particolare non deve sostituire lo studio della legislazione pertinente (direttive, leggi, ordinanze, ecc.).
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A seguire, senza pretesa di esaustività e completezza, diagramma per l’individuazione generale delle Direttive MD e/o PED applicabili alle valvole (con posizione CEIR del rischio prevalente):
Dia. 1 - Individuazione Direttive MD/PED - Generale CEIR
(*) Le valvole azionate manualmente sono escluse dalla Direttiva Macchine.
Tuttavia, quelle valvole che, seppure azionate manualmente, funzionano per mezzo di energia immagazzinata, possono rientrare nell'ambito di applicazione della Direttiva Macchine
(**) Allegato I alla direttiva 2006/42/CE RESS 1.3.2 (Rischio di rottura durante il funzionamento)
(***) Le attrezzature a pressione appartenenti al massimo alla categoria 1 ai sensi della direttiva 2014/68/UE, incorporate nelle macchine, sono escluse da questa direttiva e ricadono esclusivamente nella direttiva 2006/42/CE anche per quanto attiene il soddisfacimento dei requisiti essenziali di sicurezza relativamente ai pericoli derivanti dalla pressione, facendo riferimento allo specifico punto 1.3.2 (Rischio di rottura durante il funzionamento) dell’allegato I alla direttiva 2006/42/CE.
In attesa di un Documento definitivo/aggiornato EC, a seguire quanto riportato a SAPAF 2018 (WG-2017.11).
La Commissione Europea ha definito in un documento il quadro giuridico applicabile alle valvole.
Di seguito, quindi, si riporterà, in sintesi, la posizione della Commissione in merito alla normativa UE in materia di sicurezza applicabile alle valvole (2), rimandando alla tabella sotto riportata per una più estensiva rappresentazione dei casi che possono presentarsi e della relativa legislazione di riferimento per le procedure da adottare per l’immissione sul mercato (tabella 1).
Si deve partire innanzitutto dalla definizione di valvola, in modo da comprendere chiaramente quale siano la sua funzione e le caratteristiche tecniche che presenta.
Le valvole devono intendersi come prodotti in senso lato (figura 1) ovvero dispositivi che regolano, dirigono o controllano flussi di materiale gassoso, liquido o solido, aprendo, chiudendo od ostruendo parzialmente i vari passaggi. I sistemi di azionamento di una valvola possono essere manuali o alimentati e dotati di cilindri pneumatici o idraulici per l’azionamento dell’elemento di trasmissione per il comando della parte mobile interna.
Le valvole con attuatore, o destinate ad essere dotate di attuatori, sono dispositivi per la chiusura, il controllo e la regolazione di un flusso di materiale e in quanto tali rientrano nel campo di applicazione della direttiva macchine.
Allo stesso tempo, però, è indubbio che questi dispositivi, laddove presentino un rischio dovuto alla pressione, debbono essere progettati e costruiti secondo le specifiche prescrizioni definite nella direttiva PED.
(2) Si precisa che nel caso in cui dette valvole si qualifichino come accessori di sicurezza ai sensi dell’art. 2 punto 4 della direttiva 2014/68/UE, dovranno essere classificate in categoria IV.
Figura 1. Rappresentazione schematica di una valvola tipo
Caratteristiche della valvola | Legislazione applicabile (3) |
Valvole Manuali (figura 2) | Le valvole azionate manualmente sono escluse dalla Direttiva 2006/42/CE. Tuttavia, quelle valvole che, seppure azionate manualmente, funzionano per mezzo di energia immagazzinata, possono rientrare nell'ambito di applicazione della Direttiva Macchine. |
Valvole con attuatori | Direttiva 2006/42/CE |
Valvole non attuate, ma progettate per esserlo | Direttiva 2006/42/CE |
Valvole per applicazioni speciali (es. componenti di sicurezza ai sensi della direttiva macchine e valvole come accessori di sicurezza ai sensi della Direttiva PED) |
Direttiva 2006/42/CE se componenti di sicurezza o quasi macchine, destinati ad essere incorporati in una macchina. Direttiva 2014/68/UE se accessori di sicurezza e l’unico rischio deriva dalla pressione |
Tabella 1
Figura 2. Esempio di valvola manuale con attuazione a volantino
In sostanza le valvole, così come sopra descritte, ricadono nel campo di applicazione della direttiva macchine, ma sono allo stesso tempo comprese anche nella direttiva PED, laddove siano di categoria superiore alla 1 (figura 3); dovrà quindi seguire la direttiva 2014/68/UE esclusivamente per quanto attiene il rischio pressione, mentre la direttiva 2006/42/CE per tutti gli altri requisiti essenziali di sicurezza. Dovrà essere poi rilasciata un’unica dichiarazione di conformità e apposta una sola marcatura CE.
Figura 3. Esempi di valvole ricadenti nel campo di applicazione della direttiva 2006/42/CE.
Impianti ad aria compressa
Un impianto ad aria compressa può essere schematizzato come in figura 4.
L’aria viene prelevata dall’ ambiente e depurata attraverso un apposito filtro (F). Sono poi presenti:
- un polmone smorzatore (PM), che permette di evitare fenomeni di risonanza;
- un compressore (C), che in generale può essere o volumetrico (per piccole portate, alti rapporti di compressione) o rotativo (per grandi portate, bassi rapporti di compressione);
- una valvola di sicurezza (Vs) a valle del compressore;
- una valvola di non ritorno (VNR), per evitare flussi di ritorno;
- un refrigeratore (R), che permette di raffreddare l’aria e riportarla a temperatura ambiente, dato che all’uscita dal compressore può raggiungere temperature anche elevate;
- un serbatoio intermedio (SI);
- uno scaricatore di condensa (Sc);
- una seconda valvola di non ritorno;
- un serbatoio di accumulo (S), da cui l’utenza preleva l’aria.
Il serbatoio a sua volta è munito di manometro, pressostato, valvola di sicurezza e valvole atte allo spurgo di polveri involute presenti nell’aria.
Il pressostato comanda il compressore: qualora avvenga che la pressione nel serbatoio superi o sia inferiore ad una certa soglia, il compressore viene spento (in caso di sovrappressione) per essere poi riavviato, quando la pressione ritorna in un range desiderato (in caso di pressione troppo bassa, invece, il pressostato comanda l’accensione del compressore o, qualora già acceso, il compressore rimane in questo stato).
Figura 4. Schema tipo di impianto ad aria compressa
Se gli elementi costituenti l’impianto possono essere considerati singoli componenti immessi sul mercato separatamente, perché già destinati dai singoli fabbricanti a far parte di un impianto ad aria compressa come quello summenzionato, l’impianto nel complesso non necessita di un’ulteriore dichiarazione CE di conformità, in quanto, come detto, i singoli elementi costituenti sono stati progettati e fabbricati per essere assemblati così da realizzare un impianto ad aria compressa e conseguentemente i rischi derivanti da tale installazione sono stati considerati.
Nel caso, invece, fosse immesso sul mercato l’intero impianto, questo sarebbe accompagnato da un’unica dichiarazione di conformità, redatta in conformità alla Direttiva 2006/42/CE, quale direttiva applicabile allo specifico prodotto, con l’esplicitazione delle eventuali altre direttive applicate, come la direttiva 2014/68/UE.
Tale ultima circostanza si verificherà anche nel caso in cui i singoli componenti, acquistati separatamente, ma non specificatamente destinati dai fabbricanti a far parte di un impianto ad aria compressa, vengano installati insieme per la realizzazione dell’impianto finale.
Attrezzature a pressione incorporate in macchine ai sensi della Direttiva 2006/42/CE Non di rado in prodotti ricadenti nel campo di applicazione della direttiva macchine sono utilizzati componenti a pressione, che potrebbero essere classificati come attrezzature a pressione ai sensi della 2014/68/UE. Un esempio è rappresentato dalla macchina traccialinee per la realizzazione della segnaletica stradale orizzontale (figura 5) o o da alcune tipologie di presse asservite da centralina oleodinamica (figura 6).
Figura 5. Esempio di traccialinee professionale
Figura 7. Esempio centralinina oledinamica a servizio preesa
In questi casi, conformemente all’articolo 3 della Direttiva 2006/42/CE, la direttiva 2014/68/UE risulta applicabile, relativamente ai pericoli derivanti dalla pressione, alle attrezzature a pressione che rientrano nel suo campo di applicazione e che sono incorporate nelle macchine o collegate ad esse.
Se, quindi, un’attrezzatura a pressione, già immessa sul mercato, è incorporata in una macchina, il fascicolo tecnico predisposto dal fabbricante
della macchina deve includere la dichiarazione UE di conformità dell’attrezzatura a pressione alla direttiva 2014/68/UE, in quanto il soddisfacimento dei requisiti essenziali di sicurezza relativamente ai pericoli derivanti dalla pressione è stato assicurato da un altro soggetto, ovvero il fabbricante dell’attrezzatura a pressione incorporata nella macchina.
Nel caso, invece, in cui il fabbricante della macchina si occupi direttamente anche della progettazione e costruzione dell’elemento a pressione in essa contenuto, spetterà a lui seguire le procedure di valutazione di conformità anche per quest’ultimo, in base alle prescrizione della specifica direttiva di riferimento.
Come già precisato le attrezzature a pressione appartenenti al massimo alla categoria 1 ai sensi della direttiva 2014/68/UE, incorporate nelle macchine, sono escluse da questa direttiva e ricadono esclusivamente nella Direttiva 2006/42/CE anche per quanto attiene il soddisfacimento dei requisiti essenziali di sicurezza relativamente ai pericoli derivanti dalla pressione, facendo riferimento allo specifico punto 1.3.2 dell’allegato I alla Direttiva 2006/42/CE.
Il prodotto come attrezzatura di lavoro
Conclusa la panoramica relativa alle diverse casistiche riferite all’immissione sul mercato dei prodotti e quindi esclusivamente a considerazioni di natura costruttiva, altro aspetto che si vuole considerare nel presente lavoro riguarda la gestione del prodotto, limitatamente ai casi in cui questo si configura come attrezzatura di lavoro e quindi relativamente all’applicazione della direttiva sociale in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro ossia del d.lgs. 81/2008.
Occorre innanzitutto chiarire cosa debba intendersi per attrezzatura di lavoro, passaggio fondamentale per individuare le prescrizioni applicabili del sopradetto decreto e quindi gli obblighi in capo al datore di lavoro.
L’art. 69 del d.lgs. 81/2008 ha cercato di chiarire meglio, rispetto all’originaria definizione, cosa vada considerato come attrezzatura di lavoro, ovvero il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro.
La definizione in esame ha cercato di circoscrivere quali prodotti, utilizzati in un ambiente di lavoro, siano da considerarsi effettivamente attrezzature di lavoro (Elenco 1) e quindi soggette alla gestione sicura prevista dal titolo III del summenzionato decreto, indicando tra di esse qualsiasi tipo di macchina operatrice, impianto di processo e utensile di lavoro indipendentemente dalla forma di energia che li mette in azione.
Macchine
Prodotti elettrici ed elettronici
Attrezzature a pressione
Autogru
Utensili
Elenco 1 - Esempi di attrezzature di lavoro
Nonostante le revisioni tuttora la definizione di attrezzatura di lavoro si presta ancora ad errate interpretazioni e di conseguenza anche gli obblighi del datore di lavoro possono essere fraintesi.
Al fine di offrire ulteriori chiarimenti in merito la Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha dovuto ribadire il concetto summenzionato all’interno di circolari di chiarimento (circolare n.23 del 13 agosto 2012 e Circolare n. 5 del 3 marzo 2015), con specifico riferimento all’applicazione del d.m. 11 aprile 2011 concernente la “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81″. La precisazione fornita riguarda nello specifico i generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kw e serbatoi di GPL e gli obblighi stabiliti dall’articolo 71, comma 11, del d.lgs. 81/2008 a carico del datore di lavoro.
Le circolari esplicitano che detti obblighi sono riferiti alle attrezzature di lavoro così come definite all’articolo 69, comma 1, lettera a), del d.lgs. 81/2008, e di conseguenza i generatori di calore non debbano essere assoggettati alle verifiche periodiche di cui al d.m. 11.04.2011, se non sono necessari all’attuazione di un processo produttivo e destinati ad essere usati durante il lavoro.
Per quanto sopra si evidenziava che:
- alle centrali termiche non necessarie all’attuazione di un processo produttivo, ad esempio quelle installate nei condomini, anche laddove questi ultimi si dovessero configurare come ambienti di lavoro, non si applicano le disposizioni del d.m. 11.04.2011, ma continua ad applicarsi il d.m. 01.12.1975;
- ai serbatoi di GPL non asserviti a processi produttivi, ad esempio quelli ad uso domestico, non si applicano le disposizioni del d.m. 11.04.2011, ma continuano ad applicarsi il d.m. 01.12.2004, n. 329, il d.m.. 29.02.1988, il d.m. 23.09.2004 ed il d.m. 17.01.2005, nei casi previsti dai rispettivi ambiti di applicazione.
Il primo elemento che il datore di lavoro deve, quindi, considerare nell’individuazione degli obblighi da assolvere rispetto al d.lgs. 81/2008 è l’identificazione delle attrezzature di lavoro, in modo da circoscrivere a queste ultime le prescrizioni di cui al titolo III del medesimo decreto.
In particolare il problema che ci si è posti riguarda l’applicazione del regime di verifica periodica alle attrezzature/impianti a pressione.
Una volta individuate le attrezzature di lavoro e quindi attrezzature, impianti o componenti che, usati in un ambiente di lavoro, partecipano ad un processo produttivo, nel caso delle attrezzature/impianti a pressione è necessario distinguere se nello specifico l’elemento a pressione partecipa al processo produttivo o meno.
Sulla base del concetto sopra esposto, relativamente agli esempi di cui al paragrafo precedente si può affermare che sono da considerarsi attrezzature di lavoro i singoli componenti di un impianto ad aria compressa anche laddove accompagnati da una sola dichiarazione di conformità riferita all’intero impianto, in quanto ciascun componente partecipa alla realizzazione del processo produttivo realizzato dall’intero impianto.
Non sono, invece, da considerare attrezzature di lavoro, e quindi assoggettabili agli obblighi di cui al titolo III del d.lgs. 81/2008, le attrezzature a pressione incorporate in macchine con specifica destinazione d’uso; in quest’ultimo caso, infatti, l’elemento a pressione risulta essere una parte della macchina (componente) e di supporto alla realizzazione del processo a completo carico della macchina di cui fa parte. Nel caso, ad esempio, della pressa a caldo per il legno il generatore di calore è compreso nella dichiarazione di conformità della macchina e svolge quindi la sua funzione all’interno della macchina stessa secondo la destinazione d’uso definita dal costruttore di quest’ultima.
Conclusioni
L’entrata in vigore delle direttive di prodotto ha messo a disposizione di progettisti e fabbricanti uno strumento che consente di definire il percorso da seguire per poter garantire, in primis, la libera circolazione dei prodotti nel territorio comunitario, e, in maniera indotta, un livello essenziale di sicurezza.
Appare quindi fondamentale, data l’eterogeneità dei disposti legislativi a disposizione, individuare in modo certo quale sia la regolamentazione da seguire. Lo stesso prodotto o rischio può essere, infatti, coperto da due o più atti di armonizzazione. In tal caso, il problema della sovrapposizione si può risolvere privilegiando l’atto di armonizzazione più specifico. In ogni caso è necessaria un’analisi dei rischi che definisca in modo univoco e certo la destinazione d’uso del prodotto, stabilendo i limiti di utilizzo dello stesso e il settore di impiego. Quest’ultimo aspetto, ad esempio, può risultare rilevante nel discriminare una
macchina da un dispositivo medico: una pedana vibrante, infatti, ricade appieno nel campo di applicazione della direttiva macchine e quindi, in quanto macchina, dovrebbe essere immessa sul mercato, seguendo le prescrizioni della relativa direttiva, tuttavia, nei casi in cui il fabbricante destina la stessa ad un uso terapeutico, la pedana si configura come dispositivo medico e pertanto può essere immessa sul mercato adottando le prescrizioni della direttiva specifica.
Sempre attraverso la valutazione dei rischi è possibile individuare i pericoli connessi all’utilizzo del prodotto e da qui gli atti regolamentari da seguire, definendo i rischi specifici e conseguentemente i dispositivi legislativi da adottare.
Quanto definito in fase di progettazione e fabbricazione del prodotto non offre indicazioni sufficienti per quanto attiene l‘applicazione della direttiva sociale e quindi le prescrizioni connesse all’utilizzo e alla più complessiva gestione del prodotto; in particolare è fondamentale rilevare come indispensabile sia riconoscere una attrezzatura di lavoro ai sensi dell’art. 69 del d.lgs. 81/2008, per poter definire gli obblighi cui questa deve sottostare in base al sopracitato decreto. In tale ottica la destinazione d’uso del prodotto, non tanto in termini di operazione effettuata, quanto più in relazione alla finalità della stessa (intesa come eventuale partecipazione al processo produttivo), costituisce la discriminante principale, oltre ovviamente al luogo di impiego (ovvero se trattasi o meno di un ambiente di lavoro), per stabilire la legislazione applicabile.
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5.6 (5.7) Posizione sulle valvole rispetto alla Direttiva macchine (Doc. WG-2017.11rev1, WG-2017.11 /-1/2/3/4)
La COM ha ricordato le domande sulle valvole, che sono oggetto di discussioni già ampie nelle precedenti riunioni, riguardanti l'approccio ai rischi connessi a tali prodotti, per affrontarle in modo adeguato. È stato presentato un documento revisionato (WG-2017.11rev1), con miglioramenti sull'analisi legale delle valvole, anche con la collaborazione della GERMANIA.
Le domande sono state discusse anche con i colleghi responsabili della direttiva sulle attrezzature a pressione direttiva 2014/68/UE e nei loro gruppi di lavoro, in particolare il gruppo AdCo; per il momento non è stata trovata alcuna soluzione definitiva: sarebbe necessario effettuare un'analisi caso per caso, come l'EHSR 1.3.2. della Direttiva Macchine sul rischio di rottura durante il funzionamento nche on è specifico per i rischi di pressione (categoria 1 PED).
I produttori hanno la piena responsabilità e potrebbero prendere in considerazione qualsiasi soluzione tecnica per affrontare tutti i rischi identificati.
Questo problema dovrebbe essere rivisto durante il processo di revisione della Direttiva Macchine. I commenti sul documento COM revisionato sono stati ricevuti da FRANCIA, IRLANDA, EUnited e CEIR.
CEIR ha presentato i propri commenti, sintetizzando la propria posizione e le proprie proposte rispetto all'attuale Guida alle macchine e una futura revisione della Direttiva Macchine.
I PAESI BASSI hanno sottolineato le difficoltà di affrontare la questione, che potrebbe portare alla necessità di modificare sia le direttive sulle macchine che le attrezzature a pressione. Per il momento, hanno supportato la soluzione proposta da COM. Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero verificare che cosa è attualmente sul mercato, tenendo conto dei livelli di pressione e dei relativi rischi.
Il REGNO UNITO afferma che tali richieste dovrebbero essere prese seriamente in considerazione nelle future esercitazioni legislative di revisione.
ORGALIME ha affermato che le norme armonizzate possono sempre essere utilizzate, per soddisfare i requisiti legali secondo lo stato dell'arte. Per quanto riguarda i limiti specifici del prodotto, è un problema speciale, non essere sicuri delle somiglianze con LVD come suggerito da CEIR. È una domanda complicata che riguarda aspetti relativi alle attrezzature a pressione e alla sua legislazione, con potenziali danni collaterali. Il chiarimento è necessario non solo per un'installazione specifica, ma tenendo conto dei molteplici elementi coinvolti.
L'AUSTRIA ha anche sostenuto il documento COM, quando è più critico su altre proposte. Gli standard non possono essere utilizzati per eludere i requisiti legali.
L'IRLANDA ha presentato i propri commenti, facendo riferimento a un approccio già utilizzato per le pompe ai sensi della direttiva macchine, che può essere utile anche per le valvole motorizzate.
La COM ha riconosciuto che l'accordo proposto non è ottimale, ma potrebbe essere utile come soluzione provvisoria per applicare la legge e non per distorcerla con altre interpretazioni. Questo dovrebbe essere spostato al livello della sorveglianza del mercato, per assicurarsi che tutti i rischi siano affrontati correttamente. Per quanto riguarda la nozione di "applicazione specifica", esistono diversi regimi giuridici di prodotti (come la questione delle macchine e del PCM) quindi è possibile che vi siano dei malintesi: la via da seguire è mantenere il punto al livello del Gruppo AdCo del macchinario, per una soluzione provvisoria fino alla revisione della direttiva. Quindi, per ora, il punto può essere rimosso dall'agenda del Machinery Working Group.
ORGALIME ha detto che da un punto di vista pratico, possono supportare questo approccio per un'interpretazione legale.
Il CEIR ha spiegato che i produttori comprendono la direttiva sulle attrezzature a pressione e i relativi rischi, ma richiedono solo ulteriori chiarimenti legali, in quanto vi sono diverse interpretazioni sulla direttiva macchine, in cui la situazione non è soddisfacente.
L'IRLANDA ha espresso preoccupazione in merito alla proposta della Commissione di richiamare il punto sul gruppo AdCo di macchinari, in quanto sarebbe meglio raggiungere una chiara comprensione della questione come discusso nel gruppo di lavoro. Forse questo potrebbe essere discusso nel gruppo editoriale per la Guida alle macchine.
La FRANCIA ha convenuto sulla necessità di adottare un approccio caso per caso, poiché per il momento non è possibile un consenso. Il gruppo dovrebbe portare avanti lo status quo, fino a quando non sarà possibile raggiungere una posizione ferma sull'applicazione dei requisiti legali.
COM ha sottolineato la complessità del problema, tra le direttive sulle macchine e le attrezzature a pressione. In termini generali, a parte la diversa interpretazione da parte del CEIR, vi è un accordo sul quadro giuridico da prendere in considerazione, fino a quando la revisione della Direttiva Macchine potrebbe modificarla. Chiamiamo il gruppo AdCo dei macchinari per raggiungere una prospettiva pratica su ciò che possiamo aspettarci dai produttori, per garantire di avere prodotti sicuri sul mercato. Il gruppo editoriale per la guida alle macchine può anche contribuire a chiarire le relazioni tra le direttive macchine e attrezzature a pressione: in effetti, il punto su "applicazione specifica" è stato presentato lì.
Il CEIR ha ribadito la sua proposta riguardante l'esclusione della categoria 1.
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