Macchine
Featured

Modello accordo di "riparazione" macchine non a norma

Accordo riparazione macchine non a norma

Modello accordo di "riparazione" macchine non a norma

ID 5736 | 26.05.2024 / In allegato

L'Interpello n. 1 del 13 Dicembre 2017 e la Sentenza della Cassazione Penale, Sez. 3, 01 ottobre 2013, n. 40590 (menzionata nello stesso Interpello), hanno previsto come il divieto posto dall’articolo 23 del D.Lgs. 81/2008 per la vendita di macchine non a norma possa subire “[...] un qualche temperamento in chiave derogatorialaddove la vendita venga effettuata per un esclusivo fine riparatorio della macchina in vista di una futura utilizzazione, una volta ripristinata e messa a norma.

E' il caso di vendita di una macchina ad una ditta specializzata esclusivamente nella riparazione per la messa a norma con compiti ben specificati che inibiscono una utilizzazione successiva della stessa macchina, mediata tramite il venditore all’origine.

Il Modello è stato redatto per la vendita di macchine non a norma per "riparazione" a ditta specializzata, in accordo con:

Art. 23 - D.Lgs. 81/2008
Art. 72 - D.Lgs.. 81/2008
Interpello n. 1 del 13 Dicembre 2017
Cassazione Penale, Sez. 3, 01 ottobre 2013, n. 40590

L'Interpello n. 1 del 13 Dicembre 2017 e la menzionata (nello stesso) Sentenza della Cassazione Penale, Sez. 3, 01 ottobre 2013, n. 40590, possono occorre i termini per la vendita di una macchina non a norma (comunque vietata dall'Art. 23 del D.Lgs. 81/2008), "laddove la vendita venga effettuata per un esclusivo fine riparatorio della macchina in vista di una futura utilizzazione, una volta ripristinata e messa a norma".

In particolare, nella pronuncia della Sentenza della Cassazione Penale, Sez. 3, 01 ottobre 2013, n. 40590, si afferma che sulla base di “[...] un principio di ragionevolezza, non disgiunto da una regola di ordine economico generale [...] fermo restando che è vietato l’impiego di macchinari non a norma con la conseguenza che una vendita di prodotti di tal fatta è, di regola, vietata stante la conseguenzialità e normalità dell’impiego della macchina nel ciclo produttivo, nell’ottica del passaggio del prodotto industriale alla fase economica successiva (utilizzo), laddove quest’ultimo passaggio non vi sia (come nel caso dello stazionamento del macchinario presso una ditta specializzata esclusivamente nella riparazione per la messa a norma con compiti ben specificati che inibiscono una utilizzazione successiva mediata tramite il venditore all’origine), non può ritenersi vietata la vendita di un macchinario in quanto avente uno scopo ben circoscritto, senza alcuna previsione di utilizzazione.”

"E' evidente, infatti, che se la cessione del macchinario non a norma è effettuata unicamente con il proposito di non metterlo in circolazione ma di affidarlo ad un soggetto (il cessionario) per la riparazione, la previsione normativa non potrà più trovare applicazione" (Art. 23).

[...]

segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2024
©Copia autorizzata Abbonati 

Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 26.05.2024 Aggiornamento link TUSSL/ Altro
Certifico Srl
0.0 06.03.2018 --- Certifico Srl

Collegati:

Certifico s.r.l.

Sede: Via A. De Curtis, 28 - 06135 Perugia - IT
P. IVA: IT02442650541

Tel. 1: +39 075 599 73 63
Tel. 2: +39 075 599 73 43

Assistenza: +39 075 599 73 43

www.certifico.com
info@certifico.com

Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024