Direttiva macchine: Modalità di funzionamento (modi operativi)
Allegato alla notizia Documento estratto dalla norma tecnica armonizzata EN 12417 Sicurezza Macchine utensili - Centri di lavorazione, per la parte descrittiva delle "Modalità di funzionamento".
Modalità di funzionamento (operative) nella normazione
Nelle recenti norme EN ISO 11161 sistemi di fabbricazione integrati, EN 12417 centri di lavorazione, EN 13128 fresatrici, ISO 16090-1 (prossima norma per la sicurezza macchine utensili) sono "definite" le modalità di funzionamento di una macchina (es EN 12417):
modalità 1: Ciclo automatico (produzione automatica)
modalità 2: Modalità 2 - Messa a punto (regolazione)
modalità 3: Modalità 3 - Modalità facoltativa per l’intervento manuale (manuale)
modalità 3a: Modalità 3 ampliata - Monitoraggio processo (senza consenso)
(Esempi nell'allegato)
Dei criteri per l’approntamento del modo operativo “Monitoraggio processo” nelle macchine sono già stati descritti nel 2009 in un documento informativo della DGUV, contenuti della proposta sono confluiti nella normazione, p. es. nella EN ISO 11161, allegato D per sistemi di fabbricazione integrati. Anche nelle norme C tuttora in vigore per i centri di lavorazione (EN 12417) e le fresatrici (EN 13128) è stata introdotta un’estensione del modo operativo 3.
Quest’ultima è mantenuta anche nella ISO 16090-1, destinata a sostituire i documenti innanzi citati.
1.1.6 - Modalità di funzionamento
p. 1.1.6.1 - Generalità
Ogni macchina deve avere almeno due modalità di funzionamento (cioè modalità 1 e 2) con l’opzione di una terza modalità (cioè modalità 3). La selezione della modalità di funzionamento deve avvenire mediante interruttore a chiave, codice di accesso o mezzi ugualmente sicuri e deve essere consentita solo dall’esterno della zona di lavoro.
La selezione della modalità non deve avviare situazioni pericolose.
1.1.6.4.h (Modalità 3a) Quando considerazioni ergonomiche associate all'applicazione della modalità 3 rendano non pratico l'utilizzo di un dispositivo di consenso (per esempio, quando la durata della necessaria osservazione/intervento sul processo supera un tempo di fatica accettabile per l'operatore della macchina per l'attuazione del dispositivo di consenso, oppure quando la manipolazione di dispositivi di controllo a parametri multipli impedisca il funzionamento continuo del dispositivo di consenso), allora deve essere utilizzata una combinazione di misure di controllo tecniche alternative al posto del dispositivo di consenso al fine di ridurre i rischi di impigliamento e di schiacciamento.
Sistemi di fabbricazione integrati - Requisiti di base
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Allegato D
L'osservazione del processo deve essere intesa come una combinazione di misure tecniche di sicurezza e requisiti per un comportamento sicuro che offre la massima protezione possibile all'operatore limitando le velocità ei percorsi trasversali e scollegando movimenti che non sono necessari. Occorre verificare temporaneamente i processi automatici, mentre le misure di protezione sono ridotte per quanto necessario, applicando misure di protezione alternative. Le misure tecniche di sicurezza devono essere effettuate in modo da impedire un prefissato uso improprio. Questo modo di azione dovrebbe essere oggetto di un intenso contatto tra l'integratore e il futuro utente per poter analizzare i requisiti per il comportamento dell'operatore e tradurli in azione. Se, secondo la tecnologia utilizzata, è necessaria un'osservazione temporanea del processo automatico del sistema o di parti del sistema e se, in via eccezionale, l'azionamento continuo di un dispositivo di abilitazione non è applicabile per ragioni ergonomiche, un concetto secondo Alla Figura D.1.
Monitoraggio processo (Modo operativo 3 ampliato)
Nei settori della fabbricazione di utensili e macchinari, della produzione di pezzi unici e dello sviluppo insorgono di continuo condizioni a fronte delle quali l’utilizzatore deve intervenire nel processo di lavorazione a ripari aperti. Un modo operativo supplementare, che permetta di monitorare il processo in condizioni di sicurezza, può prevenire pericolose manipolazioni. Ad esso si può tuttavia ricorrere solo laddove non sia possibile adottare altre soluzioni tecniche.
Ai sensi della Direttiva macchine UE, in casi eccezionali l’utilizzatore di un macchinario o impianto è autorizzato a monitorare il processo di lavorazione a ripari aperti, p. es. durante la regolazione (modo operativo 2) o il funzionamento manuale (modo operativo 3)(1). Il ricorso a tali modi operativi è consentito solo per periodi limitati nonché in corrispondenza di una velocità ridotta. Devono altresì essere attivi, a titolo sostitutivo, dei dispositivi di protezione come un interruttore di consenso.
Nella pratica, tuttavia, spesso queste possibilità non bastano, oppure non è ragionevolmente possibile azionare l'interruttore di consenso per un periodo prolungato. In questi casi si osserva di continuo come la ricerca di soluzioni sicure venga tralasciata e, semplicemente, vengano manipolati i ripari talvolta in maniera anche duratura, visto che la situazione particolare si ripresenta ripetutamente. Un aiuto a tal proposito può provenire dal modo operativo supplementare “Monitoraggio processo”(2). Questo può rendersi necessario p. es. laddove:
- sia previsto un moto verso punti di riferimento nascosti;
- vadano eseguite lunghe e complesse operazioni di lavorazione di pezzi costosi;
- ai fini del monitoraggio della qualità e del controllo dei materiali d’esercizio, occorra aprire i ripari in fase di funzionamento, in quanto lo spegnimento inciderebbe sulla qualità del pezzo;
- i necessari controlli non possano essere eseguiti con dispositivi tecnici, oppure occorra indagare degli errori per i quali non sono disponibili prove specifiche.
Se al momento dell’acquisto di una macchina l’utilizzatore di quest’ultima non era consapevole di queste particolari condizioni, il fabbricante non avrà potuto predisporre un adeguato modo operativo. L’utilizzatore dovrà pertanto definire delle misure organizzative che gli consentano di eseguire i compiti previsti senza esporre i suoi dipendenti a rischi maggiori. L’esperienza insegna che in questi frangenti è difficile trovare delle soluzioni conciliabili con il dovere di sollecitudine dell’azienda e con i requisiti di legge.
L’ideale è che, prima di procedere all’acquisto di una nuova macchina, l’azienda elabori – di concerto con il fabbricante, le autorità e l’ente assicurativo industriale per gli infortuni sul lavoro – uno schema tecnico sicuro. In questo modo si prospetta un maggior grado di accettazione, visto che si tiene conto sin dall'inizio di tutte le condizioni di produzione particolari e vengono predisposti i modi operativi del caso.
In molti casi si è potuto constatare come la richiesta, da parte dell'utilizzatore, del modo operativo "Monitoraggio processo" sia stata espressa in maniera frettolosa. Spesso è stato possibile individuare alternative tecniche in linea con le “normali” condizioni giuridiche e normative.
Ove ciò non riesca, nel quadro del monitoraggio del processo occorrerà tenere in particolare considerazione la sostituzione delle misure di protezione tecniche con misure di protezione organizzative, p. es. selezione e formazione del personale, istruzioni specifiche e più frequenti, rigoroso controllo delle chiavi del selettore del modo operativo. Un ruolo a tal proposito importante spetta ai dirigenti, visto che la sicurezza dei lavoratori è garantita solo laddove le misure organizzative vengano scrupolosamente rispettate e le violazioni sistematicamente punite. È indispensabile prendere pienamente atto di questo punto critico. Il modo operativo “Monitoraggio processo” va dunque considerato come ultima ratio e occorre farvi ricorso soltanto laddove dalla valutazione del rischio sia emerso in maniera inequivocabile che non vi è alcuna alternativa.
Dei criteri per l’approntamento del modo operativo “Monitoraggio processo” nelle macchine sono già stati descritti nel 2009 in un documento informativo della DGUV3.
(1) Definizione dei modi operativi: p.e. EN 12417
(2) definito anche “Modo operativo 3 ampliato” o “Modo operativo 4 ampliato”
(3) Scheda informativa n. 2 della commissione tecnica [in lingua tedesca]Fachausschuss-Informationsblatt Nr. 2.
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- KAN
- EN 12417