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Direttiva 2002/91/CE

Direttiva 2002/91/CE

Direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia.

GU L 1, 4.1.2003, p. 65–71

Abrogata dalla Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia.
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La direttiva comprende quattro elementi principali:

  • una metodologia comune di calcolo del rendimento energetico integrato degli edifici;
  • i requisiti minimi sul rendimento energetico degli edifici di nuova costruzione e degli edifici già esistenti sottoposti a importanti ristrutturazioni;
  • i sistemi di certificazione degli edifici di nuova costruzione ed esistenti e l'esposizione negli edifici pubblici degli attestati di rendimento energetico e di altre informazioni pertinenti. Gli attestati devono essere stati rilasciati nel corso degli ultimi cinque anni;
  • l'ispezione periodica delle caldaie e degli impianti centralizzati di aria condizionata negli edifici e la valutazione degli impianti di riscaldamento dotati di caldaie installate da oltre 15 anni.

La metodologia comune di calcolo dovrebbe tenere conto di tutti gli elementi che concorrono a determinare l'efficienza energetica, e non più soltanto della qualità dell'isolamento termico dell'edificio. Tale impostazione integrata dovrebbe tenere conto di fattori quali gli impianti di riscaldamento e di raffreddamento, gli impianti di illuminazione, la posizione e l'orientazione dell'edificio, il recupero del calore ecc.

Le norme minime per gli edifici sono calcolate sulla base della metodologia di cui sopra. Gli Stati membri sono tenuti a stabilire le norme minime.

Campo di applicazione

La direttiva riguarda il settore residenziale e quello terziario (uffici, edifici pubblici ecc.); alcuni edifici sono però esclusi dal campo di applicazione delle disposizioni relative alla certificazione, per esempio gli edifici storici, i siti industriali ecc. La direttiva tratta tutti gli aspetti dell'efficienza energetica degli edifici per affrontare questa problematica con una vera visione d'insieme.

La direttiva non contiene provvedimenti per gli impianti mobili (come ad esempio gli elettrodomestici). Nell'ambito del piano d'azione sull'efficienza energetica sono già stati adottati o sono previsti provvedimenti sull'etichettatura e il rendimento minimo obbligatorio.

Attestati, norme minime e controlli

All'atto della costruzione, della compravendita o della locazione di un edificio deve essere disponibile l'attestato di rendimento energetico.

La direttiva si concentra in particolare sulla locazione per garantire che il proprietario, che di norma non paga le spese per il consumo energetico, adotti i provvedimenti necessari.

Essa prevede tuttavia anche che i locatari siano messi in condizione di regolare il consumo di calore e acqua calda se tali misure sono economicamente convenienti.

Gli Stati membri sono responsabili dell'elaborazione delle norme minime e sono tenuti a garantire che la certificazione e il controllo degli edifici siano effettuati da personale qualificato e indipendente.

La Commissione, assistita da un comitato, è responsabile dell'adeguamento dell'allegato al progresso tecnico. L'allegato contiene gli elementi da prendere in considerazione nel calcolo del rendimento energetico degli edifici e le prescrizioni relative al controllo delle caldaie e degli impianti centralizzati di aria condizionata.

Contesto 10. La proposta si inserisce nell'ambito delle iniziative della Comunità in relazione ai cambiamenti climatici (impegni assunti con il protocollo di Kyoto) e alla sicurezza dell'approvvigionamento (Libro verde sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico). La Comunità dipende più che in passato dalle fonti esterne di energia, mentre sono in aumento le emissioni di gas a effetto serra. La Comunità non può influire molto sull'approvvigionamento di energia, ma può agire sulla domanda. Ridurre il consumo di energia migliorando l'efficienza energetica è una delle possibili soluzioni di questi due problemi.

Il consumo di energia per i servizi connessi agli edifici equivale a circa un terzo del consumo energetico dell'UE. La Commissione ritiene possibile realizzare ingenti risparmi attraverso iniziative in questo settore, contribuendo così al conseguimento degli obiettivi connessi ai cambiamenti climatici e alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Per raccogliere tali sfide di carattere comunitario occorre definire misure a livello comunitario.

La direttiva fa seguito ai provvedimenti relativi alle caldaie (es de en fr) (direttiva 92/42/CEE), ai prodotti da costruzione (direttiva 89/106/CEE) e alle disposizioni del programma SAVE () sugli edifici.

Nonostante esista una direttiva sulla certificazione energetica degli edifici (direttiva 93/76/CEE, abrogata dalla direttiva 2006/32/CE), si tratta di un provvedimento adottato in un contesto politico diverso, prima della conclusione dell'accordo di Kyoto e del clima di incertezza in relazione all'approvvigionamento energetico dell'Unione europea.

Tale direttiva non persegue gli stessi obiettivi della direttiva 2002/91/CE, che costituisce uno strumento complementare e propone interventi concreti per colmare le attuali lacune.

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