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Regolamento delegato (UE) 2024/2555

Regolamento delegato (UE) 2024/2555 / Regolamento POPs esabromociclododecano

ID 22777 | 22.10.2024

Regolamento delegato (UE) 2024/2555 della Commissione del 21 marzo 2024 che modifica il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esabromociclododecano

C/2024/1652

GU L 2024/2555 del 27.9.2024

Entrata in vigore: 17.10.2024

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti, in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2019/1021 attua gli impegni dell’Unione ai sensi della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti («la convenzione») e del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza.

(2) A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1021, sono vietati la fabbricazione, l’immissione in commercio e l’uso delle sostanze elencate nell’allegato I di detto regolamento, sia allo stato puro che all’interno di miscele o di articoli, fatto salvo l’articolo 4 dello stesso regolamento.

(3) L’esabromociclododecano (HBCDD) figura nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 con un valore limite pari a 100 mg/kg (0,01 % in peso) se presente, come contaminante non intenzionale in tracce, in sostanze, miscele, articoli o come componente di articoli in cui è utilizzato come ritardante di fiamma. Tale valore limite del contaminante non intenzionale in tracce è soggetto a revisione da parte della Commissione.

(4) L’Unione ha gradualmente pressoché eliminato la fabbricazione, l’immissione in commercio e l’uso dell’HBCDD. A causa delle attività di riciclaggio passate e attuali, l’HBCDD è presente nella plastica riciclata e nei prodotti da essa derivati. Si teme che le nuove applicazioni di materiali polimerici riciclati che, nell’applicazione originaria, contenevano ritardanti di fiamma abbiano determinato la presenza indesiderata di ritardanti di fiamma bromurati vietati in prodotti quali giocattoli per bambini, articoli a contatto con i prodotti alimentari e imballaggi in polistirene.

(5) Considerando la presenza di HBCDD in vari flussi di rifiuti e la sua rilevanza per le attività di riciclaggio, dal momento che la sostanza è stata identificata come inquinante organico persistente, la concentrazione di questa sostanza tossica nei prodotti dovrebbe essere la più bassa possibile al fine di ridurre al minimo l’esposizione e quindi tutelare la salute umana e l’ambiente.

(6) Sebbene attualmente il riciclaggio di polistirene espanso sia limitato, nei prossimi decenni si prevede un aumento notevole dei volumi di riciclaggio di materiali isolanti di EPS a seguito di attività di demolizione.

(7) Sono in fase di sviluppo tecnologie innovative, fra cui processi di riciclaggio a base di solventi, per un riciclaggio sostenibile e rispettoso dell’ambiente. La tecnologia basata su solventi già in uso per il riciclaggio dei rifiuti da costruzione e demolizione in granuli di polistirene, che possono essere utilizzati per articoli nuovi contenenti XPS o EPS, è relativamente recente ma non per questo meno promettente e la sua maggiore applicazione e diffusione genererà altri dati e informazioni, consentendo ulteriori miglioramenti del processo e offrendo una base di conoscenze più solida per il processo decisionale.

(8) Gli attuali limiti di quantificazione dei metodi analitici utilizzati per determinare le concentrazioni di HBCDD in sostanze, miscele o articoli non consentono una misurazione affidabile per un valore limite del contaminante non intenzionale in tracce significativamente inferiore a quello attualmente vigente e ciò rende più difficile il compito delle autorità di contrasto.

(9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1021,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

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